Art. 86 
 
Prove  non  nucleari  (decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.230,
                            articolo 43) 
 
  1.  Ultimata  la  costruzione  delle  parti  dell'impianto  di  cui
all'articolo 84, o di qualunque altra parte rilevante ai  fini  della
sicurezza  nucleare  e  della  protezione  sanitaria,   il   titolare
dell'autorizzazione o del  nulla  osta  esegue,  sotto  il  controllo
dell'ISIN,   prove   non   nucleari   di   verifica    dell'esercizio
dell'impianto.  Copia  dei  verbali  dei  risultati  delle  prove  e'
trasmessa dal titolare all'ISIN. 
  2. Il titolare dell'autorizzazione o del  nulla  osta  e'  altresi'
tenuto a procedere all'esecuzione delle prove combinate dell'impianto
antecedenti al  caricamento  del  combustibile  e,  ove  trattasi  di
impianti  di  trattamento  di  combustibili  irradiati,   antecedenti
all'immissione  di  combustibile   irradiato,   previa   approvazione
dell'ISIN, all'esito  di  verifica  e  validazione  tecniche,  di  un
programma delle prove  stesse.  Per  le  prove  dichiarate  rilevanti
dall'ISIN ai fini della sicurezza, le  specifiche  tecniche  di  ogni
singola prova sono approvate prima della loro esecuzione.  L'ISIN  ha
facolta'  di  introdurre,  nelle  specifiche  tecniche  delle  prove,
opportune  modifiche  e  prescrizioni   aggiuntive   attinenti   alla
sicurezza. Delle modalita'  di  esecuzione  delle  prove  e'  redatto
apposito verbale. Copia del verbale  dei  risultati  delle  prove  e'
trasmessa dal titolare dell'autorizzazione o del nulla osta all'ISIN. 
  3. L'ISIN ha facolta' di assistere alle prove di cui ai commi 1 e 2
con  propri  ispettori.  In  tal  caso  il  verbale  e'  redatto   in
contraddittorio. 
  4. L'esecuzione delle prove avviene sotto  la  responsabilita'  del
titolare dell'autorizzazione o del nulla osta. 
  5. Ultimate le prove antecedenti al caricamento del combustibile e,
ove si tratti di impianti di trattamento di  combustibili  irradiati,
antecedenti l'immissione di combustibile irradiato,  l'ISIN  rilascia
al  titolare  della  autorizzazione  o  del   nulla   osta   apposita
certificazione tecnica del loro esito attestante che  l'impianto  dal
punto di vista della sicurezza nucleare e della protezione  sanitaria
e' idoneo al caricamento del combustibile  o,  per  gli  impianti  di
trattamento di  combustibile  irradiato,  alla  immissione  di  detto
combustibile.