Art. 132 
 
(Informazioni a coloro  che  hanno  chiesto  una  qualificazione,  ai
                     candidati e agli offerenti) 
 
  1. Per quanto riguarda le informazioni a coloro che  hanno  chiesto
una qualificazione, ai candidati e agli offerenti,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 76 e ai seguenti commi 
  2. Gli enti aggiudicatori che istituiscono o gestiscono un  sistema
di qualificazione informano i richiedenti della loro decisione  sulla
qualificazione entro sei mesi dalla presentazione della  domanda.  Se
la decisione sulla qualificazione  richiede  piu'  di  quattro  mesi,
entro  due   mesi   dalla   presentazione   della   domanda,   l'ente
aggiudicatore comunica al richiedente le ragioni  della  proroga  del
termine e indica la data entro cui interverra' la decisione. 
  3. I richiedenti la cui qualificazione e' respinta  sono  informati
della decisione e delle relative motivazioni  entro  quindici  giorni
dalla data della decisione di diniego. Le motivazioni si fondano  sui
criteri di qualificazione di cui all'articolo 134 e 136. 
  4. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un  sistema
di qualificazione  possono  porre  fine  alla  qualificazione  di  un
operatore  economico  solo  per  ragioni  fondate  sui   criteri   di
qualificazione di cui all'articolo 134 e 136. L'intenzione  di  porre
fine alla qualificazione e' preventivamente notificata  per  iscritto
all'operatore economico, almeno  quindici  giorni  prima  della  data
prevista per porre fine alla qualificazione,  con  indicazione  della
ragione o delle ragioni che giustificano l'azione proposta.