Art. 221 
 
Modifica all'articolo 83 del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
  disposizioni in materia di processo civile e penale 
  1. All'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.27,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il periodo compreso  tra
il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera  sospeso  il  decorso
del termine di cui all'articolo 124 del codice penale». 
  2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione
del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di
cui ai commi da 3 a 10. 
  3. Negli  uffici  che  hanno  la  disponibilita'  del  servizio  di
deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo
16-bis, comma  1-bis,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.221,
sono depositati esclusivamente con le modalita' previste dal comma  1
del medesimo articolo.  Gli  obblighi  di  pagamento  del  contributo
unificato  previsto  dall'articolo   14   del   testo   unico   delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio  2002,  n.115,  nonche'  l'anticipazione  forfettaria  di  cui
all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito  degli
atti con le modalita' previste dal primo periodo del presente  comma,
sono assolti con sistemi telematici di  pagamento  anche  tramite  la
piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n.82. Quando i sistemi informatici del  dominio  giustizia  non
sono  funzionanti  e  sussiste  un'indifferibile  urgenza,  il   capo
dell'ufficio autorizza il deposito con modalita' non telematica. 
  4.  Il  giudice  puo'  disporre  che  le  udienze  civili  che  non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle  parti
siano sostituite dal deposito telematico di note  scritte  contenenti
le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti  almeno
trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa e'
sostituita dallo scambio di note scritte  e  assegna  alle  parti  un
termine fino a  cinque  giorni  prima  della  predetta  data  per  il
deposito delle note scritte. Ciascuna  delle  parti  puo'  presentare
istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla  comunicazione
del provvedimento. Il giudice  provvede  entro  i  successivi  cinque
giorni. Se nessuna delle parti effettua  il  deposito  telematico  di
note  scritte,  il  giudice  provvede  ai  sensi  del   primo   comma
dell'articolo 181 del codice di procedura civile. 
  5. Nei procedimenti civili innanzi alla  Corte  di  cassazione,  il
deposito degli atti e dei documenti  da  parte  degli  avvocati  puo'
avvenire in modalita' telematica nel rispetto della normativa,  anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la  trasmissione  e  la
ricezione dei documenti informatici. L'attivazione  del  servizio  e'
preceduta da un provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta
l'installazione  e  l'idoneita'  delle   attrezzature   informatiche,
unitamente  alla  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  dei
documenti informatici.  Gli  obblighi  di  pagamento  del  contributo
unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto
del Presidente  della  Repubblica  30  maggio  2002,  n.115,  nonche'
l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo
unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione  in
giudizio presso la Corte di  cassazione,  sono  assolti  con  sistemi
telematici di pagamento  anche  tramite  la  piattaforma  tecnologica
prevista dall'articolo 5, comma 2,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.82. 
  6. La partecipazione alle udienze civili di una o piu' parti  o  di
uno o piu' difensori  puo'  avvenire,  su  istanza  dell'interessato,
mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e  regolati
con provvedimento del Direttore generale dei  sistemi  informativi  e
automatizzati  del  Ministero  della   giustizia.   La   parte   puo'
partecipare all'udienza solo dalla  medesima  postazione  da  cui  si
collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in  ogni  caso
avvenire con modalita' idonee a salvaguardare  il  contraddittorio  e
l'effettiva  partecipazione.  L'istanza  di  partecipazione  mediante
collegamento a distanza e' depositata almeno  quindici  giorni  prima
della data  fissata  per  lo  svolgimento  dell'udienza.  Il  giudice
dispone la comunicazione alle parti dell'istanza,  dell'ora  e  delle
modalita' del collegamento almeno cinque giorni  prima  dell'udienza.
All'udienza il giudice da' atto a verbale  delle  modalita'  con  cui
accerta l'identita' dei soggetti partecipanti a distanza  e,  ove  si
tratta delle parti, la loro libera volonta'. Di  tutte  le  ulteriori
operazioni e' dato atto nel processo verbale. 
  7. Il  giudice,  con  il  consenso  preventivo  delle  parti,  puo'
disporre che  l'udienza  civile  che  non  richieda  la  presenza  di
soggetti diversi dai difensori, dalle parti  e  dagli  ausiliari  del
giudice, anche se finalizzata all'assunzione di  informazioni  presso
la  pubblica  amministrazione,  si   svolga   mediante   collegamenti
audiovisivi a distanza individuati e regolati con  provvedimento  del
Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati  del
Ministero della giustizia. L'udienza e' tenuta con  la  presenza  del
giudice  nell'ufficio  giudiziario   e   con   modalita'   idonee   a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva  partecipazione  delle
parti. Prima dell'udienza il  giudice  dispone  la  comunicazione  ai
procuratori delle parti e al pubblico ministero, se  e'  prevista  la
sua partecipazione,  del  giorno,  dell'ora  e  delle  modalita'  del
collegamento. All'udienza il giudice da' atto delle modalita' con cui
accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e, ove si tratta  delle
parti, la loro libera volonta'. Di questa e  di  tutte  le  ulteriori
operazioni e' dato atto nel processo verbale. 
  8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento  del  consulente
tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di  procedura
civile,  il  giudice  puo'  disporre  che  il  consulente,  prima  di
procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento  di
bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con  dichiarazione
sottoscritta  con  firma  digitale  da   depositare   nel   fascicolo
telematico. 
  9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-bis e  147-bis
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio  1989,
n.271, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in
stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra  causa  e
dei condannati detenuti e' assicurata, con il consenso delle parti e,
ove  possibile,  mediante   collegamenti   audiovisivi   a   distanza
individuati e regolati con provvedimento del Direttore  generale  dei
sistemi informativi e automatizzati del  Ministero  della  giustizia,
applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e  5
del  citato  articolo  146-bis  delle   norme   di   attuazione,   di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo n.271 del 1989. Il consenso dell'imputato  o  del
condannato  e'  espresso  personalmente  o  a  mezzo  di  procuratore
speciale. L'udienza e'  tenuta  con  la  presenza  del  giudice,  del
pubblico  ministero  e  dell'ausiliario  del   giudice   nell'ufficio
giudiziario e si svolge  con  modalita'  idonee  a  salvaguardare  il
contraddittorio  e  l'effettiva  partecipazione  delle  parti.  Prima
dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori  delle  parti,  al
pubblico ministero e agli  altri  soggetti  di  cui  e'  prevista  la
partecipazione il giorno, l'ora e le modalita' del collegamento. 
  10.  Negli  istituti  penitenziari  e  negli  istituti  penali  per
minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone  cui  hanno
diritto i condannati, gli internati e gli  imputati  ai  sensi  degli
articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n.354, 37 del regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.230,
e 19 del decreto legislativo 2  ottobre  2018,  n.121,  su  richiesta
dell'interessato  o  quando   la   misura   e'   indispensabile   per
salvaguardare la salute delle persone detenute o  internate,  possono
essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le  apparecchiature
e i collegamenti di cui  dispone  l'amministrazione  penitenziaria  e
minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al
presente comma puo'  essere  autorizzata  oltre  i  limiti  stabiliti
dall'articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui  al  decreto
del Presidente  della  Repubblica  n.230  del  2000  e  dal  predetto
articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.121 del 2018. 
  11. Al fine di consentire il deposito telematico degli  atti  nella
fase delle indagini  preliminari,  con  decreto  del  Ministro  della
giustizia non avente natura regolamentare e' autorizzato il  deposito
con modalita' telematica, presso gli uffici del  pubblico  ministero,
di memorie,  documenti,  richieste  e  istanze  di  cui  all'articolo
415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonche' di  atti  e
documenti da parte degli ufficiali e agenti di  polizia  giudiziaria,
secondo le disposizioni stabilite  con  provvedimento  del  Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero  della
giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto  emanato  ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29  dicembre  2009,
n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  febbraio  2010,
n.24. Il deposito si intende eseguito al momento del  rilascio  della
ricevuta di accettazione da parte dei sistemi  ministeriali,  secondo
le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo
periodo. Il decreto di  cui  al  primo  periodo  e'  adottato  previo
accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi  informativi
e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita' dei
servizi di comunicazione dei documenti informatici.