Art. 46. Accademia Nazionale di Arte Drammatica «Silvio D'Amico» e Accademia Nazionale di Danza 1. L'Accademia nazionale di arte drammatica «Silvio D'Amico», istituita con regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1882, puo' ricevere un contributo annuale ai sensi del presente decreto sulla base di un programma di attivita', deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda progetti volti a realizzare attivita' produttive e di ricerca nell'ambito teatrale, che prevedano il prevalente utilizzo degli allievi dell'Accademia, e progetti volti a favorire per gli stessi scambi internazionali orientati alla formazione e al perfezionamento internazionale. 2. L'Accademia nazionale di danza, istituita con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, puo' ricevere un contributo ai sensi del presente decreto sulla base di un programma di attivita', deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda progetti volti a realizzare attivita' produttive e di ricerca nell'ambito della danza, che prevedano il prevalente utilizzo degli allievi dell'Accademia, e progetti volti a favorire per gli stessi scambi internazionali orientati alla formazione e al perfezionamento internazionale.