Art. 81 
 
Istruttoria tecnica del progetto di massima (decreto  legislativo  17
                   marzo 1995, n.230, articolo 38) 
 
  1. Sulle base delle istanze di cui ai precedenti articoli 76  e  77
l'ISIN, nell'esercizio delle funzioni di  regolamentazione,  effettua
l'istruttoria tecnica sul progetto di massima, all'esito della  quale
redige apposita relazione tecnica. 
  2. La relazione tecnica di cui al comma 1 contiene  le  valutazioni
sulla  ubicazione  dell'impianto,  sulle  caratteristiche   di   esso
risultanti dal progetto di massima, e indica tutti gli  elementi  che
consentono   una   valutazione    preliminare    complessiva    delle
caratteristiche di  sicurezza  nucleare  e  di  protezione  sanitaria
dell'impianto e del suo esercizio. 
  3. L'ISIN, oltre alla documentazione trasmessa con  le  istanze  di
cui agli articoli 76 e 77,  puo'  richiedere  agli  interessati  ogni
ulteriore   documentazione   ritenuta   utile   e   necessaria   alla
istruttoria. 
  4. La relazione tecnica elaborata dall'ISIN contiene anche un esame
critico del rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 76, comma  2
e dello studio preliminare di smaltimento dei rifiuti radioattivi. 
  5. La relazione tecnica e' trasmessa al  Ministero  dello  sviluppo
economico ai Ministeri dell'interno, del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, della salute e agli altri ministeri interessati. 
  6. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  agli
impianti di cui all'articolo 94.