Art. 86 Prove non nucleari (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 43) 1. Ultimata la costruzione delle parti dell'impianto di cui all'articolo 84, o di qualunque altra parte rilevante ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta esegue, sotto il controllo dell'ISIN, prove non nucleari di verifica dell'esercizio dell'impianto. Copia dei verbali dei risultati delle prove e' trasmessa dal titolare all'ISIN. 2. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta e' altresi' tenuto a procedere all'esecuzione delle prove combinate dell'impianto antecedenti al caricamento del combustibile e, ove trattasi di impianti di trattamento di combustibili irradiati, antecedenti all'immissione di combustibile irradiato, previa approvazione dell'ISIN, all'esito di verifica e validazione tecniche, di un programma delle prove stesse. Per le prove dichiarate rilevanti dall'ISIN ai fini della sicurezza, le specifiche tecniche di ogni singola prova sono approvate prima della loro esecuzione. L'ISIN ha facolta' di introdurre, nelle specifiche tecniche delle prove, opportune modifiche e prescrizioni aggiuntive attinenti alla sicurezza. Delle modalita' di esecuzione delle prove e' redatto apposito verbale. Copia del verbale dei risultati delle prove e' trasmessa dal titolare dell'autorizzazione o del nulla osta all'ISIN. 3. L'ISIN ha facolta' di assistere alle prove di cui ai commi 1 e 2 con propri ispettori. In tal caso il verbale e' redatto in contraddittorio. 4. L'esecuzione delle prove avviene sotto la responsabilita' del titolare dell'autorizzazione o del nulla osta. 5. Ultimate le prove antecedenti al caricamento del combustibile e, ove si tratti di impianti di trattamento di combustibili irradiati, antecedenti l'immissione di combustibile irradiato, l'ISIN rilascia al titolare della autorizzazione o del nulla osta apposita certificazione tecnica del loro esito attestante che l'impianto dal punto di vista della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria e' idoneo al caricamento del combustibile o, per gli impianti di trattamento di combustibile irradiato, alla immissione di detto combustibile.