Art. 45. Fondazione La Biennale di Venezia e Fondazione Istituto Nazionale per il Dramma Antico 1. La «Fondazione La Biennale di Venezia», di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, svolge attivita' istituzionali di livello internazionale, di ricerca, produzione, documentazione e formazione di giovani talenti nei settori della musica, della danza e del teatro contemporanei, e riceve con determinazione triennale un contributo annuale a valere sul Fondo non inferiore all'1 per cento di quanto stabilito per ciascuno dei predetti settori ai sensi dell'articolo nell'articolo 19, commi 1-bis e 1-ter, del citato decreto legislativo. 2. La Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico», di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e successive modificazioni, svolge le attivita' istituzionali nel settore teatrale previste nell'articolo 3 del decreto legislativo medesimo, e riceve con determinazione triennale un contributo a valere sul Fondo, pari a non meno dell'1 per cento di quanto stabilito per il settore del teatro di prosa, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del citato decreto legislativo.