Art. 77 
 
Nulla osta alla costruzione di impianti (decreto legislativo 17 marzo
                      1995, n.230, articolo 37) 
 
  1. La costruzione  e  l'esercizio  di  impianti  nucleari  comunque
destinati  alla  produzione  di  energia   elettrica   non   soggetti
all'autorizzazione di cui all'articolo 6 e seguenti  della  legge  31
dicembre 1962,  n.  1860,  e  la  costruzione  degli  altri  impianti
nucleari di cui all'articolo 76 sono subordinati a  preventivo  nulla
osta, sotto il profilo della sicurezza nucleare  e  della  protezione
sanitaria. 
  2.  Il  nulla  osta  e'  rilasciato  dal  Ministro  dello  sviluppo
economico, sentito l'ISIN, su domanda dell'interessato, corredata dei
documenti di cui all'articolo 76, secondo la procedura  prevista  dal
presente Titolo. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano  anche  agli
impianti di qualsiasi tipo costruiti ed esercitati da amministrazioni
dello Stato. 
 
          Note all'art. 77: 
              - Per i  riferimenti  normativi  all'articolo  6  della
          citata legge 31 dicembre 1962, n. 1860, si veda nelle  note
          all'art. 76.