Art. 87 
 
Prove nucleari (decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.230,  articolo
                                 44) 
 
  1. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla  osta  procede  alla
esecuzione di  prove  e  di  operazioni  con  combustibile  nucleare,
compreso il caricamento del combustibile, o, in caso di  impianti  di
trattamento di combustibili irradiati, all'esecuzione  di  prove  con
combustibile  irradiato,  compresa  l'immissione   del   combustibile
nell'impianto, in conformita' a un programma generale  di  prove  che
deve essere approvato dall'ISIN,  sulla  base  e  all'esito  positivo
della verifica e  delle  validazione  tecniche.  Per  ciascuna  prova
l'ISIN stabilisce le modalita' di esecuzione. 
  2. Ai fini del comma 1, il titolare dell'autorizzazione o del nulla
osta e' tenuto a presentare all'ISIN la seguente documentazione: 
    a) rapporto di sicurezza, ai sensi dell'articolo 76, comma 2; 
    b) regolamento di esercizio; 
    c) manuale di operazione; 
    d) programma generale di prove con combustibile  nucleare  o  con
combustibile irradiato; 
    e) certificato di esito  favorevole  delle  prove  precedenti  al
caricamento  del  combustibile  o  alla  immissione  di  combustibile
irradiato  comprese  quelle  relative  a  contenitori  in   pressione
destinati a contenere comunque sostanze radioattive; 
    f) organigramma del personale preposto  e  addetto  all'esercizio
tecnico dell'impianto, che svolga  funzioni  rilevanti  agli  effetti
della sicurezza nucleare o  della  protezione  sanitaria  e  relative
patenti di idoneita'; 
    g) proposte di prescrizioni tecniche. 
  3. Il titolare dell'autorizzazione o del  nulla  osta  presenta,  a
richiesta dell'ISIN, ogni altra documentazione  ritenuta  necessaria,
concernente la sicurezza e la protezione sanitaria dell'impianto. 
  4. L'ISIN,  sulla  base  e  all'esito  positivo  della  verifica  e
validazione  tecniche  della  documentazione  esibita,   approva   il
programma generale di prove nucleari previa  approvazione,  da  parte
del prefetto, del  piano  di  emergenza  esterna,  con  le  modalita'
previste dal Titolo XIV. 
  5. Il  titolare  dell'autorizzazione  o  del  nulla  osta  presenta
all'ISIN le  specifiche  dettagliate  per  l'esecuzione  dei  singoli
gruppi di prove nucleari al fine  di  ottenere  dall'ISIN  il  parere
positivo  per  procedere  all'esecuzione  di  ciascuna  di  esse.  Le
specifiche dettagliate contengono gli elementi atti ad accertare  che
sono state adottate tutte le  misure  per  garantire  alle  prove  la
maggiore  sicurezza  e  l'efficacia  in  relazione  alle  particolari
caratteristiche dell'impianto soggette al controllo. 
  6. L'ISIN puo' condizionare  l'esecuzione  dei  singoli  gruppi  di
prove nucleari alla osservanza delle  prescrizioni  tecniche  con  la
possibilita' di indicare a quali di esse si  possa  derogare  con  la
singola prova e quali ulteriori prescrizioni  debbono  invece  essere
eventualmente adottate. L'ISIN ha  anche  facolta'  di  chiedere  che
siano studiate ed eseguite prove particolari rilevanti ai fini  della
sicurezza nucleare e protezione sanitaria. 
  7. L'ISIN, sulla  base  di  specifiche  e  motivate  valutazioni  e
verifiche tecniche, puo' consentire al titolare dell'autorizzazione o
del nulla osta di procedere all'esecuzione di singoli gruppi di prove
nucleari  anche  prima  della  validazione  e  approvazione  tecniche
dell'intero programma generale. 
  8. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta e' responsabile
a tutti gli effetti dell'esecuzione  delle  prove  nucleari  e  della
esattezza  dei  calcoli  dei  progetti  e  delle   dimostrazioni   di
sicurezza.