Art. 77 Nulla osta alla costruzione di impianti (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 37) 1. La costruzione e l'esercizio di impianti nucleari comunque destinati alla produzione di energia elettrica non soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 6 e seguenti della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e la costruzione degli altri impianti nucleari di cui all'articolo 76 sono subordinati a preventivo nulla osta, sotto il profilo della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria. 2. Il nulla osta e' rilasciato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'ISIN, su domanda dell'interessato, corredata dei documenti di cui all'articolo 76, secondo la procedura prevista dal presente Titolo. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli impianti di qualsiasi tipo costruiti ed esercitati da amministrazioni dello Stato.
Note all'art. 77: - Per i riferimenti normativi all'articolo 6 della citata legge 31 dicembre 1962, n. 1860, si veda nelle note all'art. 76.