Art. 43 
 
                       Comitato remunerazioni 
 
  1. Le imprese, ove appropriato in relazione alla natura, portata  e
complessita'  dell'attivita'  dell'impresa  e  dei  rischi  inerenti,
costituiscono all'interno del Consiglio di amministrazione, ai  sensi
dell'art. 275, paragrafo 1,  lettera  f),  degli  atti  delegati,  il
Comitato remunerazioni, composto da amministratori non esecutivi,  in
maggioranza indipendenti ai sensi dell'art. 2387 del codice civile. 
  2. Il Consiglio di amministrazione  definisce  la  composizione,  i
compiti e le modalita' di funzionamento del  Comitato  remunerazioni.
L'istituzione   del   comitato   non   solleva   il   Consiglio    di
amministrazione dalle proprie responsabilita' in materia. 
  3. Il Comitato remunerazioni, tra l'altro: 
    a) svolge funzioni di consulenza e di proposta nell'ambito  della
definizione delle politiche di remunerazione e  formula  proposte  in
materia di compensi di ciascuno  degli  amministratori  investiti  di
particolari cariche; 
    b) verifica la congruita'  del  complessivo  schema  retributivo,
nonche' la proporzionalita' delle  remunerazioni  dell'amministratore
esecutivo rispetto al personale rilevante dell'impresa; 
    c)  sottopone  periodicamente  a   verifica   le   politiche   di
remunerazione al fine di garantirne l'adeguatezza anche  in  caso  di
modifiche all'operativita' dell'impresa o del contesto di mercato  in
cui la stessa opera; 
    d) individua i potenziali conflitti  di  interesse  e  le  misure
adottate per gestirli; 
    e) accerta il verificarsi delle condizioni per il pagamento degli
incentivi del personale rilevante; 
    f) fornisce adeguata informativa al Consiglio di  amministrazione
sull'efficace funzionamento delle politiche di remunerazione. 
  4. Se non e' istituito un Comitato remunerazioni, il  Consiglio  di
amministrazione svolge i compiti che gli sarebbero  stati  assegnati,
avendo cura di prevenire conflitti di interesse. 
  5. I membri  del  Consiglio  di  amministrazione  incaricati  della
formulazione di  proposte  per  la  definizione  delle  politiche  di
remunerazione, nonche' i membri del Comitato remunerazioni dispongono
delle necessarie competenze ed agiscono con indipendenza di  giudizio
al fine di formulare valutazioni sulla adeguatezza delle politiche  e
sulle loro implicazioni sulla assunzione e  gestione  dei  rischi  ed
hanno libero accesso  alle  informazioni  e  ai  dati  rilevanti  per
l'espletamento delle funzioni ad essi attribuite.