Art. 219
Misure urgenti per il ripristino della funzionalita' delle strutture
dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento delle
risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di
polizia penitenziaria, dei diri-genti della carriera dirigenziale
penitenziaria nonche' dei direttori degli istituti penali per
minorenni
1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di
contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali improrogabili ed urgenti degli uffici giudiziari e
delle articolazioni centrali del Ministero della giustizia, nonche'
della necessita' di garantire condizioni di sicurezza per la ripresa
delle attivita' nella fase successiva all'emergenza epidemiologica,
al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso
all'amministrazione giudiziaria, per l'acquisto di materiale igienico
sanitario e dispositivi di protezione individuale, nonche' per
l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze
di uso, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 31.727.516 per
l'anno 2020.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di
contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali da svolgere in presenza o da remoto da parte del
personale degli istituti e dei servizi dell'amministrazione
penitenziaria e della giustizia minorile e di comunita', per
l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze
di uso, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 4.612.454 per
l'anno 2020.
3. All'articolo 74 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, il
comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza
in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale
connessa alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da parte
del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della
carriera dirigenziale penitenziaria nonche' dei direttori degli
istituti penali per minorenni, di piu' gravosi compiti derivanti
dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento
epidemiologico, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 9.879.625
di cui euro 7.094.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti
vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 1.585.125
per gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo fuori sede del
personale necessario ed euro 1.200.000 per le spese di sanificazione
e disinfezione degli ambienti nella disponibilita' del medesimo
personale nonche' a tutela della popolazione detenuta.».
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari ad
euro 40.000.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 74 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 74 Misure per la funzionalita' delle Forze di
polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei
ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno
01. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di
polizia e delle Forze armate, per un periodo di trenta
giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, dei
maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione
del COVID-19, e' autorizzata la spesa complessiva di euro
4.111.000 per l'anno 2020 per il pagamento delle
prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri di cui ai
successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo
periodo, il contingente di personale delle Forze armate di
cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e' integrato di 253 unita' per trenta giorni
a decorrere dalla data di effettivo impiego. Al personale
di cui al secondo periodo si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125.
02. Ai medesimi fini e per la stessa durata indicati al
comma 01, e' autorizzata la spesa complessiva di euro
432.000 per l'anno 2020, per il pagamento delle maggiori
prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
1. Ai medesimi fini di cui al comma 01, in conseguenza
dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle
misure di contenimento della diffusione del COVID- 19, per
un periodo di ulteriori novanta giorni a decorrere dalla
scadenza del periodo previsto dal comma 01, e' autorizzata
la spesa complessiva di euro 59.938.776 per l'anno 2020, di
cui euro 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di
lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri
connessi all'impiego del personale.
2. In considerazione del livello di esposizione al
rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento
dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, delle
Forze armate, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto,
Guardia Costiera, al fine di consentire la sanificazione e
la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti
e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonche' assicurare
l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione
individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo
personale impiegato, e' autorizzata la spesa complessiva di
euro 23.681.122 per l'anno 2020, di cui euro 19.537.122 per
spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli
ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di
protezione individuale, euro 4.000.000 per l'acquisto di
equipaggiamento operativo ed euro 144.000 per il pagamento
delle prestazioni di lavoro straordinario al personale del
Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.
3. Al fine di garantire lo svolgimento di compiti
demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la
sicurezza del personale impiegato, per la stessa durata di
cui al comma 1, e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa
complessiva di euro 5.973.600, di cui euro 2.073.600 per il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro
900.000 per i richiami del personale volontario ed euro
3.000.000 per attrezzature e materiali dei nuclei
specialistici per il contrasto del rischio biologico, per
incrementare i dispositivi di protezione individuali del
personale operativo e i dispositivi di protezione
collettivi e individuali del personale nelle sedi di
servizio, nonche' per l'acquisto di prodotti e licenze
informatiche per il lavoro agile.
4. Al fine di assicurare l'azione del Ministero
dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle
Prefetture - Uffici territoriali del Governo (U.t.G.), e lo
svolgimento dei compiti ad esso demandati in relazione
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata, a
decorrere dal 2 marzo 2020 e sino al 2 luglio 2020, la
spesa complessiva di euro 6.769.342, di cui euro 3.182.500
per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario,
euro 1.765.842 per spese di personale da inviare in
missione, euro 821.000 per spese sanitarie, pulizia e
acquisto di dispositivi di protezione individuale ed euro
1.000.000 per acquisti di prodotti e licenze informatiche
per il lavoro agile. La spesa per missioni e' disposta in
deroga al limite di cui all'art. 6, comma 12, del decreto
legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 al fine di assicurare la
sostituzione temporanea del personale in servizio presso le
Prefetture - U.t.G.
5. Al fine di assicurare, per un periodo di novanta
giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, lo svolgimento dei maggiori compiti
demandati all'amministrazione della pubblica sicurezza in
relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e'
autorizzata la spesa complessiva di euro 2.081.250 per
l'anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro
straordinario rese dal personale dell'amministrazione
civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma,
lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121.
6. In relazione alla attuazione delle misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n.13, al fine di garantire la migliore
applicazione delle correlate misure precauzionali
attraverso la piena efficienza operativa delle
Prefetture-Uffici territoriali del Governo, assicurando
l'immediato supporto e la piu' rapida copertura di posti
vacanti in organico, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, il corso di formazione per l'accesso alla qualifica
iniziale della carriera prefettizia avviato a seguito del
Concorso pubblico indetto con decreto ministeriale 28
giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie
Speciale - "Concorsi ed Esami", numero 49 del 30 giugno
2017, in svolgimento alla data di entrata in vigore della
presente disposizione ha, in via straordinaria, la durata
di un anno e si articola in due semestri, il primo dei
quali di formazione teorico-pratica, il secondo di
tirocinio operativo che viene svolto presso le
Prefetture-U.t.G. dei luoghi di residenza. Al semestre di
tirocinio operativo non si applicano i provvedimenti di
sospensione delle attivita' didatticoformative. Con decreto
del Ministro dell'interno di natura non regolamentare,
sentito il Presidente della Scuola Nazionale
dell'Amministrazione (SNA) presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, le modalita' di valutazione dei
partecipanti al corso di formazione previste dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 13
luglio 2002, n. 196, sono adeguate alle modalita' di
svolgimento del corso di cui al presente comma. L'esito
favorevole della valutazione comporta il superamento del
periodo di prova e l'inquadramento nella qualifica di
viceprefetto aggiunto. La posizione in ruolo sara'
determinata sulla base della media tra il punteggio
conseguito nel concorso di accesso ed il giudizio
conseguito nella valutazione finale. La disposizione di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, limitatamente alla previsione del requisito del
tirocinio operativo di durata di nove mesi presso le
strutture centrali dell'amministrazione dell'interno per il
passaggio alla qualifica di viceprefetto non si applica ai
funzionari di cui alla presente disposizione. Per le
finalita' previste dal presente comma e' autorizzata la
spesa di euro 837.652 per l'anno 2020 e di euro 2.512.957
per l'anno 2021.
7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della
sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione
emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per lo
svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia
penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale
penitenziaria nonche' dei direttori degli istituti penali
per minorenni, di piu' gravosi compiti derivanti dalle
misure straordinarie poste in essere per il contenimento
epidemiologico, e' autorizzata la spesa complessiva di euro
9.879.625 di cui euro 7.094.500 per il pagamento, anche in
deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro
straordinario, euro 1.585.125 per gli altri oneri connessi
all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessario
ed euro 1.200.000 per le spese di sanificazione e
disinfezione degli ambienti nella disponibilita' del
medesimo personale nonche' a tutela della popolazione
detenuta.
7-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 6, allo scopo
di procedere alla immediata assunzione di dirigenti nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e
negli enti pubblici non economici, l'esame conclusivo della
fase di formazione generale del VII corsoconcorso selettivo
di formazione dirigenziale, indetto con decreto del
Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione n.
181/2018, e' svolto entro il 30 maggio 2020, anche in
deroga agli articoli 12 e 13 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, e con modalita' a distanza definite con decreto del
Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione. Per
le finalita' di cui al presente comma, tutti gli allievi
sono assegnati alle amministrazioni di destinazione, ai
sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, sulla base
delle preferenze espresse secondo l'ordine della
graduatoria di merito definita a seguito del citato esame
conclusivo. Le amministrazioni di cui al presente comma
assumono il predetto personale, nei limiti delle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente e della
dotazione organica, in deroga alle procedure di
autorizzazione previste dall'ordinamento, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, della legge
19 giugno 2019, n. 56.
7-ter. A seguito delle misure di sospensione delle
procedure concorsuali adottate per il contrasto al fenomeno
epidemiologico da COVID-19, in via sperimentale e comunque
con effetto fino al 31 dicembre 2020, allo scopo di
corrispondere all'esigenza del ricambio generazionale nelle
pubbliche amministrazioni, di semplificare le modalita' di
svolgimento delle procedure concorsuali e di ridurre i
tempi di accesso al pubblico impiego, con regolamento da
adottare entro il 31 luglio 2020 ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede
ad aggiornare la disciplina regolamentare vigente in
materia di reclutamento e di accesso alla qualifica
dirigenziale e agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni. Le procedure concorsuali sono volte a
valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti
specifici e di competenze trasversali tecniche e
attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le
qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo
professionale da reclutare. Le predette procedure sono
svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione
informatica e con l'eventuale supporto di societa' e
professionalita' specializzate in materia di reclutamento e
di selezione delle risorse umane.
8. Alla copertura degli oneri di cui al presente
articolo, pari a euro 110.044.367 nel 2020 e a euro
2.512.957 nel 2021, si provvede, quanto a euro 105.368.367
nel 2020 ai sensi dell'articolo 126, comma 1, quanto a euro
4.676.000 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis,
e quanto a euro 2.512.957 nel 2021, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.»