Art. 221 
 
Modifica all'articolo 83 del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
  disposizioni in materia di processo civile e penale 
 
  1. All'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.27,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il periodo compreso  tra
il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera  sospeso  il  decorso
del termine di cui all'articolo 124 del codice penale». 
  2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione
del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di
cui ai commi da 3 a 10. 
  3. Negli  uffici  che  hanno  la  disponibilita'  del  servizio  di
deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo
16-bis, comma  1-bis,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.221,
sono depositati esclusivamente con le modalita' previste dal comma  1
del medesimo articolo.  Gli  obblighi  di  pagamento  del  contributo
unificato  previsto  dall'articolo   14   del   testo   unico   delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio  2002,  n.115,  nonche'  l'anticipazione  forfettaria  di  cui
all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito  degli
atti con le modalita' previste dal primo periodo del presente  comma,
sono assolti con sistemi telematici di  pagamento  anche  tramite  la
piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n.82. Quando i sistemi informatici del  dominio  giustizia  non
sono  funzionanti  e  sussiste  un'indifferibile  urgenza,  il   capo
dell'ufficio autorizza il deposito con modalita' non telematica. 
  4.  Il  giudice  puo'  disporre  che  le  udienze  civili  che  non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle  parti
siano sostituite dal deposito telematico di note  scritte  contenenti
le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti  almeno
trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa e'
sostituita dallo scambio di note scritte  e  assegna  alle  parti  un
termine fino a  cinque  giorni  prima  della  predetta  data  per  il
deposito delle note scritte. Ciascuna  delle  parti  puo'  presentare
istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla  comunicazione
del provvedimento. Il giudice  provvede  entro  i  successivi  cinque
giorni. Se nessuna delle parti effettua  il  deposito  telematico  di
note  scritte,  il  giudice  provvede  ai  sensi  del   primo   comma
dell'articolo 181 del codice di procedura civile. 
  5. Nei procedimenti civili innanzi alla  Corte  di  cassazione,  il
deposito degli atti e dei documenti  da  parte  degli  avvocati  puo'
avvenire in modalita' telematica nel rispetto della normativa,  anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la  trasmissione  e  la
ricezione dei documenti informatici. L'attivazione  del  servizio  e'
preceduta da un provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta
l'installazione  e  l'idoneita'  delle   attrezzature   informatiche,
unitamente  alla  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  dei
documenti informatici.  Gli  obblighi  di  pagamento  del  contributo
unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto
del Presidente  della  Repubblica  30  maggio  2002,  n.115,  nonche'
l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo
unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione  in
giudizio presso la Corte di  cassazione,  sono  assolti  con  sistemi
telematici di pagamento  anche  tramite  la  piattaforma  tecnologica
prevista dall'articolo 5, comma 2,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.82. 
  6. La partecipazione alle udienze civili di una o piu' parti  o  di
uno o piu' difensori  puo'  avvenire,  su  istanza  dell'interessato,
mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e  regolati
con provvedimento del Direttore generale dei  sistemi  informativi  e
automatizzati  del  Ministero  della   giustizia.   La   parte   puo'
partecipare all'udienza solo dalla  medesima  postazione  da  cui  si
collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in  ogni  caso
avvenire con modalita' idonee a salvaguardare  il  contraddittorio  e
l'effettiva  partecipazione.  L'istanza  di  partecipazione  mediante
collegamento a distanza e' depositata almeno  quindici  giorni  prima
della data  fissata  per  lo  svolgimento  dell'udienza.  Il  giudice
dispone la comunicazione alle parti dell'istanza,  dell'ora  e  delle
modalita' del collegamento almeno cinque giorni  prima  dell'udienza.
All'udienza il giudice da' atto a verbale  delle  modalita'  con  cui
accerta l'identita' dei soggetti partecipanti a distanza  e,  ove  si
tratta delle parti, la loro libera volonta'. Di  tutte  le  ulteriori
operazioni e' dato atto nel processo verbale. 
  7. Il  giudice,  con  il  consenso  preventivo  delle  parti,  puo'
disporre che  l'udienza  civile  che  non  richieda  la  presenza  di
soggetti diversi dai difensori, dalle parti  e  dagli  ausiliari  del
giudice, anche se finalizzata all'assunzione di  informazioni  presso
la  pubblica  amministrazione,  si   svolga   mediante   collegamenti
audiovisivi a distanza individuati e regolati con  provvedimento  del
Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati  del
Ministero della giustizia. L'udienza e' tenuta con  la  presenza  del
giudice  nell'ufficio  giudiziario   e   con   modalita'   idonee   a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva  partecipazione  delle
parti. Prima dell'udienza il  giudice  dispone  la  comunicazione  ai
procuratori delle parti e al pubblico ministero, se  e'  prevista  la
sua partecipazione,  del  giorno,  dell'ora  e  delle  modalita'  del
collegamento. All'udienza il giudice da' atto delle modalita' con cui
accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e, ove si tratta  delle
parti, la loro libera volonta'. Di questa e  di  tutte  le  ulteriori
operazioni e' dato atto nel processo verbale. 
  8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento  del  consulente
tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di  procedura
civile,  il  giudice  puo'  disporre  che  il  consulente,  prima  di
procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento  di
bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con  dichiarazione
sottoscritta  con  firma  digitale  da   depositare   nel   fascicolo
telematico. 
  9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-bis e  147-bis
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio  1989,
n.271, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in
stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra  causa  e
dei condannati detenuti e' assicurata, con il consenso delle parti e,
ove  possibile,  mediante   collegamenti   audiovisivi   a   distanza
individuati e regolati con provvedimento del Direttore  generale  dei
sistemi informativi e automatizzati del  Ministero  della  giustizia,
applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e  5
del  citato  articolo  146-bis  delle   norme   di   attuazione,   di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo n.271 del 1989. Il consenso dell'imputato  o  del
condannato  e'  espresso  personalmente  o  a  mezzo  di  procuratore
speciale. L'udienza e'  tenuta  con  la  presenza  del  giudice,  del
pubblico  ministero  e  dell'ausiliario  del   giudice   nell'ufficio
giudiziario e si svolge  con  modalita'  idonee  a  salvaguardare  il
contraddittorio  e  l'effettiva  partecipazione  delle  parti.  Prima
dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori  delle  parti,  al
pubblico ministero e agli  altri  soggetti  di  cui  e'  prevista  la
partecipazione il giorno, l'ora e le modalita' del collegamento. 
  10.  Negli  istituti  penitenziari  e  negli  istituti  penali  per
minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone  cui  hanno
diritto i condannati, gli internati e gli  imputati  ai  sensi  degli
articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n.354, 37 del regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.230,
e 19 del decreto legislativo 2  ottobre  2018,  n.121,  su  richiesta
dell'interessato  o  quando   la   misura   e'   indispensabile   per
salvaguardare la salute delle persone detenute o  internate,  possono
essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le  apparecchiature
e i collegamenti di cui  dispone  l'amministrazione  penitenziaria  e
minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al
presente comma puo'  essere  autorizzata  oltre  i  limiti  stabiliti
dall'articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui  al  decreto
del Presidente  della  Repubblica  n.230  del  2000  e  dal  predetto
articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.121 del 2018. 
  11. Al fine di consentire il deposito telematico degli  atti  nella
fase delle indagini  preliminari,  con  decreto  del  Ministro  della
giustizia non avente natura regolamentare e' autorizzato il  deposito
con modalita' telematica, presso gli uffici del  pubblico  ministero,
di memorie,  documenti,  richieste  e  istanze  di  cui  all'articolo
415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonche' di  atti  e
documenti da parte degli ufficiali e agenti di  polizia  giudiziaria,
secondo le disposizioni stabilite  con  provvedimento  del  Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero  della
giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto  emanato  ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29  dicembre  2009,
n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  febbraio  2010,
n.24. Il deposito si intende eseguito al momento del  rilascio  della
ricevuta di accettazione da parte dei sistemi  ministeriali,  secondo
le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo
periodo. Il decreto di  cui  al  primo  periodo  e'  adottato  previo
accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi  informativi
e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita' dei
servizi di comunicazione dei documenti informatici. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 83 del citato decreto-legge 17
          marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge
          24  aprile  2020,  n.  27,  come  modificato  dal  presente
          articolo, e' riportato nei riferimenti  normativi  all'art.
          158. 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 1-bis dell'articolo
          16-bis del citato decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221: 
              «Art. 16-bis Obbligatorieta'  del  deposito  telematico
          degli atti processuali 
              Vai alla versione vigente. 
              Vai allo storico delle versioni. 
              1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a  decorrere  dal
          30 giugno 2014 nei procedimenti civili,  contenziosi  o  di
          volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito
          degli  atti  processuali  e  dei  documenti  da  parte  dei
          difensori delle parti precedentemente costituite  ha  luogo
          esclusivamente  con  modalita'  telematiche,  nel  rispetto
          della  normativa   anche   regolamentare   concernente   la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti informatici. Allo stesso modo si procede  per  il
          deposito degli atti e dei documenti da parte  dei  soggetti
          nominati o delegati dall'autorita'  giudiziaria.  Le  parti
          provvedono, con le modalita' di cui al  presente  comma,  a
          depositare gli atti e i documenti provenienti dai  soggetti
          da  esse  nominati.Per  difensori  non   si   intendono   i
          dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni
          per  stare  in  giudizio  personalmente.In  ogni  caso,   i
          medesimi dipendenti possono depositare,  con  le  modalita'
          previste dal presente comma, gli atti e i documenti di  cui
          al medesimo comma. 
              1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi
          e di volontaria giurisdizione innanzi  ai  tribunali  e,  a
          decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello
          e' sempre ammesso  il  deposito  telematico  di  ogni  atto
          diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti  che
          si offrono in comunicazione, da parte del difensore  o  del
          dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per
          stare in giudizio personalmente, con le modalita'  previste
          dalla  normativa   anche   regolamentare   concernente   la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti  informatici.  In  tal  caso   il   deposito   si
          perfeziona esclusivamente con tali modalita'. 
              Omissis.» 
                
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  14  del
          citato decreto del Presidente della  Repubblica  30  maggio
          2002, n. 115: 
              «Art. 14 - Obbligo di pagamento 
              1. La parte che per prima si costituisce  in  giudizio,
          che deposita  il  ricorso  introduttivo,  ovvero  che,  nei
          processi esecutivi di espropriazione  forzata,  fa  istanza
          per l'assegnazione o la  vendita  dei  beni  pignorati,  e'
          tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. 
              1-bis. La parte che fa istanza  a  norma  dell'articolo
          492-bis, primo comma, del codice  di  procedura  civile  e'
          tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. 
              2. Il valore dei processi,  determinato  ai  sensi  del
          codice  di  procedura  civile,  senza  tener  conto   degli
          interessi, deve risultare da  apposita  dichiarazione  resa
          dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche
          nell'ipotesi di prenotazione a debito. 
              3. La parte di cui  al  comma  1,  quando  modifica  la
          domanda  o  propone  domanda  riconvenzionale   o   formula
          chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore  della
          causa,  e'  tenuta  a  farne  espressa  dichiarazione  e  a
          procedere al contestuale pagamento  integrativo.  Le  altre
          parti, quando modificano la domanda  o  propongono  domanda
          riconvenzionale o formulano chiamata in  causa  o  svolgono
          intervento  autonomo,  sono   tenute   a   farne   espressa
          dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di  un
          autonomo  contributo  unificato,  determinato  in  base  al
          valore della domanda proposta. 
              3-bis. Nei processi tributari, il  valore  della  lite,
          determinato, per ciascun atto impugnato anche  in  appello,
          ai  sensi  del  comma  2  dell'articolo  12   del   decreto
          legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,   e   successive
          modificazioni, deve  risultare  da  apposita  dichiarazione
          resa dalla  parte  nelle  conclusioni  del  ricorso,  anche
          nell'ipotesi di prenotazione a debito. 
              3-ter. Nel processo  amministrativo  per  valore  della
          lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1,  lettera
          a) del decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  si
          intende l'importo posto a  base  d'asta  individuato  dalle
          stazioni  appaltanti  negli  atti   di   gara,   ai   sensi
          dell'articolo 29, del decreto legislativo 12  aprile  2006,
          n. 163. Nei ricorsi  di  cui  all'articolo  119,  comma  1,
          lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,
          in  caso  di  controversie  relative   all'irrogazione   di
          sanzioni, comunque  denominate,  il  valore  e'  costituito
          dalla somma di queste.» 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  5  del
          decreto  legislativo  7   marzo   2005,   n.   82   (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
              «Art.  5  Effettuazione  dei  pagamenti  con  modalita'
          informatiche 
              1. I soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,  sono
          obbligati ad accettare, tramite la piattaforma  di  cui  al
          comma  2,  i  pagamenti  spettanti   a   qualsiasi   titolo
          attraverso sistemi di pagamento elettronico,  ivi  inclusi,
          per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso  del  credito
          telefonico. Tramite la piattaforma elettronica  di  cui  al
          comma 2, resta ferma la  possibilita'  di  accettare  anche
          altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
          in  relazione  allo  schema  di  pagamento  abilitato   per
          ciascuna tipologia di strumento  di  pagamento  elettronico
          come definita ai sensi dell'articolo 2, punti  33),  34)  e
          35) del regolamento UE 2015/751 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle  commissioni
          interbancarie  sulle  operazioni  di  pagamento  basate  su
          carta. 
              2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza
          del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso
          il  Sistema  pubblico  di  connettivita',  una  piattaforma
          tecnologica per  l'interconnessione  e  l'interoperabilita'
          tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di  servizi
          di pagamento abilitati, al fine di  assicurare,  attraverso
          gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione  dei
          soggetti interessati all'operazione in  tutta  la  gestione
          del processo di pagamento. 
              2-bis. Ai sensi dell'articolo 71, e  sentita  la  Banca
          d'Italia, sono determinate le modalita' di  attuazione  del
          comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le
          informazioni strumentali all'utilizzo  degli  strumenti  di
          pagamento di cui al medesimo comma. 
              2-ter. I soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          consentono di effettuare pagamenti elettronici  tramite  la
          piattaforma di cui  al  comma  2  anche  per  il  pagamento
          spontaneo  di  tributi  di  cui  all'articolo   2-bis   del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
              2-quater.  I  prestatori  di   servizi   di   pagamento
          abilitati  eseguono  pagamenti  a  favore  delle  pubbliche
          amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma  di
          cui al comma 2.  Resta  fermo  il  sistema  dei  versamenti
          unitari di cui  all'articolo  17  e  seguenti  del  decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  Capo   III,   fino
          all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri o del Ministro delegato, su proposta del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          del lavoro e delle  politiche  sociali,  sentite  l'Agenzia
          delle  entrate  e  l'AgID,  che  fissa,  anche  in  maniera
          progressiva, le modalita' tecniche per l'effettuazione  dei
          pagamenti tributari e contributivi tramite  la  piattaforma
          di cui al comma 2. 
              2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma  2,
          le informazioni sui pagamenti  sono  messe  a  disposizione
          anche  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
          Dipartimento Ragioneria generale dello Stato. 
              2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma  2
          puo'   essere   utilizzata   anche   per    facilitare    e
          automatizzare,  attraverso  i  pagamenti   elettronici,   i
          processi di certificazione fiscale  tra  soggetti  privati,
          tra cui la fatturazione elettronica e la  memorizzazione  e
          trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di  cui
          agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto  2015,
          n. 127. 
              2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o  del  Ministro   delegato   per   l'innovazione
          tecnologica e  la  digitalizzazione,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  definite  le
          regole  tecniche   di   funzionamento   della   piattaforma
          tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies. 
              3. 
              3-bis. 
              3-ter. 
              4. L'Agenzia per l'Italia digitale,  sentita  la  Banca
          d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici
          identificativi del  pagamento  di  cui  al  comma  1  e  le
          modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi  di
          pagamento mette a disposizione  dell'ente  le  informazioni
          relative al pagamento medesimo. 
              5. Le  attivita'  previste  dal  presente  articolo  si
          svolgono con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 181 del  codice  di
          procedura civile: 
              «Art. 181 Mancata comparizione delle parti 
              Se nessuna delle parti compare alla prima  udienza,  il
          giudice fissa un'udienza successiva, di cui il  cancelliere
          da' comunicazione alle parti costituite. Se  nessuna  delle
          parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che  la
          causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione  del
          processo. 
              Se  l'attore  costituito  non  comparisce  alla   prima
          udienza, e il  convenuto  non  chiede  che  si  proceda  in
          assenza di lui, il giudice fissa una nuova  udienza,  della
          quale  il  cancelliere  da'  comunicazione  all'attore.  Se
          questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il
          convenuto non chiede che si  proceda  in  assenza  di  lui,
          ordina che la causa sia cancellata  dal  ruolo  e  dichiara
          l'estinzione del processo.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  30  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115: 
              «Art.  30  -  Anticipazioni  forfettarie  dai   privati
          all'erario nel processo civile 
              1. La parte che per prima si costituisce  in  giudizio,
          che deposita  il  ricorso  introduttivo,  ovvero  che,  nei
          processi esecutivi di espropriazione  forzata,  fa  istanza
          per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa
          i diritti,  le  indennita'  di  trasferta  e  le  spese  di
          spedizione per la notificazione eseguita su  richiesta  del
          funzionario addetto  all'ufficio,  in  modo  forfettizzato,
          nella misura di euro 27, eccetto che nei processi  previsti
          dall'articolo unico  dellalegge  2  aprile  1958,  n.  319e
          successive modificazioni, e in quelli in cui si applica  lo
          stesso articolo. 
              2.   L'inosservanza   delle   prescrizioni    di    cui
          all'articolo 134,  secondo  comma,  n.  1,  e  del  termine
          stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio
          decreto  18   dicembre   1941,   n.   1368   e   successive
          modificazioni, determina il raddoppio dell'importo  dovuto;
          il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione
          mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte  VII  e
          relative  norme  transitorie,  in  solido   nei   confronti
          dell'impugnante e del difensore.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 193 del  codice  di
          procedura civile: 
              «Art. 193 Giuramento del consulente 
              All'udienza  di  comparizione  il  giudice   istruttore
          ricorda al consulente l'importanza delle  funzioni  che  e'
          chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene  e
          fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo  scopo
          di fare conoscere al giudicela verita'.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 146-bis e  147-bis
          delle norme di attuazione, di coordinamento  e  transitorie
          del codice  di  procedura  penale,  approvato  con  decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271: 
              «Art. 146-bis Partecipazione al dibattimento a distanza 
              1. La persona che si trova in stato di  detenzione  per
          taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma  3-bis,
          nonche' nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero  4),
          del   codice,   partecipa   a   distanza    alle    udienze
          dibattimentali dei processi nei quali  e'  imputata,  anche
          relativi a reati per i quali sia in liberta'.  Allo  stesso
          modo partecipa alle udienze penali e  alle  udienze  civili
          nelle quali deve essere esaminata quale testimone. 
              1-bis. La persona  ammessa  a  programmi  o  misure  di
          protezione, comprese quelle di tipo urgente o  provvisorio,
          partecipa  a  distanza  alle  udienze  dibattimentali   dei
          processi nei quali e' imputata. 
              1-ter.  Ad  esclusione  del  caso  in  cui  sono  state
          applicate le misure di cui all'articolo41-bis  della  legge
          26 luglio 1975, n.  354,  e  successive  modificazioni,  il
          giudice  puo'  disporre  con  decreto  motivato,  anche  su
          istanza di parte, la presenza alle  udienze  delle  persone
          indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo  qualora
          lo ritenga necessario. 
              1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e  1-bis,
          il  giudice  puo'  disporre   con   decreto   motivato   la
          partecipazione a distanza anche quando  sussistano  ragioni
          di sicurezza, qualora il dibattimento  sia  di  particolare
          complessita' e  sia  necessario  evitare  ritardi  nel  suo
          svolgimento,   ovvero   quando   si   deve   assumere    la
          testimonianza di persona a qualunque  titolo  in  stato  di
          detenzione presso un istituto penitenziario. 
              2. Il presidente del tribunale o della corte di  assise
          nella fase degli atti preliminari, oppure  il  giudice  nel
          corso del dibattimento, da'  comunicazione  alle  autorita'
          competenti  nonche'  alle  parti  e  ai   difensori   della
          partecipazione al dibattimento a distanza. 
              3. Quando e' disposta la partecipazione a distanza,  e'
          attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di  udienza
          e il luogo della custodia, con modalita' tali da assicurare
          la contestuale, effettiva  e  reciproca  visibilita'  delle
          persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita'  di
          udire  quanto  vi  viene  detto.  Se  il  provvedimento  e'
          adottato nei confronti di piu' imputati che si  trovano,  a
          qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi,
          ciascuno e' posto altresi' in grado, con il medesimo mezzo,
          di vedere ed udire gli altri. 
              4. E'  sempre  consentito  al  difensore  o  a  un  suo
          sostituto di  essere  presente  nel  luogo  dove  si  trova
          l'imputato.  Il  difensore  o  il  suo  sostituto  presenti
          nell'aula  di  udienza  e  l'imputato  possono  consultarsi
          riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. 
              4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con  il
          collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti,  il
          giudice, su istanza, puo' consentire alle altre parti e  ai
          loro  difensori  di  intervenire  a  distanza   assumendosi
          l'onere dei costi del collegamento. 
              5. Il luogo dove l'imputato si collega in  audiovisione
          e' equiparato all'aula di udienza. 
              6. Un ausiliario abilitato ad assistere il  giudice  in
          udienza designato dal giudice o, in caso  di  urgenza,  dal
          presidente e' presente nel luogo ove si trova l'imputato  e
          ne attesta  l'identita'  dando  atto  che  non  sono  posti
          impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle
          facolta' a lui spettanti.  Egli  da'  atto  altresi'  della
          osservanza delle disposizioni di  cui  al  comma  3  ed  al
          secondo periodo del comma 4 nonche', se ha  luogo  l'esame,
          delle cautele adottate per assicurarne la  regolarita'  con
          riferimento al luogo ove si trova. A tal  fine  interpella,
          ove occorra, l'imputato ed il  suo  difensore.  Durante  il
          tempo del dibattimento in  cui  non  si  procede  ad  esame
          dell'imputato  il  giudice  o,  in  caso  di  urgenza,   il
          presidente, puo' designare ad essere presente nel luogo ove
          si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un  ufficiale
          di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non  svolgono,
          ne'  hanno  svolto,  attivita'  di  investigazione   o   di
          protezione con riferimento all'imputato o ai  fatti  a  lui
          riferiti.   Delle   operazioni   svolte   l'ausiliario    o
          l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma
          dell'articolo 136 del codice. 
              7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto  o
          ricognizione dell'imputato o  ad  altro  atto  che  implica
          l'osservazione  della  sua  persona,  il  giudice,  ove  lo
          ritenga  indispensabile,  sentite  le  parti,  dispone   la
          presenza dell'imputato nell'aula di udienza  per  il  tempo
          necessario al compimento dell'atto.» 
              «Art. 147-bis Esame degli  operatori  sotto  copertura,
          delle persone che collaborano  con  la  giustizia  e  degli
          imputati di reato connesso 
              1. L'esame in dibattimento delle  persone  ammesse,  in
          base alla legge, a programmi o misure di  protezione  anche
          di tipo urgente o provvisorio  si  svolge  con  le  cautele
          necessarie alla tutela della persona sottoposta  all'esame,
          determinate, d'ufficio  ovvero  su  richiesta  di  parte  o
          dell'autorita' che ha disposto il programma o le misure  di
          protezione,  dal  giudice  o,  nei  casi  di  urgenza,  dal
          presidente del tribunale o della corte di assise. 
              1-bis. L'esame in dibattimento degli ufficiali e  degli
          agenti  di  polizia  giudiziaria,  anche  appartenenti   ad
          organismi  di  polizia  esteri,  degli  ausiliari  e  delle
          interposte persone, che abbiano operato in attivita'  sotto
          copertura ai sensi  dell'articolo9  della  legge  16  marzo
          2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge  sempre
          con le cautele necessarie alla tutela e  alla  riservatezza
          della  persona  sottoposta  all'esame   e   con   modalita'
          determinate  dal  giudice  o,  nei  casi  di  urgenza,  dal
          presidente, in ogni caso idonee a evitare che il  volto  di
          tali soggetti sia visibile. 
              2. Ove siano disponibili strumenti tecnici  idonei,  il
          giudice o il presidente, sentite le parti,  puo'  disporre,
          anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante
          collegamento  audiovisivo  che  assicuri   la   contestuale
          visibilita'  delle  persone  presenti  nel  luogo  dove  la
          persona sottoposta ad esame  si  trova.  In  tal  caso,  un
          ausiliario abilitato ad assistere il  giudice  in  udienza,
          designato  dal  giudice  o,  in  caso   di   urgenza,   dal
          presidente, e' presente nel luogo ove si trova  la  persona
          sottoposta ad esame e ne attesta le generalita', dando atto
          della osservanza delle disposizioni contenute nel  presente
          comma nonche' delle  cautele  adottate  per  assicurare  le
          regolarita' dell'esame con riferimento al luogo ove egli si
          trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige  verbale
          a norma dell'articolo 136 del codice. 
              3.  Salvo  che   il   giudice   ritenga   assolutamente
          necessaria la presenza della persona da esaminare,  l'esame
          si svolge a distanza  secondo  le  modalita'  previste  dal
          comma 2 nei seguenti casi: 
              a) quando l'esame e' disposto nei confronti di  persone
          ammesse  al  piano  provvisorio  di   protezione   previsto
          dall'articolo13, comma  1,  del  decreto-legge  15  gennaio
          1991, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dallalegge  15
          marzo 1991, n.  82,  e  successive  modificazioni,  o  alle
          speciali misure di protezione di cui al citato articolo 13,
          commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge; 
              a-bis) quando  l'esame  o  altro  atto  istruttorio  e'
          disposto  nei  confronti  di  persone  ammesse   al   piano
          provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei
          testimoni di giustizia; 
              b) quando nei confronti  della  persona  sottoposta  ad
          esame e' stato  emesso  il  decreto  di  cambiamento  delle
          generalita' di cui all'articolo 3 del  decreto  legislativo
          29  marzo  1993,  n.  119;  in  tale  caso,  nel  procedere
          all'esame, il giudice o il presidente si uniforma a  quanto
          previsto dall'articolo 6, comma  6,  del  medesimo  decreto
          legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare  che  il
          volto della persona sia visibile; 
              c) quando nell'ambito di un  processo  per  taluno  dei
          delitti  previsti  dall'articolo   51,   comma   3-bis,   o
          dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n.  4,  del  codice
          devono essere esaminate le persone  indicate  dall'articolo
          210 del codice nei cui confronti si  procede  per  uno  dei
          delitti  previsti   dall'articolo   51,   comma   3-bis   o
          dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4,  del  codice,
          anche se vi e' stata separazione dei procedimenti. 
              c-bis)  quando  devono  essere  esaminati  ufficiali  o
          agenti  di  polizia  giudiziaria,  anche  appartenenti   ad
          organismi di polizia esteri, nonche' ausiliari e interposte
          persone, in ordine alle attivita' dai medesimi  svolte  nel
          corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo9
          della  legge  16  marzo  2006,   n.   146,   e   successive
          modificazioni. In tali casi, il  giudice  o  il  presidente
          dispone le cautele idonee ad evitare che il volto  di  tali
          soggetti sia visibile. 
              4. Se la persona da esaminare deve essere assistita  da
          un  difensore  si  applicano   le   disposizioni   previste
          dell'articolo 146-bis[disp. att. c. p.p. 146-bis], commi 3,
          4 e 6. 
              5. Le modalita'  di  cui  al  comma  2  possono  essere
          altresi' adottate, a richiesta di parte, per l'esame  della
          persona di cui e' stata  disposta  la  nuova  assunzione  a
          norma dell'articolo 495, comma 1, del codice, o  quando  vi
          siano gravi difficolta' ad assicurare la comparazione della
          persona da sottoporre ad esame.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18 della  legge  26
          luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
          sulla esecuzione delle misure privative e limitative  della
          liberta'): 
              «Art. 18 Colloqui, corrispondenza e informazione 
              I detenuti  e  gli  internati  sono  ammessi  ad  avere
          colloqui e corrispondenza  con  i  congiunti  e  con  altre
          persone,anche al fine di compiere atti giuridici. 
              I detenuti e gli internati hanno diritto  di  conferire
          con il difensore, fermo  quanto  previsto  dall'articolo104
          del   codice   di   procedura   penale,   sin   dall'inizio
          dell'esecuzione della misura o della pena.  Hanno  altresi'
          diritto di avere colloqui e corrispondenza  con  i  garanti
          dei diritti dei detenuti. 
              I colloqui si svolgono in  appositi  locali,  sotto  il
          controllo  a  vista  e  non  auditivo  del   personale   di
          custodia.I locali destinati ai  colloqui  con  i  familiari
          favoriscono, ove possibile, una  dimensione  riservata  del
          colloquio e sono collocati preferibilmente  in  prossimita'
          dell'ingresso dell'istituto. Particolare cura  e'  dedicata
          ai colloqui con i minori di anni quattordici. 
              Particolare favore viene accordato ai  colloqui  con  i
          familiari. 
              L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei
          detenuti e degli internati,  che  ne  sono  sprovvisti  gli
          oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza. 
              Puo' essere autorizzata nei rapporti con i familiari e,
          in casi particolari, con terzi,  corrispondenza  telefonica
          con le modalita' e le cautele previste dal regolamento. 
              I detenuti e gli internati sono  autorizzati  a  tenere
          presso di se' i quotidiani, i periodici e i libri in libera
          vendita all'esterno  e  ad  avvalersi  di  altri  mezzi  di
          informazione. 
              Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di
          esprimere le proprie opinioni, anche usando  gli  strumenti
          di comunicazione disponibili e previsti dal regolamento. 
              L'informazione e' garantita per  mezzo  dell'accesso  a
          quotidiani e siti informativi con le cautele  previste  dal
          regolamento. 
              Salvo quanto disposto  dall'articolo  18-bis,  per  gli
          imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado,
          i   permessi   di   colloquio,   le   autorizzazioni   alla
          corrispondenza   telefonica   e   agli   altri   tipi    di
          comunicazione sono di competenza dell'autorita' giudiziaria
          che procede individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 4.
          Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il
          direttore dell'istituto.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30  giugno  2000,   n.   230
          (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e
          sulle misure privative e limitative della liberta'): 
              «Art. 37 Colloqui 
              1. I colloqui dei condannati, degli internati e  quelli
          degli imputati dopo la pronuncia della  sentenza  di  primo
          grado  sono  autorizzati  dal  direttore  dell'istituto.  I
          colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi
          sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi. 
              2. Per i colloqui con gli imputati fino alla  pronuncia
          della  sentenza  di  primo  grado,  i  richiedenti  debbono
          presentare   il    permesso    rilasciato    dall'autorita'
          giudiziaria che procede. 
              3. Le persone ammesse al colloquio sono identificate e,
          inoltre, sottoposte a controllo, con le modalita'  previste
          dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano
          introdotti  nell'istituto  strumenti  pericolosi  o   altri
          oggetti non ammessi. 
              4. Nel corso del colloquio  deve  essere  mantenuto  un
          comportamento corretto e tale da  non  recare  disturbo  ad
          altri. Il personale  preposto  al  controllo  sospende  dal
          colloquio le persone che tengono comportamento scorretto  o
          molesto, riferendone al direttore, il  quale  decide  sulla
          esclusione. 
              5. I colloqui avvengono in locali interni  senza  mezzi
          divisori o in spazi all'aperto  a  cio'  destinati.  Quando
          sussistono ragioni sanitarie o  di  sicurezza,  i  colloqui
          avvengono in locali interni comuni muniti dimezzi divisori.
          La direzione puo' consentire che, per speciali  motivi,  il
          colloquio si svolga in  locale  distinto.In  ogni  caso,  i
          colloqui  si  svolgono  sotto  il  controllo  a  vista  del
          personale del Corpo di polizia penitenziaria. 
              6. Appositi  locali  sono  destinati  ai  colloqui  dei
          detenuti con i loro difensori. 
              7. Per i detenuti e gli internati  infermi  i  colloqui
          possono avere luogo nell'infermeria. 
              8. I detenuti  e  gli  internati  usufruiscono  di  sei
          colloqui al mese. 
              Quando si tratta di detenuti o internati  per  uno  dei
          delitti  previsti  dal  primo  periodo  del   primo   comma
          dell'articolo 4-bis della legge e per i quali  si  applichi
          il divieto di benefici ivi previsto, il numero di  colloqui
          non puo' essere superiore a quattro al mese. 
              9.  Ai  soggetti  gravemente  infermi,  o   quando   il
          colloquio si svolge con prole di  eta'  inferiore  a  dieci
          anni  ovvero  quando  ricorrano  particolari   circostanze,
          possono essere concessi colloqui  anche  fuori  dei  limiti
          stabiliti nel comma 8. 
              10. Il colloquio ha la durata  massima  di  un'ora.  In
          considerazione di eccezionali circostanze, e' consentito di
          prolungare la durata del colloquio  con  i  congiunti  o  i
          conviventi. Il colloquio con i congiunti  o  conviventi  e'
          comunque prolungato  sino  a  due  ore  quando  i  medesimi
          risiedono in un comune diverso da quello  in  cui  ha  sede
          l'istituto, se nella settimana  precedente  il  detenuto  o
          l'internato non ha  fruito  di  alcun  colloquio  e  se  le
          esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono.  A
          ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono
          partecipare non piu'  di  tre  persone.  E'  consentito  di
          derogare a tale norma  quando  si  tratti  di  congiunti  o
          conviventi. 
              11. Qualora risulti  che  i  familiari  non  mantengono
          rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne  fa
          segnalazione  al  centro  di  servizio  sociale   per   gli
          opportuni interventi. 
              12. Del colloquio, con l'indicazione degli estremi  del
          permesso, si fa annotazione in apposito registro. 
              13. Nei confronti dei detenuti che  svolgono  attivita'
          lavorativa  articolata  su  tutti  i  giorni  feriali,   e'
          favorito lo svolgimento dei colloqui  nei  giorni  festivi,
          ove possibile.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  19  del  decreto
          legislativo   2   ottobre   2018,   n.   121    (Disciplina
          dell'esecuzione delle pene  nei  confronti  dei  condannati
          minorenni, in attuazione della delega di  cui  all'art.  1,
          commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno  2017,
          n. 103): 
              «Art. 19 Colloqui e tutela dell'affettivita' 
              1. Il detenuto ha diritto ad otto colloqui mensili,  di
          cui  almeno  uno  da  svolgersi  in  un  giorno  festivo  o
          prefestivo, con i  congiunti  e  con  le  persone  con  cui
          sussiste un significativo legame affettivo. Ogni  colloquio
          ha una  durata  non  inferiore  a  sessanta  minuti  e  non
          superiore  a  novanta.  La  durata  massima   di   ciascuna
          conversazione  telefonica   mediante   dispositivi,   anche
          mobili, in dotazione dell'istituto,  e'  di  venti  minuti.
          Salvo che ricorrano  specifici  motivi,  il  detenuto  puo'
          usufruire di un numero  di  conversazioni  telefoniche  non
          inferiore  a  due  e  non  superiore  a  tre  a  settimana.
          L'autorita' giudiziaria puo' disporre che le  conversazioni
          telefoniche vengano ascoltate e  registrate  per  mezzo  di
          idonee apparecchiature. E' sempre disposta la registrazione
          delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di
          detenuti    o    internati    per    i    reati    indicati
          nell'articolo4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. 
              2. Per i detenuti privi di riferimenti  socio-familiari
          sono favoriti colloqui con volontari autorizzati ad operare
          negli istituti penali per minorenni  ed  e'  assicurato  un
          costante supporto psicologico. 
              3. Al fine  di  favorire  le  relazioni  affettive,  il
          detenuto  puo'  usufruire  ogni  mese  di  quattro   visite
          prolungate della durata non inferiore a quattro ore  e  non
          superiore a sei ore, con una o piu' delle persone di cui al
          comma 1. 
              4. Le visite prolungate si svolgono in unita' abitative
          appositamente  attrezzate   all'interno   degli   istituti,
          organizzate   per   consentire   la   preparazione   e   la
          consumazione di pasti e riprodurre, per  quanto  possibile,
          un ambiente di tipo domestico. 
              5. Il direttore dell'istituto verifica  la  sussistenza
          di  eventuali  divieti   dell'autorita'   giudiziaria   che
          impediscono i contatti con le  persone  indicate  ai  commi
          precedenti. Verifica altresi'  la  sussistenza  del  legame
          affettivo, acquisendo le  informazioni  necessarie  tramite
          l'ufficio del  servizio  sociale  per  i  minorenni  e  dei
          servizi socio-sanitari territoriali. 
              6. Sono favorite le visite prolungate  per  i  detenuti
          che non usufruiscono di permessi premio.» 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          39 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  30
          giugno 2000, n. 230: 
              «Art. 39 Corrispondenza telefonica 
              1. Omissis 
              2.  I  condannati  e  gli  internati   possono   essere
          autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza
          telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero,  allorche'
          ricorrano ragionevoli  e  verificati  motivi,  con  persone
          diverse dai congiunti e conviventi, una volta alla settima.
          Essi possono, altresi', essere  autorizzati  ad  effettuare
          una corrispondenza telefonica, con i  familiari  o  con  le
          persone  conviventi,  in   occasione   del   loro   rientro
          nell'istituto dal  permesso  o  dalla  licenza.  Quando  si
          tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti
          dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della
          legge, e per i quali si applichi il  divieto  dei  benefici
          ivi previsto, il numero dei colloqui  telefonici  non  puo'
          essere superiore a due al mese. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 415-bis
          del codice di procedura penale: 
              «Art. 415-bis  Avviso  all'indagato  della  conclusione
          delle indagini preliminari 
              1. - 2-bis. Omissis 
              3.  L'avviso  contiene  altresi'   l'avvertimento   che
          l'indagato ha facolta', entro il termine di  venti  giorni,
          di  presentare  memorie,  produrre  documenti,   depositare
          documentazione relativa ad  investigazioni  del  difensore,
          chiedere al pubblico ministero il  compimento  di  atti  di
          indagine,   nonche'   di   presentarsi    per    rilasciare
          dichiarazioni  ovvero  chiedere  di  essere  sottoposto  ad
          interrogatorio. Se l'indagato chiede di  essere  sottoposto
          ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  4  del
          decreto-legge 29 dicembre 2009,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  febbraio  2010,   n.   24
          (Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema
          giudiziario): 
              «Art. 4 Misure urgenti per  la  digitalizzazione  della
          giustizia 
              1. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia,
          di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
          e  l'innovazione,   sentito   il   Centro   nazionale   per
          l'informatica nella pubblica amministrazione e  il  Garante
          per la protezione dei dati personali,  adottati,  ai  sensi
          dell'articolo17 comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.
          400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
          individuate le regole tecniche per l'adozione nel  processo
          civile   e   nel   processo   penale    delle    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei
          principi previsti daldecreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
          82, e successive modificazioni. Le vigenti regole  tecniche
          del processo civile telematico continuano ad applicarsifino
          alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai  commi
          1 e 2. 
              Omissis.»