Art. 220 
 
Disposizioni urgenti in materia  di  Fondo  unico  giustizia  di  cui
  all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008 
 
  1. Per il solo anno  2020,  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008,  n.143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre  2008,  n.181,
le quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia  alla  data
del 31 dicembre 2018, relative alle  confische  e  agli  utili  della
gestione finanziaria del  medesimo  fondo,  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2019, sono riassegnate  agli
stati di previsione del Ministero della  giustizia  e  del  Ministero
dell'interno, in misura pari al 49 per cento in  favore  di  ciascuna
delle due amministrazioni, per essere destinate  prioritariamente  al
finanziamento di interventi urgenti  finalizzati  al  contenimento  e
alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 o al  ristoro
di somme gia' anticipate per le medesime esigenze. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo  2  del
          decreto-legge 16 settembre 2008,  n.  143,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  13  novembre  2008,   n.   181
          (Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema
          giudiziario): 
              «Art. 2 Fondo unico giustizia 
              1. - 6. Omissis 
              7. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e  2-ter,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro della giustizia e con il  Ministro
          dell'interno, sono  stabilite,  fermo  quanto  disposto  al
          comma 5, le quote  delle  risorse  intestate  "Fondo  unico
          giustizia", anche  frutto  di  utili  della  loro  gestione
          finanziaria, fino ad una percentuale non  superiore  al  30
          per  cento  relativamente  alle  sole  risorse  oggetto  di
          sequestro penale o amministrativo, disponibili  per  massa,
          in base a criteri statistici e con modalita'  rotativa,  da
          destinare mediante riassegnazione: 
              a) in misura non inferiore ad un  terzo,  al  Ministero
          dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica  e  del
          soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
          solidarieta' per le vittime delle  richieste  estorsive  di
          cui all'articolo 18, comma 1, lettera c),  della  legge  23
          febbraio 1999, n. 44, e  del  Fondo  di  rotazione  per  la
          solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
          all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512; 
              b) in misura non inferiore ad un  terzo,  al  Ministero
          della  giustizia  per  assicurare  il  funzionamento  e  il
          potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
          istituzionali; 
              c) all'entrata del bilancio dello Stato. 
              Omissis.»