Art. 220
Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui
all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008
1. Per il solo anno 2020, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n.143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.181,
le quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia alla data
del 31 dicembre 2018, relative alle confische e agli utili della
gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all'entrata del
bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2019, sono riassegnate agli
stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero
dell'interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna
delle due amministrazioni, per essere destinate prioritariamente al
finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e
alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 o al ristoro
di somme gia' anticipate per le medesime esigenze.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 2 del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con
modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181
(Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema
giudiziario):
«Art. 2 Fondo unico giustizia
1. - 6. Omissis
7. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto al
comma 5, le quote delle risorse intestate "Fondo unico
giustizia", anche frutto di utili della loro gestione
finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30
per cento relativamente alle sole risorse oggetto di
sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa,
in base a criteri statistici e con modalita' rotativa, da
destinare mediante riassegnazione:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la
solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
della giustizia per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali;
c) all'entrata del bilancio dello Stato.
Omissis.»