Art. 78 
 
Obiettivo di sicurezza  nucleare  degli  impianti  nucleari  (decreto
  legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 37-bis). 
 
  1. Gli impianti nucleari sono progettati, ubicati, costruiti, messi
in esercizio, utilizzati e disattivati con l'obiettivo  di  prevenire
incidenti, di attenuare le conseguenze di eventi  incidentali,  e  di
evitare: 
    a)  rilasci  radioattivi  iniziali  che   richiedono   tempi   di
intervento insufficienti per poter adottare le necessarie  misure  di
emergenza all'esterno del sito; 
    b) grandi rilasci radioattivi che richiedono misure di protezione
che possono non essere limitate nello spazio o nel tempo. 
  2. Gli obiettivi di cui al comma 1: 
    a) si applicano agli impianti nucleari per i quali e'  rilasciata
per la prima volta un'autorizzazione  alla  costruzione  dopo  il  14
agosto 2014; 
    b)  sono  assunti  a  riferimento  per  gli   impianti   nucleari
esistenti, ai fini della tempestiva attuazione  di  miglioramenti  di
sicurezza ragionevolmente possibili, anche nel quadro delle revisioni
periodiche della sicurezza di cui all'articolo 80; 
    c) sono assunti a riferimento per gli impianti nucleari di cui e'
stata chiesta la disattivazione ai sensi dell'articolo 98, nel  piano
delle operazioni da eseguire.