Art. 79 Misure per conseguire l'obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 37-ter). 1. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 76, comma 1, attua la difesa in profondita', ove applicabile, per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 78 e per: a) ridurre al minimo dell'impatto dei rischi esterni estremi di origine naturale o umana non intenzionale; b) prevenire il funzionamento anomalo e i guasti; c) controllare il funzionamento anomalo e l'individuazione dei guasti; d) assicurare il controllo degli incidenti base di progetto; e) assicurare il controllo delle condizioni gravi, incluse la prevenzione dell'evoluzione degli incidenti e l'attenuazione delle conseguenze degli incidenti gravi, qualificati come tali dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite; f) predisporre le misure organizzative a norma degli articoli 89, 90 e 91. 2. Il titolare dell'autorizzazione, conformandosi alle indicazioni e sotto il controllo dell'ISIN, adotta misure intese a promuovere e rafforzare un'efficace cultura della sicurezza nucleare. Tali misure comprendono: a) sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorita' alla sicurezza nucleare e promuovono, a tutti i livelli del personale e dei dirigenti, le capacita' di mettere in discussione l'efficace attuazione dei principi e delle pertinenti prassi di sicurezza e di segnalare prontamente problemi di sicurezza, a norma dell'articolo 102; b) disposizioni del titolare dell'autorizzazione per registrare, valutare e documentare l'esperienza operativa interna ed esterna maturata nel corso dell'esercizio, significativa per la sicurezza; c) obbligo per il titolare dell'autorizzazione di segnalare all'ISIN eventi che possono incidere sulla sicurezza nucleare; d) disposizioni concernenti l'istruzione e la formazione, a norma dell'articolo 103.