Art. 220 bis
Interventi urgenti per la corresponsione dei crediti maturati e non
pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82
e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
1. Al fine di contenere l'impatto economico sulle attivita'
professionali conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19,
l'apposito capitolo sul quale gravano le spese per il pagamento delle
prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n.115, iscritto nel programma 1.4 «Servizi
di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria» della
missione 1 «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della
giustizia, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, da
destinare alla corresponsione dei crediti maturati e non pagati
relativi alle predette prestazioni professionali, in riferimento agli
anni pregressi.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 82 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia):
«Art. 82 - Onorario e spese del difensore
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1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono
liquidati dall'autorita' giudiziaria con decreto di
pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che,
in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle
tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti
ed indennita', [e previo parere del consiglio dell'ordine,]
tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in
relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla
posizione processuale della persona difesa.
2. Nel caso in cui il difensore nominato
dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati
di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui
ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o
il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono
dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalla
tariffa professionale.
3. Il decreto di pagamento e' comunicato al difensore e
alle parti, compreso il pubblico ministero.»
«Art. 83 - Onorario e spese dell'ausiliario del
magistrato e del consulente tecnico di parte
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1. L'onorario e le spese spettanti al
difensore,all'ausiliario del magistrato e al consulente
tecnico di parte sono liquidati dall'autorita' giudiziaria
con decreto di pagamento, secondo le norme del presente
testo unico.
2. La liquidazione e' effettuata al termine di ciascuna
fase o grado del processo e, comunque, all'atto della
cessazione dell'incarico, dall'autorita' giudiziaria che ha
proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione
procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha
pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso,
il giudice competente puo' provvedere anche alla
liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi
anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione
al patrocinio e' intervenuto dopo la loro definizione.
3. Il decreto di pagamento e' comunicato al
beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.
3-bis. Il decreto di pagamento e' emesso dal giudice
contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude
la fase cui si riferisce la relativa richiesta.»
«Art. 84 - Opposizione al decreto di pagamento
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1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al
difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente
tecnico di parte, e' ammessa opposizione ai sensi
dell'articolo 170.»
«Art. 85 - Divieto di percepire compensi o rimborsi
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1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il
consulente tecnico di parte non possono chiedere e
percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a
qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente
parte del testo unico.
2. Ogni patto contrario e' nullo.
3. La violazione del divieto costituisce grave illecito
disciplinare professionale.»
«Art. 86 - Recupero delle somme da parte dello Stato
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1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in
danno dell'interessato le somme eventualmente pagate
successivamente alla revoca del provvedimento di
ammissione.»
«Art. 87 - Servizio al pubblico in materia di
patrocinio a spese dello Stato
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1. Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese
dello Stato e' disciplinato dall'articolo 20, della legge
29 marzo 2001, n. 134.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nelle Note all'art. 2.