Art. 130 
 
 
  (Redazione e modalita' di pubblicazione dei bandi e degli avvisi) 
 
  1. I bandi e  gli  avvisi  di  cui  agli  articoli  da  127  a  129
contenenti le informazioni  indicate  nell'allegato  XIV,  parte  II,
lettere A, B, D, G e  H  e  nel  formato  di  modelli  di  formulari,
compresi  modelli  di  formulari  per  le  rettifiche  sono   redatti
conformemente  a  quelli  redatti  dalla  Commissione   e   trasmessi
all'Ufficio  delle  pubblicazioni   dell'Unione   europea   per   via
elettronica e pubblicati conformemente all'allegato V. 
  2. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi con le modalita' di cui
al  comma  1  sono  pubblicati  entro  cinque   giorni   dalla   loro
trasmissione, salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte
dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. 
  3. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per  esteso  in  una  delle
lingue ufficiali della Comunita' scelta dalle stazioni appaltanti; il
testo pubblicato in tale lingua originale e' l'unico facente fede. Le
stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve
le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano  in  materia  di
bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun  bando,
indicati dalle stazioni  appaltanti  nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza e non discriminazione, e' pubblicata nelle  altre  lingue
ufficiali. 
  4. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che
il testo integrale e la sintesi degli avvisi periodici indicativi  di
cui  all'articolo  127,  degli  avvisi  di  indizione  di  gara   che
istituiscono un sistema dinamico di acquisizione di cui  all'articolo
55,  nonche'  degli  avvisi   sull'esistenza   di   un   sistema   di
qualificazione  usati  come  mezzo  di  indizione  di  gara  di   cui
all'articolo 125, continuino a essere pubblicati: 
  a) nel caso di avvisi periodici indicativi: per dodici mesi o  fino
al ricevimento di un avviso di  aggiudicazione  di  cui  all'articolo
129, che indichi che nei dodici mesi coperti dall'avviso di indizione
di gara non sara' aggiudicato nessun  altro  appalto.  Tuttavia,  nel
caso di appalti per servizi sociali e altri servizi specifici di  cui
all'allegato IX, l'avviso periodico indicativo  di  cui  all'articolo
127, continua a essere pubblicato fino alla scadenza del  periodo  di
validita' indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di
aggiudicazione come previsto  all'articolo  129,  indicante  che  non
saranno   aggiudicati   ulteriori   appalti   nel   periodo   coperto
dall'indizione di gara; 
  b) nel caso di avvisi di indizione  di  gara  che  istituiscono  un
sistema dinamico di acquisizione: per il  periodo  di  validita'  del
sistema dinamico di acquisizione; 
  c)  nel  caso  di  avvisi   sull'esistenza   di   un   sistema   di
qualificazione: per il periodo di validita'. 
  5. La conferma della ricezione dell'avviso  e  della  pubblicazione
dell'informazione  trasmessa,   con   menzione   della   data   della
pubblicazione rilasciata agli enti aggiudicatori  dall'Ufficio  delle
pubblicazioni   dell'Unione   europea   vale   come    prova    della
pubblicazione. 
  6. Gli enti aggiudicatori possono  pubblicare  avvisi  relativi  ad
appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo  di  pubblicazione
previsto dal presente decreto, a condizione che essi siano  trasmessi
all'Ufficio  delle  pubblicazioni   dell'Unione   europea   per   via
elettronica  secondo  il  formato  e  le  modalita'  di  trasmissione
precisate nell'allegato V. 
  7. Per la pubblicazione a livello nazionale si  applica  l'articolo
73.