Art. 78 Obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 37-bis). 1. Gli impianti nucleari sono progettati, ubicati, costruiti, messi in esercizio, utilizzati e disattivati con l'obiettivo di prevenire incidenti, di attenuare le conseguenze di eventi incidentali, e di evitare: a) rilasci radioattivi iniziali che richiedono tempi di intervento insufficienti per poter adottare le necessarie misure di emergenza all'esterno del sito; b) grandi rilasci radioattivi che richiedono misure di protezione che possono non essere limitate nello spazio o nel tempo. 2. Gli obiettivi di cui al comma 1: a) si applicano agli impianti nucleari per i quali e' rilasciata per la prima volta un'autorizzazione alla costruzione dopo il 14 agosto 2014; b) sono assunti a riferimento per gli impianti nucleari esistenti, ai fini della tempestiva attuazione di miglioramenti di sicurezza ragionevolmente possibili, anche nel quadro delle revisioni periodiche della sicurezza di cui all'articolo 80; c) sono assunti a riferimento per gli impianti nucleari di cui e' stata chiesta la disattivazione ai sensi dell'articolo 98, nel piano delle operazioni da eseguire.