Art. 50 Reti di vendita multilevel marketing 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 agosto 2005, n. 173 e successive modificazioni ed integrazioni nonche' dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il ricorso da parte delle imprese di assicurazione alla distribuzione di contratti assicurativi a mezzo di intermediari operanti con reti di vendita multilevel marketing e' ammesso a condizione che ogni componente della rete sia iscritto nel Registro. Il ricorso a tale tecnica di vendita non e' consentito alle imprese con sede legale nel territorio di altri Stati membri, autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi ed e' comunque precluso agli iscritti nella sezione B del Registro. 2. In ogni caso, l'esercizio dell'attivita' di distribuzione assicurativa per il tramite delle reti di vendita di cui al comma 1 puo' essere effettuato purche': a) l'attivita' non abbia ad oggetto il collocamento di forme pensionistiche complementari e i contratti di cui all'art. 41 del Codice; b) la prospettazione dei contratti avvenga esclusivamente mediante proposte di assicurazione preventivamente numerate, di contenuto immodificabile, che non prevedano clausole di copertura provvisoria, in relazione all'operativita' di garanzie immediatamente impegnative per l'impresa; c) i componenti la rete si astengano dal prospettare al potenziale contraente esemplificazioni di prestazioni a scadenza o preventivi, se non tramite appositi elaborati predisposti dall'impresa, con divieto di fornire informazioni che pregiudichino la libera e consapevole adozione di scelte contrattuali da parte dei contraenti; d) in caso di attribuzione ai componenti della rete del potere di incassare premi assicurativi, questi ultimi ricevano esclusivamente i mezzi di pagamento previsti dall'art. 54, comma 5 che abbiano quale diretta intestataria o beneficiaria l'impresa e non ricevano denaro contante. Di tale circostanza deve essere fornita menzione, con caratteri idonei per dimensioni e struttura grafica, nella proposta e nella documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni. 3. Le imprese che fanno ricorso alle reti di vendita multilevel marketing: a) conferiscono ai soggetti che, in forma individuale o societaria, coordinano la rete, un mandato agenziale, opportunamente integrato per tener conto delle peculiarita' operative di tale tecnica di vendita; tali soggetti si dotano di uffici periferici, adeguatamente dislocati nelle aree geografiche in cui e' concentrata l'attivita' assuntiva ed effettuano i necessari controlli sull'attivita' di distribuzione svolta dai componenti della rete; b) definiscono tipologie di contratti da immettere in distribuzione attraverso la medesima rete, le relative procedure assuntive, la tempistica di rendicontazione della produzione conseguita, nonche' l'effettuazione, con cadenza almeno trimestrale, di controlli anche di natura ispettiva; c) sviluppano infrastrutture atte a fornire immediato riscontro alle richieste di chiarimenti sui contratti offerti, e provvedono anche a svolgere, con adeguate tecniche campionarie, indagini presso i contraenti, al fine di verificare le effettive informazioni precontrattuali fornite dai singoli componenti la rete. Gli esiti di tali controlli devono essere periodicamente illustrati per iscritto ad un responsabile dell'impresa; d) si dotano di procedure atte a controllare l'utilizzo delle proposte affidate in dotazione alla rete e a rilevare le modalita' di gestione e di recupero della modulistica giacente presso i componenti della rete stessa; e) garantiscono agli assicurati la necessaria assistenza post-vendita, affidando la gestione dei contratti stipulati all'intermediario che coordina la rete ovvero agli eventuali uffici periferici diretti dell'impresa e in ogni caso a strutture che risultino facilmente accessibili da parte degli assicurati e dotate di personale adeguato in termini di numerosita' e preparazione professionale; nel caso in cui l'assistenza venga prestata da uffici direzionali dell'impresa, istituiscono un apposito numero verde. All'atto dell'accettazione della proposta o della trasmissione della polizza definitiva, deve essere fornita all'assicurato, per iscritto, l'indicazione della struttura che si occupa dell'assistenza post-vendita o dell'eventuale numero verde.