Art. 76 
 
Documentazione di sicurezza nucleare e di  protezione  sanitaria  per
  l'autorizzazione all'esercizio e alla modifica di impianti (decreto
  legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 36). 
 
  1. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di sicurezza nucleare
e di protezione sanitaria, il soggetto che, per gli impianti  di  cui
all'articolo 7, comma 1, numeri 66), 67), 68), 69) e  116),  richiede
l'autorizzazione all'esercizio o alla modifica di cui all'articolo  6
e seguenti della legge 31  dicembre  1962,  n.  1860,  trasmette,  al
Ministero dello sviluppo economico e all'ISIN i seguenti documenti: 
    a) progetto  di  massima  dell'impianto  corredato  dalla  pianta
topografica, dalla descrizione dello stato  del  sito  di  ubicazione
dell'impianto  stesso,  dai  piani   esplicativi,   dai   disegni   e
descrizioni dell'impianto e da uno studio preliminare di  smaltimento
dei rifiuti radioattivi; 
    b) rapporto di sicurezza, con l'indicazione delle previste misure
di sicurezza e protezione; 
    c)  elaborati  tecnici  idonei  a  fornire  dimostrazione   della
sicurezza  nucleare,  con  un  livello  di  dettaglio   proporzionato
all'entita' e alla natura dei pericoli inerenti all'impianto nucleare
e al suo sito. 
  2. Il rapporto di sicurezza di cui  al  comma  1,  lettera  b),  e'
corredato dai documenti tecnici contenenti le informazioni necessarie
per l'analisi e la valutazione dell'impianto nucleare, dal  punto  di
vista della sicurezza  nucleare  e  della  protezione  sanitaria  dei
lavoratori e della popolazione contro  i  pericoli  delle  radiazioni
ionizzanti, nonche' l'analisi e la valutazione di tali  pericoli.  Il
rapporto fornisce le seguenti informazioni: 
    a)  ubicazione  e   caratteristiche   fisiche,   meteoclimatiche,
demografiche, agronomiche e ambientali; 
    b) edifici ed eventuali strutture di contenimento; 
    c) descrizione tecnica dell'impianto nel suo insieme e  nei  suoi
sistemi componenti ausiliari, inclusa la  strumentazione  nucleare  e
non nucleare, i sistemi di controllo e i dispositivi di protezione  e
i sistemi di raccolta, allontanamento e  smaltimento  (trattamento  e
scarico) dei rifiuti radioattivi; 
    d) studio analitico  di  possibili  incidenti  derivanti  da  mal
funzionamento di apparecchiature o da errori di operazione,  e  delle
conseguenze previste, in relazione alla  sicurezza  nucleare  e  alla
protezione sanitaria; 
    e) studio analitico delle conseguenze previste, in relazione alla
protezione sanitaria, in presenza di scarichi radioattivi durante  le
fasi di normale esercizio e in caso di situazioni  accidentali  o  di
emergenza; 
    f)  misure  previste  ai  fini  della  prevenzione  e  protezione
antincendio. 
  3. L'autorizzazione di cui all'articolo 6 della legge  31  dicembre
1962 n. 1860, e' rilasciata previo espletamento  della  procedura  di
cui al presente Titolo. 
 
          Note all'art. 76: 
              - Il testo dell'articolo  6  della  legge  31  dicembre
          1962,  n.  1860,  recante  impiego  pacifico   dell'energia
          nucleare, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  30  gennaio
          1963, n. 27, cosi' recita: 
              «Art. 6. 
              L'esercizio di impianti di produzione  e  utilizzazione
          dell'energia  nucleare  a  scopi  industriali  nonche'  gli
          impianti per il trattamento e l'utilizzazione dei minerali,
          materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito
          e  materie  radioattive,  con  esclusione  degli   impianti
          comunque destinati alla produzione  di  energia  elettrica,
          sono autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e
          per  il  commercio,  sentito  il  Comitato  nazionale   per
          l'energia nucleare. 
              Il richiedente deve dimostrare di  possedere  capacita'
          tecnica ed economica adeguata. Deve presentare il  progetto
          dell'impianto,  indicando  particolarmente   la   localita'
          prescelta, le modalita' per la dispersione ed  eliminazione
          dei residui radioattivi, la spesa ed il tempo necessario di
          realizzazione,  le  modalita'  per  la  prestazione   della
          garanzia finanziaria prevista dall'art. 19. 
              Il decreto di autorizzazione deve indicare le modalita'
          della garanzia finanziaria per  la  responsabilita'  civile
          verso i terzi, nonche' le modalita'  di  esercizio  che  si
          ritengano  necessarie  per   la   tutela   della   pubblica
          incolumita' ed ogni altra disposizione  ritenuta  opportuna
          per l'esercizio dell'impianto. 
              Le  modifiche  degli  impianti   devono   ottenere   la
          preventiva approvazione del Ministero dell'industria e  del
          commercio, sentito  il  Comitato  nazionale  per  l'energia
          nucleare  e,  limitatamente  alle  modifiche  relative   ai
          depositi temporanei di rifiuti radioattivi all'interno  del
          perimetro   degli   impianti,    sentito    il    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
          Ministero della salute.».