Art. 219 
 
Misure urgenti per il ripristino della funzionalita' delle  strutture
  dell'amministrazione  della  giustizia  e  per  l'incremento  delle
  risorse per il lavoro straordinario  del  personale  del  Corpo  di
  polizia penitenziaria, dei diri-genti della  carriera  dirigenziale
  penitenziaria nonche'  dei  direttori  degli  istituti  penali  per
  minorenni 
 
  1. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di
contagio  da  COVID-19  connesso   allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali improrogabili ed  urgenti  degli  uffici  giudiziari  e
delle articolazioni centrali del Ministero della  giustizia,  nonche'
della necessita' di garantire condizioni di sicurezza per la  ripresa
delle attivita' nella fase successiva  all'emergenza  epidemiologica,
al  fine  di  consentire   la   sanificazione   e   la   disinfezione
straordinaria degli  uffici,  degli  ambienti  e  dei  mezzi  in  uso
all'amministrazione giudiziaria, per l'acquisto di materiale igienico
sanitario  e  dispositivi  di  protezione  individuale,  nonche'  per
l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle  relative  licenze
di uso, e' autorizzata la spesa complessiva di  euro  31.727.516  per
l'anno 2020. 
  2. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di
contagio  da  COVID-19  connesso   allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali da svolgere in  presenza  o  da  remoto  da  parte  del
personale  degli  istituti   e   dei   servizi   dell'amministrazione
penitenziaria  e  della  giustizia  minorile  e  di  comunita',   per
l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle  relative  licenze
di uso, e' autorizzata la spesa complessiva  di  euro  4.612.454  per
l'anno 2020. 
  3.  All'articolo  74  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.18,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile  2020,  n.27,  il
comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della  sicurezza
in ambito  carcerario  e  far  fronte  alla  situazione  emergenziale
connessa alla diffusione del COVID-19, per lo  svolgimento  da  parte
del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della
carriera  dirigenziale  penitenziaria  nonche'  dei  direttori  degli
istituti penali per minorenni,  di  piu'  gravosi  compiti  derivanti
dalle misure  straordinarie  poste  in  essere  per  il  contenimento
epidemiologico, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 9.879.625
di cui euro 7.094.500 per il pagamento, anche  in  deroga  ai  limiti
vigenti, delle prestazioni di lavoro  straordinario,  euro  1.585.125
per gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo  fuori  sede  del
personale necessario ed euro 1.200.000 per le spese di  sanificazione
e disinfezione  degli  ambienti  nella  disponibilita'  del  medesimo
personale nonche' a tutela della popolazione detenuta.». 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari ad
euro 40.000.000 per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  74  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 74 Misure per la  funzionalita'  delle  Forze  di
          polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili
          del Fuoco, della carriera prefettizia e del  personale  dei
          ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno 
              01. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze  di
          polizia e delle Forze armate,  per  un  periodo  di  trenta
          giorni a decorrere dalla data  di  effettivo  impiego,  dei
          maggiori compiti connessi al contenimento della  diffusione
          del COVID-19, e' autorizzata la spesa complessiva  di  euro
          4.111.000  per  l'anno  2020   per   il   pagamento   delle
          prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri di cui ai
          successivi periodi. Ai fini di quanto  previsto  dal  primo
          periodo, il contingente di personale delle Forze armate  di
          cui all'articolo 1, comma  132,  della  legge  27  dicembre
          2019, n. 160, e' integrato di 253 unita' per trenta  giorni
          a decorrere dalla data di effettivo impiego.  Al  personale
          di cui al secondo periodo si applicano le  disposizioni  di
          cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3,  del  decreto-legge
          23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 luglio 2008, n. 125. 
              02. Ai medesimi fini e per la stessa durata indicati al
          comma 01, e'  autorizzata  la  spesa  complessiva  di  euro
          432.000 per l'anno 2020, per il  pagamento  delle  maggiori
          prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco. 
              1. Ai medesimi fini di cui al comma 01, in  conseguenza
          dell'estensione  a  tutto  il  territorio  nazionale  delle
          misure di contenimento della diffusione del COVID- 19,  per
          un periodo di ulteriori novanta giorni  a  decorrere  dalla
          scadenza del periodo previsto dal comma 01, e'  autorizzata
          la spesa complessiva di euro 59.938.776 per l'anno 2020, di
          cui euro 34.380.936 per il pagamento delle  prestazioni  di
          lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri
          connessi all'impiego del personale. 
              2. In considerazione  del  livello  di  esposizione  al
          rischio di contagio da COVID-19 connesso  allo  svolgimento
          dei compiti istituzionali delle  Forze  di  polizia,  delle
          Forze armate, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto,
          Guardia Costiera, al fine di consentire la sanificazione  e
          la disinfezione straordinaria degli uffici, degli  ambienti
          e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonche'  assicurare
          l'adeguata   dotazione   di   dispositivi   di   protezione
          individuale  e   l'idoneo   equipaggiamento   al   relativo
          personale impiegato, e' autorizzata la spesa complessiva di
          euro 23.681.122 per l'anno 2020, di cui euro 19.537.122 per
          spese di sanificazione e disinfezione degli  uffici,  degli
          ambienti e dei mezzi e per l'acquisto  dei  dispositivi  di
          protezione individuale, euro 4.000.000  per  l'acquisto  di
          equipaggiamento operativo ed euro 144.000 per il  pagamento
          delle prestazioni di lavoro straordinario al personale  del
          Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera. 
              3. Al fine  di  garantire  lo  svolgimento  di  compiti
          demandati al Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  e  la
          sicurezza del personale impiegato, per la stessa durata  di
          cui al comma 1, e' autorizzata, per l'anno 2020,  la  spesa
          complessiva di euro 5.973.600, di cui euro 2.073.600 per il
          pagamento delle prestazioni di lavoro  straordinario,  euro
          900.000 per i richiami del  personale  volontario  ed  euro
          3.000.000  per  attrezzature   e   materiali   dei   nuclei
          specialistici per il contrasto del rischio  biologico,  per
          incrementare i dispositivi di  protezione  individuali  del
          personale  operativo  e   i   dispositivi   di   protezione
          collettivi  e  individuali  del  personale  nelle  sedi  di
          servizio, nonche' per  l'acquisto  di  prodotti  e  licenze
          informatiche per il lavoro agile. 
              4.  Al  fine  di  assicurare  l'azione  del   Ministero
          dell'interno, anche nell'articolazione  territoriale  delle
          Prefetture - Uffici territoriali del Governo (U.t.G.), e lo
          svolgimento dei compiti  ad  esso  demandati  in  relazione
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata, a
          decorrere dal 2 marzo 2020 e sino  al  2  luglio  2020,  la
          spesa complessiva di euro 6.769.342, di cui euro  3.182.500
          per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario,
          euro  1.765.842  per  spese  di  personale  da  inviare  in
          missione, euro  821.000  per  spese  sanitarie,  pulizia  e
          acquisto di dispositivi di protezione individuale  ed  euro
          1.000.000 per acquisti di prodotti e  licenze  informatiche
          per il lavoro agile. La spesa per missioni e'  disposta  in
          deroga al limite di cui all'art. 6, comma 12,  del  decreto
          legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 al fine di assicurare la
          sostituzione temporanea del personale in servizio presso le
          Prefetture - U.t.G. 
              5. Al fine di assicurare, per  un  periodo  di  novanta
          giorni a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  lo  svolgimento  dei  maggiori  compiti
          demandati all'amministrazione della pubblica  sicurezza  in
          relazione  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  e'
          autorizzata la spesa  complessiva  di  euro  2.081.250  per
          l'anno 2020, per il pagamento delle prestazioni  di  lavoro
          straordinario  rese  dal   personale   dell'amministrazione
          civile dell'interno di cui all'articolo 3,  secondo  comma,
          lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121. 
              6. In relazione alla attuazione delle misure urgenti in
          materia   di   contenimento   e   gestione   dell'emergenza
          epidemiologica da  COVID-19  di  cui  al  decreto-legge  23
          febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 5 marzo 2020, n.13, al fine di garantire la  migliore
          applicazione   delle   correlate    misure    precauzionali
          attraverso   la   piena    efficienza    operativa    delle
          Prefetture-Uffici  territoriali  del  Governo,  assicurando
          l'immediato supporto e la piu' rapida  copertura  di  posti
          vacanti  in  organico,  in   deroga   a   quanto   previsto
          dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000,  n.
          139, il corso di formazione per  l'accesso  alla  qualifica
          iniziale della carriera prefettizia avviato a  seguito  del
          Concorso  pubblico  indetto  con  decreto  ministeriale  28
          giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie
          Speciale - "Concorsi ed Esami", numero  49  del  30  giugno
          2017, in svolgimento alla data di entrata in  vigore  della
          presente disposizione ha, in via straordinaria,  la  durata
          di un anno e si articola in  due  semestri,  il  primo  dei
          quali  di  formazione  teorico-pratica,   il   secondo   di
          tirocinio   operativo   che   viene   svolto   presso    le
          Prefetture-U.t.G. dei luoghi di residenza. Al  semestre  di
          tirocinio operativo non si  applicano  i  provvedimenti  di
          sospensione delle attivita' didatticoformative. Con decreto
          del Ministro  dell'interno  di  natura  non  regolamentare,
          sentito    il    Presidente    della    Scuola    Nazionale
          dell'Amministrazione  (SNA)  presso   la   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri, le  modalita'  di  valutazione  dei
          partecipanti  al   corso   di   formazione   previste   dal
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno  13
          luglio 2002,  n.  196,  sono  adeguate  alle  modalita'  di
          svolgimento del corso di cui  al  presente  comma.  L'esito
          favorevole della valutazione comporta  il  superamento  del
          periodo di  prova  e  l'inquadramento  nella  qualifica  di
          viceprefetto  aggiunto.  La  posizione   in   ruolo   sara'
          determinata  sulla  base  della  media  tra  il   punteggio
          conseguito  nel  concorso  di  accesso   ed   il   giudizio
          conseguito nella valutazione finale. La disposizione di cui
          all'articolo 7 del decreto legislativo 19 maggio  2000,  n.
          139,  limitatamente  alla  previsione  del  requisito   del
          tirocinio operativo  di  durata  di  nove  mesi  presso  le
          strutture centrali dell'amministrazione dell'interno per il
          passaggio alla qualifica di viceprefetto non si applica  ai
          funzionari  di  cui  alla  presente  disposizione.  Per  le
          finalita' previste dal presente  comma  e'  autorizzata  la
          spesa di euro 837.652 per l'anno 2020 e di  euro  2.512.957
          per l'anno 2021. 
              7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della
          sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione
          emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per  lo
          svolgimento da parte del personale  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria, dei dirigenti  della  carriera  dirigenziale
          penitenziaria nonche' dei direttori degli  istituti  penali
          per minorenni, di  piu'  gravosi  compiti  derivanti  dalle
          misure straordinarie poste in essere  per  il  contenimento
          epidemiologico, e' autorizzata la spesa complessiva di euro
          9.879.625 di cui euro 7.094.500 per il pagamento, anche  in
          deroga ai  limiti  vigenti,  delle  prestazioni  di  lavoro
          straordinario, euro 1.585.125 per gli altri oneri  connessi
          all'impiego temporaneo fuori sede del personale  necessario
          ed  euro  1.200.000  per  le  spese  di   sanificazione   e
          disinfezione  degli  ambienti  nella   disponibilita'   del
          medesimo  personale  nonche'  a  tutela  della  popolazione
          detenuta. 
              7-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 6,  allo  scopo
          di procedere alla immediata assunzione di  dirigenti  nelle
          amministrazioni statali, anche ad ordinamento  autonomo,  e
          negli enti pubblici non economici, l'esame conclusivo della
          fase di formazione generale del VII corsoconcorso selettivo
          di  formazione  dirigenziale,  indetto  con   decreto   del
          Presidente della Scuola nazionale  dell'amministrazione  n.
          181/2018, e' svolto entro  il  30  maggio  2020,  anche  in
          deroga agli articoli 12 e 13  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre  2004,
          n. 272, e con modalita' a distanza definite con decreto del
          Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione. Per
          le finalita' di cui al presente comma,  tutti  gli  allievi
          sono assegnati alle  amministrazioni  di  destinazione,  ai
          sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente
          della Repubblica 24 settembre  2004,  n.  272,  sulla  base
          delle   preferenze   espresse   secondo   l'ordine    della
          graduatoria di merito definita a seguito del  citato  esame
          conclusivo. Le amministrazioni di  cui  al  presente  comma
          assumono il predetto personale, nei limiti  delle  facolta'
          assunzionali  previste  a  legislazione  vigente  e   della
          dotazione   organica,   in   deroga   alle   procedure   di
          autorizzazione previste  dall'ordinamento,  fermo  restando
          quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5,  della  legge
          19 giugno 2019, n. 56. 
              7-ter. A seguito  delle  misure  di  sospensione  delle
          procedure concorsuali adottate per il contrasto al fenomeno
          epidemiologico da COVID-19, in via sperimentale e  comunque
          con effetto  fino  al  31  dicembre  2020,  allo  scopo  di
          corrispondere all'esigenza del ricambio generazionale nelle
          pubbliche amministrazioni, di semplificare le modalita'  di
          svolgimento delle procedure  concorsuali  e  di  ridurre  i
          tempi di accesso al pubblico impiego,  con  regolamento  da
          adottare entro il 31 luglio 2020 ai sensi dell'articolo 17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro per la pubblica amministrazione,  si  provvede
          ad  aggiornare  la  disciplina  regolamentare  vigente   in
          materia  di  reclutamento  e  di  accesso  alla   qualifica
          dirigenziale    e    agli    impieghi    nelle    pubbliche
          amministrazioni. Le  procedure  concorsuali  sono  volte  a
          valorizzare e verificare anche  il  possesso  di  requisiti
          specifici  e   di   competenze   trasversali   tecniche   e
          attitudinali,  ivi  incluse  quelle  manageriali   per   le
          qualifiche   dirigenziali,   coerenti   con   il    profilo
          professionale da  reclutare.  Le  predette  procedure  sono
          svolte, ove  possibile,  con  l'ausilio  di  strumentazione
          informatica  e  con  l'eventuale  supporto  di  societa'  e
          professionalita' specializzate in materia di reclutamento e
          di selezione delle risorse umane. 
              8. Alla  copertura  degli  oneri  di  cui  al  presente
          articolo, pari  a  euro  110.044.367  nel  2020  e  a  euro
          2.512.957 nel 2021, si provvede, quanto a euro  105.368.367
          nel 2020 ai sensi dell'articolo 126, comma 1, quanto a euro
          4.676.000 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis,
          e quanto a euro 2.512.957 nel 2021, mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2020,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.»