Art. 79 
 
Misure  per  conseguire  l'obiettivo  di  sicurezza  nucleare   degli
  impianti  nucleari  (decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.230,
  articolo 37-ter). 
 
  1. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 76, comma 1,
attua la difesa  in  profondita',  ove  applicabile,  per  conseguire
l'obiettivo di cui all'articolo 78 e per: 
    a) ridurre al minimo dell'impatto dei rischi esterni  estremi  di
origine naturale o umana non intenzionale; 
    b) prevenire il funzionamento anomalo e i guasti; 
    c) controllare il funzionamento anomalo  e  l'individuazione  dei
guasti; 
    d) assicurare il controllo degli incidenti base di progetto; 
    e) assicurare il controllo delle  condizioni  gravi,  incluse  la
prevenzione dell'evoluzione degli incidenti  e  l'attenuazione  delle
conseguenze degli incidenti gravi, qualificati come tali dall'Agenzia
internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite; 
    f) predisporre le misure organizzative a norma degli articoli 89,
90 e 91. 
  2. Il titolare dell'autorizzazione, conformandosi alle  indicazioni
e sotto il controllo dell'ISIN, adotta misure intese a  promuovere  e
rafforzare un'efficace cultura della sicurezza nucleare. Tali  misure
comprendono: 
    a) sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorita' alla
sicurezza nucleare e promuovono, a tutti i livelli  del  personale  e
dei dirigenti, le capacita'  di  mettere  in  discussione  l'efficace
attuazione dei principi e delle pertinenti prassi di sicurezza  e  di
segnalare prontamente problemi di sicurezza,  a  norma  dell'articolo
102; 
    b) disposizioni del titolare dell'autorizzazione per  registrare,
valutare e documentare  l'esperienza  operativa  interna  ed  esterna
maturata nel corso dell'esercizio, significativa per la sicurezza; 
    c) obbligo  per  il  titolare  dell'autorizzazione  di  segnalare
all'ISIN eventi che possono incidere sulla sicurezza nucleare; 
    d) disposizioni concernenti l'istruzione e la formazione, a norma
dell'articolo 103.