Art. 60 
 
 
                            Attribuzioni 
 
  1. Il Consiglio svolge i seguenti compiti: 
    a) esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, sugli schemi  di
atti normativi che riguardano il Terzo settore; 
    b) esprime parere non vincolante, ove richiesto, sulle  modalita'
di utilizzo delle risorse finanziarie  di  cui  agli  articoli  72  e
seguenti; 
    c) esprime parere obbligatorio non vincolante sulle  linee  guida
in materia di bilancio sociale e di valutazione  di  impatto  sociale
dell'attivita' svolta dagli enti del Terzo settore; 
    d) designa un componente nell'organo di governo della  Fondazione
Italia Sociale; 
    e) e' coinvolto  nelle  funzioni  di  vigilanza,  monitoraggio  e
controllo, con il supporto delle reti associative nazionali; 
    f) designa i rappresentanti degli enti del Terzo  settore  presso
il CNEL ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936. 
  2. Per lo svolgimento dei compiti indicati al comma 1, il Consiglio
nazionale  del  Terzo  settore  si  avvale  delle  risorse  umane   e
strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  3. Le modalita' di funzionamento del Consiglio nazionale del  Terzo
settore  sono  fissate  con  regolamento  interno  da   adottarsi   a
maggioranza assoluta dei componenti. 
 
          Note all'art. 60: 
              -  La  legge  30  dicembre  1986,  n.  936  (Norme  sul
          Consiglio  nazionale  dell'economia  e   del   lavoro)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  3  del  5  gennaio
          1987.