Art. 50 
 
                Reti di vendita multilevel marketing 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17  agosto  2005,  n.
173 e successive modificazioni ed integrazioni  nonche'  dal  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  il  ricorso  da  parte  delle
imprese di assicurazione alla distribuzione di contratti assicurativi
a mezzo di intermediari  operanti  con  reti  di  vendita  multilevel
marketing e' ammesso a condizione che ogni componente della rete  sia
iscritto nel Registro. Il ricorso a tale tecnica di  vendita  non  e'
consentito alle imprese con sede legale nel territorio di altri Stati
membri, autorizzate ad operare nel  territorio  della  Repubblica  in
regime di libera prestazione di servizi ed e' comunque precluso  agli
iscritti nella sezione B del Registro. 
  2.  In  ogni  caso,  l'esercizio  dell'attivita'  di  distribuzione
assicurativa per il tramite delle reti di vendita di cui al  comma  1
puo' essere effettuato purche': 
  a) l'attivita' non  abbia  ad  oggetto  il  collocamento  di  forme
pensionistiche complementari e i contratti di  cui  all'art.  41  del
Codice; 
  b) la prospettazione dei contratti avvenga esclusivamente  mediante
proposte di  assicurazione  preventivamente  numerate,  di  contenuto
immodificabile, che non prevedano clausole di copertura  provvisoria,
in relazione all'operativita' di garanzie immediatamente  impegnative
per l'impresa; 
  c) i componenti la rete si astengano dal prospettare al  potenziale
contraente esemplificazioni di prestazioni a scadenza  o  preventivi,
se non  tramite  appositi  elaborati  predisposti  dall'impresa,  con
divieto  di  fornire  informazioni  che  pregiudichino  la  libera  e
consapevole adozione di scelte contrattuali da parte dei contraenti; 
  d) in caso di attribuzione ai componenti della rete del  potere  di
incassare premi assicurativi, questi ultimi ricevano esclusivamente i
mezzi di pagamento previsti dall'art. 54, comma 5 che  abbiano  quale
diretta intestataria o beneficiaria l'impresa e non  ricevano  denaro
contante. Di tale  circostanza  deve  essere  fornita  menzione,  con
caratteri idonei per dimensioni e struttura grafica, nella proposta e
nella documentazione precontrattuale e  contrattuale  prevista  dalle
vigenti disposizioni. 
  3. Le imprese che fanno ricorso alle  reti  di  vendita  multilevel
marketing: 
  a) conferiscono ai soggetti che, in forma individuale o societaria,
coordinano la rete, un mandato  agenziale,  opportunamente  integrato
per tener conto delle  peculiarita'  operative  di  tale  tecnica  di
vendita; tali soggetti si dotano di uffici periferici,  adeguatamente
dislocati nelle aree geografiche in cui  e'  concentrata  l'attivita'
assuntiva ed  effettuano  i  necessari  controlli  sull'attivita'  di
distribuzione svolta dai componenti della rete; 
  b) definiscono tipologie di contratti da immettere in distribuzione
attraverso la medesima rete,  le  relative  procedure  assuntive,  la
tempistica di rendicontazione della  produzione  conseguita,  nonche'
l'effettuazione, con cadenza almeno trimestrale, di  controlli  anche
di natura ispettiva; 
  c) sviluppano infrastrutture atte  a  fornire  immediato  riscontro
alle richieste di chiarimenti sui  contratti  offerti,  e  provvedono
anche a svolgere, con adeguate tecniche campionarie, indagini  presso
i  contraenti,  al  fine  di  verificare  le  effettive  informazioni
precontrattuali fornite dai singoli componenti la rete. Gli esiti  di
tali controlli devono essere periodicamente illustrati  per  iscritto
ad un responsabile dell'impresa; 
  d) si dotano di  procedure  atte  a  controllare  l'utilizzo  delle
proposte affidate in dotazione alla rete e a rilevare le modalita' di
gestione e di recupero della modulistica giacente presso i componenti
della rete stessa; 
  e)  garantiscono   agli   assicurati   la   necessaria   assistenza
post-vendita,  affidando  la   gestione   dei   contratti   stipulati
all'intermediario che coordina la rete ovvero agli  eventuali  uffici
periferici diretti dell'impresa  e  in  ogni  caso  a  strutture  che
risultino facilmente accessibili da parte degli assicurati  e  dotate
di personale  adeguato  in  termini  di  numerosita'  e  preparazione
professionale; nel caso in cui l'assistenza venga prestata da  uffici
direzionali dell'impresa,  istituiscono  un  apposito  numero  verde.
All'atto dell'accettazione della proposta o della trasmissione  della
polizza definitiva, deve essere fornita all'assicurato, per iscritto,
l'indicazione  della  struttura   che   si   occupa   dell'assistenza
post-vendita o dell'eventuale numero verde.