Art. 45. 
                  Fondazione La Biennale di Venezia 
        e Fondazione Istituto Nazionale per il Dramma Antico 
 
  1. La «Fondazione La Biennale di Venezia», di  cui  all'articolo  1
del  decreto  legislativo  29  gennaio  1998,  n.  19,  e  successive
modificazioni,   svolge   attivita'    istituzionali    di    livello
internazionale, di ricerca, produzione, documentazione  e  formazione
di giovani talenti nei settori della musica, della danza e del teatro
contemporanei, e riceve con determinazione  triennale  un  contributo
annuale a valere sul Fondo non inferiore all'1 per  cento  di  quanto
stabilito per ciascuno dei predetti settori  ai  sensi  dell'articolo
nell'articolo  19,  commi  1-bis  e   1-ter,   del   citato   decreto
legislativo. 
  2. La Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico», di  cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29  gennaio  1998,  n.  20,  e
successive  modificazioni,  svolge  le  attivita'  istituzionali  nel
settore teatrale previste nell'articolo  3  del  decreto  legislativo
medesimo, e riceve  con  determinazione  triennale  un  contributo  a
valere sul Fondo,  pari  a  non  meno  dell'1  per  cento  di  quanto
stabilito per il settore del teatro di prosa, ai sensi  dell'articolo
8, comma 1-bis, del citato decreto legislativo.