Art. 46. 
               Accademia Nazionale di Arte Drammatica 
           «Silvio D'Amico» e Accademia Nazionale di Danza 
 
  1. L'Accademia  nazionale  di  arte  drammatica  «Silvio  D'Amico»,
istituita con regio decreto-legge  4  ottobre  1935,  n.  1882,  puo'
ricevere un contributo annuale ai sensi del  presente  decreto  sulla
base di un programma di attivita', deliberato dai  competenti  organi
statutari,  che  comprenda  progetti  volti  a  realizzare  attivita'
produttive e  di  ricerca  nell'ambito  teatrale,  che  prevedano  il
prevalente utilizzo degli allievi dell'Accademia, e progetti volti  a
favorire  per  gli  stessi  scambi  internazionali   orientati   alla
formazione e al perfezionamento internazionale. 
  2.  L'Accademia  nazionale  di   danza,   istituita   con   decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, puo' ricevere  un  contributo  ai
sensi del presente decreto sulla base di un programma  di  attivita',
deliberato dai competenti organi statutari,  che  comprenda  progetti
volti a realizzare attivita'  produttive  e  di  ricerca  nell'ambito
della danza, che  prevedano  il  prevalente  utilizzo  degli  allievi
dell'Accademia, e progetti volti a favorire  per  gli  stessi  scambi
internazionali  orientati  alla  formazione  e   al   perfezionamento
internazionale.