Art. 101 
 
Inosservanza   delle   prescrizioni,   diffide,sospensioni,   revoche
  (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 58). 
 
  1. Il titolare dei provvedimenti autorizzativi di cui  al  presente
Titolo e' tenuto alla esecuzione dei progetti,  compresi  i  progetti
particolareggiati di cui all'articolo 84 e  i  piani  operativi  come
approvati dall'ISIN. Egli osserva altresi' le prescrizioni  impartite
con detti provvedimenti. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, in  caso  di  inosservanza
delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di cui al comma 1 o di
difformita'  dell'esecuzione  dei  progetti,  compresi   i   progetti
particolareggiati e i piani operativi come approvati dall'ISIN, o  di
inottemperanza agli obblighi di  cui  all'articolo  79,  comma  2,  e
all'articolo 80, l'ISIN contesta all'esercente le inosservanze  e  le
difformita' accertate e, ove necessario, assegna un termine di trenta
giorni per fornire le proprie giustificazioni. Decorso tale  termine,
l'ISIN,  qualora  ritenga  incomplete  o  comunque  insufficienti  le
giustificazioni fornite, diffida l'esercente assegnandogli un termine
entro il quale eliminare le inosservanze e ne  da'  comunicazione  al
Ministero dello sviluppo economico. 
  3. In caso di inutile decorso dei termini di cui al comma 2, l'ISIN
ne informa il Ministro dello  sviluppo  economico  che,  con  proprio
decreto, procede alla sospensione dei provvedimenti di cui al comma 1
per il periodo di  tempo  necessario  a  eliminare  le  inosservanze,
sentito l'ISIN. 
  4. Se a causa dell'inosservanza delle prescrizioni autorizzative  o
di difformita' dell'esecuzione  dei  progetti,  compresi  i  progetti
particolareggiati  e  i  piani  operativi  come  approvati  dall'ISIN
ricorrono motivi di urgenza ai fini della sicurezza nucleare o  della
protezione sanitaria dei lavoratori e della  popolazione,  ovvero  se
anche dopo il periodo di sospensione le inosservanze non  sono  state
eliminate, l'ISIN ne informa il  Ministro  dello  sviluppo  economico
che, con proprio decreto, d'intesa con  i  Ministri  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, dell'interno,  del  lavoro  e
delle politiche sociali, della  salute  e  le  altre  amministrazioni
interessate,  revoca  il  provvedimento  di  autorizzazione,  sentito
l'ISIN. 
  5. Nei provvedimenti di diffida, di sospensione o  di  revoca  sono
stabilite,  ove  necessario,  le  disposizioni  per   assicurare   la
sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori  e  della
popolazione.