Art. 81 Istruttoria tecnica del progetto di massima (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 38) 1. Sulle base delle istanze di cui ai precedenti articoli 76 e 77 l'ISIN, nell'esercizio delle funzioni di regolamentazione, effettua l'istruttoria tecnica sul progetto di massima, all'esito della quale redige apposita relazione tecnica. 2. La relazione tecnica di cui al comma 1 contiene le valutazioni sulla ubicazione dell'impianto, sulle caratteristiche di esso risultanti dal progetto di massima, e indica tutti gli elementi che consentono una valutazione preliminare complessiva delle caratteristiche di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria dell'impianto e del suo esercizio. 3. L'ISIN, oltre alla documentazione trasmessa con le istanze di cui agli articoli 76 e 77, puo' richiedere agli interessati ogni ulteriore documentazione ritenuta utile e necessaria alla istruttoria. 4. La relazione tecnica elaborata dall'ISIN contiene anche un esame critico del rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 76, comma 2 e dello studio preliminare di smaltimento dei rifiuti radioattivi. 5. La relazione tecnica e' trasmessa al Ministero dello sviluppo economico ai Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e agli altri ministeri interessati. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di cui all'articolo 94.