Art. 49 
 
         Collocamento di forme pensionistiche complementari 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 50,  comma  2,  lettera
a),  il  collocamento  di  forme  pensionistiche   complementari   e'
consentito  alle  imprese  di  assicurazione  e   agli   intermediari
assicurativi iscritti nel Registro,  nonche'  agli  addetti  operanti
all'interno  dei  locali  di  questi  ultimi,  nel   rispetto   delle
disposizioni impartite dalle Autorita'  di  vigilanza  competenti  in
materia di forme pensionistiche complementari.  Ai  sensi  di  quanto
disposto dall'art. 1, comma 1,  lettera  cc-septies  del  Codice,  il
collocamento di forme pensionistiche complementari non e'  consentito
agli intermediari assicurativi a titolo accessorio.