Art. 220 Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008 1. Per il solo anno 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.181, le quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia alla data del 31 dicembre 2018, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all'entrata del bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2019, sono riassegnate agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, per essere destinate prioritariamente al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 o al ristoro di somme gia' anticipate per le medesime esigenze.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 (Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario): «Art. 2 Fondo unico giustizia 1. - 6. Omissis 7. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalita' rotativa, da destinare mediante riassegnazione: a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512; b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali; c) all'entrata del bilancio dello Stato. Omissis.»