Art. 76 Documentazione di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria per l'autorizzazione all'esercizio e alla modifica di impianti (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 36). 1. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria, il soggetto che, per gli impianti di cui all'articolo 7, comma 1, numeri 66), 67), 68), 69) e 116), richiede l'autorizzazione all'esercizio o alla modifica di cui all'articolo 6 e seguenti della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, trasmette, al Ministero dello sviluppo economico e all'ISIN i seguenti documenti: a) progetto di massima dell'impianto corredato dalla pianta topografica, dalla descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'impianto stesso, dai piani esplicativi, dai disegni e descrizioni dell'impianto e da uno studio preliminare di smaltimento dei rifiuti radioattivi; b) rapporto di sicurezza, con l'indicazione delle previste misure di sicurezza e protezione; c) elaborati tecnici idonei a fornire dimostrazione della sicurezza nucleare, con un livello di dettaglio proporzionato all'entita' e alla natura dei pericoli inerenti all'impianto nucleare e al suo sito. 2. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1, lettera b), e' corredato dai documenti tecnici contenenti le informazioni necessarie per l'analisi e la valutazione dell'impianto nucleare, dal punto di vista della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, nonche' l'analisi e la valutazione di tali pericoli. Il rapporto fornisce le seguenti informazioni: a) ubicazione e caratteristiche fisiche, meteoclimatiche, demografiche, agronomiche e ambientali; b) edifici ed eventuali strutture di contenimento; c) descrizione tecnica dell'impianto nel suo insieme e nei suoi sistemi componenti ausiliari, inclusa la strumentazione nucleare e non nucleare, i sistemi di controllo e i dispositivi di protezione e i sistemi di raccolta, allontanamento e smaltimento (trattamento e scarico) dei rifiuti radioattivi; d) studio analitico di possibili incidenti derivanti da mal funzionamento di apparecchiature o da errori di operazione, e delle conseguenze previste, in relazione alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria; e) studio analitico delle conseguenze previste, in relazione alla protezione sanitaria, in presenza di scarichi radioattivi durante le fasi di normale esercizio e in caso di situazioni accidentali o di emergenza; f) misure previste ai fini della prevenzione e protezione antincendio. 3. L'autorizzazione di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, e' rilasciata previo espletamento della procedura di cui al presente Titolo.
Note all'art. 76: - Il testo dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante impiego pacifico dell'energia nucleare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1963, n. 27, cosi' recita: «Art. 6. L'esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali nonche' gli impianti per il trattamento e l'utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive, con esclusione degli impianti comunque destinati alla produzione di energia elettrica, sono autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare. Il richiedente deve dimostrare di possedere capacita' tecnica ed economica adeguata. Deve presentare il progetto dell'impianto, indicando particolarmente la localita' prescelta, le modalita' per la dispersione ed eliminazione dei residui radioattivi, la spesa ed il tempo necessario di realizzazione, le modalita' per la prestazione della garanzia finanziaria prevista dall'art. 19. Il decreto di autorizzazione deve indicare le modalita' della garanzia finanziaria per la responsabilita' civile verso i terzi, nonche' le modalita' di esercizio che si ritengano necessarie per la tutela della pubblica incolumita' ed ogni altra disposizione ritenuta opportuna per l'esercizio dell'impianto. Le modifiche degli impianti devono ottenere la preventiva approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare e, limitatamente alle modifiche relative ai depositi temporanei di rifiuti radioattivi all'interno del perimetro degli impianti, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute.».