Art. 221
Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
disposizioni in materia di processo civile e penale
1. All'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il periodo compreso tra
il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso
del termine di cui all'articolo 124 del codice penale».
2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione
del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di
cui ai commi da 3 a 10.
3. Negli uffici che hanno la disponibilita' del servizio di
deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo
16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221,
sono depositati esclusivamente con le modalita' previste dal comma 1
del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo
unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n.115, nonche' l'anticipazione forfettaria di cui
all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli
atti con le modalita' previste dal primo periodo del presente comma,
sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la
piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n.82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non
sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo
dell'ufficio autorizza il deposito con modalita' non telematica.
4. Il giudice puo' disporre che le udienze civili che non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti
siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti
le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno
trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa e'
sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un
termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il
deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti puo' presentare
istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione
del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque
giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di
note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma
dell'articolo 181 del codice di procedura civile.
5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il
deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati puo'
avvenire in modalita' telematica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio e'
preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta
l'installazione e l'idoneita' delle attrezzature informatiche,
unitamente alla funzionalita' dei servizi di comunicazione dei
documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo
unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, nonche'
l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo
unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in
giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi
telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica
prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.82.
6. La partecipazione alle udienze civili di una o piu' parti o di
uno o piu' difensori puo' avvenire, su istanza dell'interessato,
mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati
con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia. La parte puo'
partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si
collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso
avvenire con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e
l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante
collegamento a distanza e' depositata almeno quindici giorni prima
della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice
dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle
modalita' del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza.
All'udienza il giudice da' atto a verbale delle modalita' con cui
accerta l'identita' dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si
tratta delle parti, la loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori
operazioni e' dato atto nel processo verbale.
7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, puo'
disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di
soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del
giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso
la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti
audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della giustizia. L'udienza e' tenuta con la presenza del
giudice nell'ufficio giudiziario e con modalita' idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle
parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai
procuratori delle parti e al pubblico ministero, se e' prevista la
sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalita' del
collegamento. All'udienza il giudice da' atto delle modalita' con cui
accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle
parti, la loro libera volonta'. Di questa e di tutte le ulteriori
operazioni e' dato atto nel processo verbale.
8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente
tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura
civile, il giudice puo' disporre che il consulente, prima di
procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di
bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione
sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo
telematico.
9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-bis e 147-bis
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n.271, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in
stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e
dei condannati detenuti e' assicurata, con il consenso delle parti e,
ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza
individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia,
applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5
del citato articolo 146-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo n.271 del 1989. Il consenso dell'imputato o del
condannato e' espresso personalmente o a mezzo di procuratore
speciale. L'udienza e' tenuta con la presenza del giudice, del
pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio
giudiziario e si svolge con modalita' idonee a salvaguardare il
contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima
dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al
pubblico ministero e agli altri soggetti di cui e' prevista la
partecipazione il giorno, l'ora e le modalita' del collegamento.
10. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per
minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno
diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi degli
articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n.354, 37 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.230,
e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.121, su richiesta
dell'interessato o quando la misura e' indispensabile per
salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono
essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature
e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e
minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al
presente comma puo' essere autorizzata oltre i limiti stabiliti
dall'articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n.230 del 2000 e dal predetto
articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.121 del 2018.
11. Al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella
fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della
giustizia non avente natura regolamentare e' autorizzato il deposito
con modalita' telematica, presso gli uffici del pubblico ministero,
di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo
415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonche' di atti e
documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria,
secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della
giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009,
n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,
n.24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della
ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo
le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo
periodo. Il decreto di cui al primo periodo e' adottato previo
accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi
e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita' dei
servizi di comunicazione dei documenti informatici.
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 83 del citato decreto-legge 17
marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente
articolo, e' riportato nei riferimenti normativi all'art.
158.
- Si riporta il testo dei commi 1 e 1-bis dell'articolo
16-bis del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221:
«Art. 16-bis Obbligatorieta' del deposito telematico
degli atti processuali
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal
30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di
volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito
degli atti processuali e dei documenti da parte dei
difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto
della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il
deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti
nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti
provvedono, con le modalita' di cui al presente comma, a
depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti
da esse nominati.Per difensori non si intendono i
dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni
per stare in giudizio personalmente.In ogni caso, i
medesimi dipendenti possono depositare, con le modalita'
previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui
al medesimo comma.
1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi
e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a
decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello
e' sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto
diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che
si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del
dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per
stare in giudizio personalmente, con le modalita' previste
dalla normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. In tal caso il deposito si
perfeziona esclusivamente con tali modalita'.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115:
«Art. 14 - Obbligo di pagamento
1. La parte che per prima si costituisce in giudizio,
che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei
processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza
per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e'
tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
1-bis. La parte che fa istanza a norma dell'articolo
492-bis, primo comma, del codice di procedura civile e'
tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del
codice di procedura civile, senza tener conto degli
interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa
dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche
nell'ipotesi di prenotazione a debito.
3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la
domanda o propone domanda riconvenzionale o formula
chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della
causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a
procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre
parti, quando modificano la domanda o propongono domanda
riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono
intervento autonomo, sono tenute a farne espressa
dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un
autonomo contributo unificato, determinato in base al
valore della domanda proposta.
3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite,
determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello,
ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione
resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche
nell'ipotesi di prenotazione a debito.
3-ter. Nel processo amministrativo per valore della
lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si
intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle
stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi
dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163. Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
in caso di controversie relative all'irrogazione di
sanzioni, comunque denominate, il valore e' costituito
dalla somma di queste.»
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 5 Effettuazione dei pagamenti con modalita'
informatiche
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono
obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al
comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo
attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi,
per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito
telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al
comma 2, resta ferma la possibilita' di accettare anche
altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
in relazione allo schema di pagamento abilitato per
ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico
come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e
35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su
carta.
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza
del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso
il Sistema pubblico di connettivita', una piattaforma
tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita'
tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi
di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso
gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei
soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione
del processo di pagamento.
2-bis. Ai sensi dell'articolo 71, e sentita la Banca
d'Italia, sono determinate le modalita' di attuazione del
comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le
informazioni strumentali all'utilizzo degli strumenti di
pagamento di cui al medesimo comma.
2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la
piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento
spontaneo di tributi di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2-quater. I prestatori di servizi di pagamento
abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche
amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di
cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti
unitari di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino
all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentite l'Agenzia
delle entrate e l'AgID, che fissa, anche in maniera
progressiva, le modalita' tecniche per l'effettuazione dei
pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma
di cui al comma 2.
2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2,
le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione
anche del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.
2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma 2
puo' essere utilizzata anche per facilitare e
automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i
processi di certificazione fiscale tra soggetti privati,
tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e
trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui
agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127.
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
regole tecniche di funzionamento della piattaforma
tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.
3.
3-bis.
3-ter.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca
d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici
identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le
modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi di
pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni
relative al pagamento medesimo.
5. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.»
- Si riporta il testo dell'articolo 181 del codice di
procedura civile:
«Art. 181 Mancata comparizione delle parti
Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il
giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere
da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle
parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la
causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del
processo.
Se l'attore costituito non comparisce alla prima
udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in
assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della
quale il cancelliere da' comunicazione all'attore. Se
questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il
convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui,
ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115:
«Art. 30 - Anticipazioni forfettarie dai privati
all'erario nel processo civile
1. La parte che per prima si costituisce in giudizio,
che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei
processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza
per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa
i diritti, le indennita' di trasferta e le spese di
spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del
funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato,
nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti
dall'articolo unico dellalegge 2 aprile 1958, n. 319e
successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo
stesso articolo.
2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui
all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine
stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio
decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive
modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto;
il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione
mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e
relative norme transitorie, in solido nei confronti
dell'impugnante e del difensore.»
- Si riporta il testo dell'articolo 193 del codice di
procedura civile:
«Art. 193 Giuramento del consulente
All'udienza di comparizione il giudice istruttore
ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che e'
chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e
fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo
di fare conoscere al giudicela verita'.»
- Si riporta il testo degli articoli 146-bis e 147-bis
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvato con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271:
«Art. 146-bis Partecipazione al dibattimento a distanza
1. La persona che si trova in stato di detenzione per
taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis,
nonche' nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4),
del codice, partecipa a distanza alle udienze
dibattimentali dei processi nei quali e' imputata, anche
relativi a reati per i quali sia in liberta'. Allo stesso
modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili
nelle quali deve essere esaminata quale testimone.
1-bis. La persona ammessa a programmi o misure di
protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio,
partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei
processi nei quali e' imputata.
1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state
applicate le misure di cui all'articolo41-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il
giudice puo' disporre con decreto motivato, anche su
istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone
indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora
lo ritenga necessario.
1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis,
il giudice puo' disporre con decreto motivato la
partecipazione a distanza anche quando sussistano ragioni
di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare
complessita' e sia necessario evitare ritardi nel suo
svolgimento, ovvero quando si deve assumere la
testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di
detenzione presso un istituto penitenziario.
2. Il presidente del tribunale o della corte di assise
nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel
corso del dibattimento, da' comunicazione alle autorita'
competenti nonche' alle parti e ai difensori della
partecipazione al dibattimento a distanza.
3. Quando e' disposta la partecipazione a distanza, e'
attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza
e il luogo della custodia, con modalita' tali da assicurare
la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle
persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di
udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento e'
adottato nei confronti di piu' imputati che si trovano, a
qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi,
ciascuno e' posto altresi' in grado, con il medesimo mezzo,
di vedere ed udire gli altri.
4. E' sempre consentito al difensore o a un suo
sostituto di essere presente nel luogo dove si trova
l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti
nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi
riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.
4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con il
collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il
giudice, su istanza, puo' consentire alle altre parti e ai
loro difensori di intervenire a distanza assumendosi
l'onere dei costi del collegamento.
5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione
e' equiparato all'aula di udienza.
6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in
udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal
presidente e' presente nel luogo ove si trova l'imputato e
ne attesta l'identita' dando atto che non sono posti
impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle
facolta' a lui spettanti. Egli da' atto altresi' della
osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al
secondo periodo del comma 4 nonche', se ha luogo l'esame,
delle cautele adottate per assicurarne la regolarita' con
riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella,
ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il
tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame
dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il
presidente, puo' designare ad essere presente nel luogo ove
si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale
di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono,
ne' hanno svolto, attivita' di investigazione o di
protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui
riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o
l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma
dell'articolo 136 del codice.
7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o
ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica
l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo
ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la
presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo
necessario al compimento dell'atto.»
«Art. 147-bis Esame degli operatori sotto copertura,
delle persone che collaborano con la giustizia e degli
imputati di reato connesso
1. L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in
base alla legge, a programmi o misure di protezione anche
di tipo urgente o provvisorio si svolge con le cautele
necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame,
determinate, d'ufficio ovvero su richiesta di parte o
dell'autorita' che ha disposto il programma o le misure di
protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal
presidente del tribunale o della corte di assise.
1-bis. L'esame in dibattimento degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad
organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle
interposte persone, che abbiano operato in attivita' sotto
copertura ai sensi dell'articolo9 della legge 16 marzo
2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge sempre
con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza
della persona sottoposta all'esame e con modalita'
determinate dal giudice o, nei casi di urgenza, dal
presidente, in ogni caso idonee a evitare che il volto di
tali soggetti sia visibile.
2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il
giudice o il presidente, sentite le parti, puo' disporre,
anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante
collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale
visibilita' delle persone presenti nel luogo dove la
persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un
ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza,
designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal
presidente, e' presente nel luogo ove si trova la persona
sottoposta ad esame e ne attesta le generalita', dando atto
della osservanza delle disposizioni contenute nel presente
comma nonche' delle cautele adottate per assicurare le
regolarita' dell'esame con riferimento al luogo ove egli si
trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale
a norma dell'articolo 136 del codice.
3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente
necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame
si svolge a distanza secondo le modalita' previste dal
comma 2 nei seguenti casi:
a) quando l'esame e' disposto nei confronti di persone
ammesse al piano provvisorio di protezione previsto
dall'articolo13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dallalegge 15
marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, o alle
speciali misure di protezione di cui al citato articolo 13,
commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge;
a-bis) quando l'esame o altro atto istruttorio e'
disposto nei confronti di persone ammesse al piano
provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei
testimoni di giustizia;
b) quando nei confronti della persona sottoposta ad
esame e' stato emesso il decreto di cambiamento delle
generalita' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
29 marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere
all'esame, il giudice o il presidente si uniforma a quanto
previsto dall'articolo 6, comma 6, del medesimo decreto
legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il
volto della persona sia visibile;
c) quando nell'ambito di un processo per taluno dei
delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, o
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice
devono essere esaminate le persone indicate dall'articolo
210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei
delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis o
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice,
anche se vi e' stata separazione dei procedimenti.
c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad
organismi di polizia esteri, nonche' ausiliari e interposte
persone, in ordine alle attivita' dai medesimi svolte nel
corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo9
della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive
modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente
dispone le cautele idonee ad evitare che il volto di tali
soggetti sia visibile.
4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da
un difensore si applicano le disposizioni previste
dell'articolo 146-bis[disp. att. c. p.p. 146-bis], commi 3,
4 e 6.
5. Le modalita' di cui al comma 2 possono essere
altresi' adottate, a richiesta di parte, per l'esame della
persona di cui e' stata disposta la nuova assunzione a
norma dell'articolo 495, comma 1, del codice, o quando vi
siano gravi difficolta' ad assicurare la comparazione della
persona da sottoporre ad esame.»
- Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'):
«Art. 18 Colloqui, corrispondenza e informazione
I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere
colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre
persone,anche al fine di compiere atti giuridici.
I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire
con il difensore, fermo quanto previsto dall'articolo104
del codice di procedura penale, sin dall'inizio
dell'esecuzione della misura o della pena. Hanno altresi'
diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti
dei diritti dei detenuti.
I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il
controllo a vista e non auditivo del personale di
custodia.I locali destinati ai colloqui con i familiari
favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del
colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimita'
dell'ingresso dell'istituto. Particolare cura e' dedicata
ai colloqui con i minori di anni quattordici.
Particolare favore viene accordato ai colloqui con i
familiari.
L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei
detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti gli
oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
Puo' essere autorizzata nei rapporti con i familiari e,
in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica
con le modalita' e le cautele previste dal regolamento.
I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere
presso di se' i quotidiani, i periodici e i libri in libera
vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di
informazione.
Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di
esprimere le proprie opinioni, anche usando gli strumenti
di comunicazione disponibili e previsti dal regolamento.
L'informazione e' garantita per mezzo dell'accesso a
quotidiani e siti informativi con le cautele previste dal
regolamento.
Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli
imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado,
i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla
corrispondenza telefonica e agli altri tipi di
comunicazione sono di competenza dell'autorita' giudiziaria
che procede individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 4.
Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il
direttore dell'istituto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230
(Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e
sulle misure privative e limitative della liberta'):
«Art. 37 Colloqui
1. I colloqui dei condannati, degli internati e quelli
degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo
grado sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I
colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi
sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi.
2. Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia
della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono
presentare il permesso rilasciato dall'autorita'
giudiziaria che procede.
3. Le persone ammesse al colloquio sono identificate e,
inoltre, sottoposte a controllo, con le modalita' previste
dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano
introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri
oggetti non ammessi.
4. Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un
comportamento corretto e tale da non recare disturbo ad
altri. Il personale preposto al controllo sospende dal
colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o
molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla
esclusione.
5. I colloqui avvengono in locali interni senza mezzi
divisori o in spazi all'aperto a cio' destinati. Quando
sussistono ragioni sanitarie o di sicurezza, i colloqui
avvengono in locali interni comuni muniti dimezzi divisori.
La direzione puo' consentire che, per speciali motivi, il
colloquio si svolga in locale distinto.In ogni caso, i
colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del
personale del Corpo di polizia penitenziaria.
6. Appositi locali sono destinati ai colloqui dei
detenuti con i loro difensori.
7. Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui
possono avere luogo nell'infermeria.
8. I detenuti e gli internati usufruiscono di sei
colloqui al mese.
Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei
delitti previsti dal primo periodo del primo comma
dell'articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi
il divieto di benefici ivi previsto, il numero di colloqui
non puo' essere superiore a quattro al mese.
9. Ai soggetti gravemente infermi, o quando il
colloquio si svolge con prole di eta' inferiore a dieci
anni ovvero quando ricorrano particolari circostanze,
possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti
stabiliti nel comma 8.
10. Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In
considerazione di eccezionali circostanze, e' consentito di
prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i
conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi e'
comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi
risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede
l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o
l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le
esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono. A
ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono
partecipare non piu' di tre persone. E' consentito di
derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o
conviventi.
11. Qualora risulti che i familiari non mantengono
rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa
segnalazione al centro di servizio sociale per gli
opportuni interventi.
12. Del colloquio, con l'indicazione degli estremi del
permesso, si fa annotazione in apposito registro.
13. Nei confronti dei detenuti che svolgono attivita'
lavorativa articolata su tutti i giorni feriali, e'
favorito lo svolgimento dei colloqui nei giorni festivi,
ove possibile.»
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina
dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati
minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1,
commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017,
n. 103):
«Art. 19 Colloqui e tutela dell'affettivita'
1. Il detenuto ha diritto ad otto colloqui mensili, di
cui almeno uno da svolgersi in un giorno festivo o
prefestivo, con i congiunti e con le persone con cui
sussiste un significativo legame affettivo. Ogni colloquio
ha una durata non inferiore a sessanta minuti e non
superiore a novanta. La durata massima di ciascuna
conversazione telefonica mediante dispositivi, anche
mobili, in dotazione dell'istituto, e' di venti minuti.
Salvo che ricorrano specifici motivi, il detenuto puo'
usufruire di un numero di conversazioni telefoniche non
inferiore a due e non superiore a tre a settimana.
L'autorita' giudiziaria puo' disporre che le conversazioni
telefoniche vengano ascoltate e registrate per mezzo di
idonee apparecchiature. E' sempre disposta la registrazione
delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di
detenuti o internati per i reati indicati
nell'articolo4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
2. Per i detenuti privi di riferimenti socio-familiari
sono favoriti colloqui con volontari autorizzati ad operare
negli istituti penali per minorenni ed e' assicurato un
costante supporto psicologico.
3. Al fine di favorire le relazioni affettive, il
detenuto puo' usufruire ogni mese di quattro visite
prolungate della durata non inferiore a quattro ore e non
superiore a sei ore, con una o piu' delle persone di cui al
comma 1.
4. Le visite prolungate si svolgono in unita' abitative
appositamente attrezzate all'interno degli istituti,
organizzate per consentire la preparazione e la
consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile,
un ambiente di tipo domestico.
5. Il direttore dell'istituto verifica la sussistenza
di eventuali divieti dell'autorita' giudiziaria che
impediscono i contatti con le persone indicate ai commi
precedenti. Verifica altresi' la sussistenza del legame
affettivo, acquisendo le informazioni necessarie tramite
l'ufficio del servizio sociale per i minorenni e dei
servizi socio-sanitari territoriali.
6. Sono favorite le visite prolungate per i detenuti
che non usufruiscono di permessi premio.»
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
39 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 2000, n. 230:
«Art. 39 Corrispondenza telefonica
1. Omissis
2. I condannati e gli internati possono essere
autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza
telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorche'
ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone
diverse dai congiunti e conviventi, una volta alla settima.
Essi possono, altresi', essere autorizzati ad effettuare
una corrispondenza telefonica, con i familiari o con le
persone conviventi, in occasione del loro rientro
nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Quando si
tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti
dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della
legge, e per i quali si applichi il divieto dei benefici
ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non puo'
essere superiore a due al mese.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 415-bis
del codice di procedura penale:
«Art. 415-bis Avviso all'indagato della conclusione
delle indagini preliminari
1. - 2-bis. Omissis
3. L'avviso contiene altresi' l'avvertimento che
l'indagato ha facolta', entro il termine di venti giorni,
di presentare memorie, produrre documenti, depositare
documentazione relativa ad investigazioni del difensore,
chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di
indagine, nonche' di presentarsi per rilasciare
dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad
interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto
ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4 del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24
(Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema
giudiziario):
«Art. 4 Misure urgenti per la digitalizzazione della
giustizia
1. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante
per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi
dell'articolo17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo
civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei
principi previsti daldecreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche
del processo civile telematico continuano ad applicarsifino
alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi
1 e 2.
Omissis.»