Art. 49 Collocamento di forme pensionistiche complementari 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 50, comma 2, lettera a), il collocamento di forme pensionistiche complementari e' consentito alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi iscritti nel Registro, nonche' agli addetti operanti all'interno dei locali di questi ultimi, nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorita' di vigilanza competenti in materia di forme pensionistiche complementari. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera cc-septies del Codice, il collocamento di forme pensionistiche complementari non e' consentito agli intermediari assicurativi a titolo accessorio.