Art. 85 
 
  Collaudi (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 42) 
 
  1. Il collaudo degli impianti di cui all'articolo 7, secondo comma,
della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e' eseguito con  le  modalita'
di cui agli articoli 86, 87 e 88, per i  tipi  di  impianti  definiti
all'articolo 7, comma 1, numeri 66), 67), 68), 69) e 116). 
  2. Con le norme di esecuzione del presente decreto  sono  stabilite
le modalita' per l'esecuzione  delle  prove  di  collaudo  per  altri
impianti  nucleari.   Dette   norme   possono   prevedere   procedure
semplificate rispetto a quelle previste dal presente Titolo. 
 
          Note all'art. 85: 
              - Il  testo  dell'articolo  7  della  citata  legge  31
          dicembre 1962, n. 1860, cosi' recita: 
              «Art. 7. 
              La costruzione degli impianti industriali o scientifici
          per  l'impiego  dell'energia  nucleare  e'   sottoposta   a
          vigilanza del Comitato nazionale per l'energia nucleare, al
          fine  di  accettarne  la  corrispondenza  tecnica  con   il
          progetto per il quale e' stata accordata l'autorizzazione. 
              Gli impianti industriali o  scientifici  per  l'impiego
          dell'energia  nucleare  prima  della  messa  in   esercizio
          debbono essere sottoposti al collaudo,  che  e'  effettuato
          dal  Comitato  nazionale  per  la   energia   nucleare   in
          conformita' dell'art. 2, numero 3), della legge  11  agosto
          1960, n. 933.».