Art. 85 Collaudi (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 42) 1. Il collaudo degli impianti di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e' eseguito con le modalita' di cui agli articoli 86, 87 e 88, per i tipi di impianti definiti all'articolo 7, comma 1, numeri 66), 67), 68), 69) e 116). 2. Con le norme di esecuzione del presente decreto sono stabilite le modalita' per l'esecuzione delle prove di collaudo per altri impianti nucleari. Dette norme possono prevedere procedure semplificate rispetto a quelle previste dal presente Titolo.
Note all'art. 85: - Il testo dell'articolo 7 della citata legge 31 dicembre 1962, n. 1860, cosi' recita: «Art. 7. La costruzione degli impianti industriali o scientifici per l'impiego dell'energia nucleare e' sottoposta a vigilanza del Comitato nazionale per l'energia nucleare, al fine di accettarne la corrispondenza tecnica con il progetto per il quale e' stata accordata l'autorizzazione. Gli impianti industriali o scientifici per l'impiego dell'energia nucleare prima della messa in esercizio debbono essere sottoposti al collaudo, che e' effettuato dal Comitato nazionale per la energia nucleare in conformita' dell'art. 2, numero 3), della legge 11 agosto 1960, n. 933.».