Art. 100 
 
Rapporto conclusivo (decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,
                            articolo 57) 
 
  1. Il titolare dell'autorizzazione, al termine delle operazioni  di
cui all'articolo 99, trasmette al Ministero dello sviluppo  economico
e alle altre amministrazioni di cui  all'articolo  98,  comma  1,  un
rapporto conclusivo, che documenta le operazioni eseguite e lo  stato
dell'impianto e del sito. 
  2. L'ISIN, sulla  base  della  vigilanza  svolta  ed  esaminata  la
documentazione di cui al comma 1, predispone e trasmette al Ministero
dello  sviluppo  economico  e  alle  altre  amministrazioni  di   cui
all'articolo  98,  comma  1,  una  relazione  contenente  le  proprie
valutazioni e l'indicazione delle eventuali prescrizioni. 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico sentite le amministrazioni
interessate e l'ISIN,  emette,  con  proprio  decreto,  le  eventuali
prescrizioni connesse con  lo  stato  dell'impianto  e  del  sito  al
termine delle operazioni.