Art. 220 
 
Disposizioni urgenti in materia  di  Fondo  unico  giustizia  di  cui
  all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008 
  1. Per il solo anno  2020,  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008,  n.143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre  2008,  n.181,
le quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia  alla  data
del 31 dicembre 2018, relative alle  confische  e  agli  utili  della
gestione finanziaria del  medesimo  fondo,  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2019, sono riassegnate  agli
stati di previsione del Ministero della  giustizia  e  del  Ministero
dell'interno, in misura pari al 49 per cento in  favore  di  ciascuna
delle due amministrazioni, per essere destinate  prioritariamente  al
finanziamento di interventi urgenti  finalizzati  al  contenimento  e
alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 o al  ristoro
di somme gia' anticipate per le medesime esigenze.