Art. 80 
 
Valutazione iniziale e revisioni periodiche della sicurezza  (decreto
  legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 37-quater). 
 
  1. Il titolare dell'autorizzazione, sotto il  controllo  dell'ISIN,
rivaluta sistematicamente e periodicamente, almeno ogni  dieci  anni,
la sicurezza dell'impianto nucleare come previsto dall'articolo  102,
comma 2, lettera a). La rivalutazione della sicurezza  e'  intesa  ad
assicurare il rispetto dell'attuale  base  di  progetto  e  individua
ulteriori miglioramenti in materia di sicurezza tenendo  conto  delle
conseguenze derivanti dall'invecchiamento, dell'esperienza operativa,
dei piu' recenti risultati  della  ricerca  e  dell'evoluzione  delle
norme  internazionali,  facendo  riferimento  all'obiettivo  definito
all'articolo 78, comma 1.