Art. 221 
 
    Modifiche all'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 
 
  1.  All'articolo  83  del  decreto-legge  17  marzo  2020   n.   18
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  al
comma 2, e' aggiunto infine il  seguente  periodo:  "Per  il  periodo
compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera  sospeso
il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale.".