Art. 84 
 
Progetti particolareggiati di attuazione  dell'autorizzazione  o  del
  nulla osta dell'impianto (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230,
  articolo 41). 
 
  1. Il titolare della autorizzazione o del nulla osta  di  cui  agli
articoli 76 e 77, trasmette all'ISIN i progetti particolareggiati per
la realizzazione delle parti costitutive dell'impianto  rilevanti  ai
fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria. 
  2. L'ISIN,  nell'esercizio  delle  funzioni  di  regolazione  e  di
controllo tecnico, effettua l'istruttoria dei progetti delle opere di
cui al comma 1, completi di relazioni illustrative che ne  dimostrano
la rispondenza ai fini della sicurezza nucleare  e  della  protezione
sanitaria,  e,  all'esito  positivo  della  verifica  e   validazione
tecniche, li approva. 
  3. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla  osta  procede  alla
realizzazione delle opere sotto la vigilanza dell'ISIN, che controlla
la  conformita'  della  costruzione  ai  progetti  approvati  e  alle
relative condizioni e prescrizioni tecniche risultanti dalla verifica
e validazione tecniche di cui al comma 2. 
  4.  La  messa  in  opera  delle  parti  costitutive   dell'impianto
realizzate ai sensi del comma 3, e'  subordinata  all'esito  positivo
delle prove e dei collaudi  effettuati  sotto  il  controllo  tecnico
dell'ISIN. 
  5. Per la validazione e l'approvazione  tecniche  dei  progetti  di
smaltimento di rifiuti radioattivi, l'ISIN comunica i  relativi  dati
generali alla Commissione  europea  ai  sensi  dell'articolo  37  del
Trattato EURATOM.