Art. 220 bis Interventi urgenti per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 1. Al fine di contenere l'impatto economico sulle attivita' professionali conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'apposito capitolo sul quale gravano le spese per il pagamento delle prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, iscritto nel programma 1.4 «Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria» della missione 1 «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi alle predette prestazioni professionali, in riferimento agli anni pregressi. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia): «Art. 82 - Onorario e spese del difensore Vai alla versione vigente. Vai allo storico delle versioni. 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorita' giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennita', [e previo parere del consiglio dell'ordine,] tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. 2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalla tariffa professionale. 3. Il decreto di pagamento e' comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.» «Art. 83 - Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte Vai alla versione vigente. Vai allo storico delle versioni. 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore,all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorita' giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico. 2. La liquidazione e' effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorita' giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente puo' provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio e' intervenuto dopo la loro definizione. 3. Il decreto di pagamento e' comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero. 3-bis. Il decreto di pagamento e' emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.» «Art. 84 - Opposizione al decreto di pagamento Vai alla versione vigente. Vai allo storico delle versioni. 1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.» «Art. 85 - Divieto di percepire compensi o rimborsi Vai alla versione vigente. Vai allo storico delle versioni. 1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico. 2. Ogni patto contrario e' nullo. 3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.» «Art. 86 - Recupero delle somme da parte dello Stato Vai alla versione vigente. Vai allo storico delle versioni. 1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.» «Art. 87 - Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato Vai alla versione vigente. Vai allo storico delle versioni. 1. Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese dello Stato e' disciplinato dall'articolo 20, della legge 29 marzo 2001, n. 134.» - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nelle Note all'art. 2.