Art. 88 Verbali, relazioni e certificazioni delle prove nucleari (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 45) 1. Per ogni prova nucleare il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta misura e registra i dati secondo le specifiche definite con la procedura di cui all'articolo 87; copia di tali dati e il relativo verbale di prova sono trasmessi all'ISIN al termine della prova stessa. 2. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta predispone una relazione che contiene le modalita' e l'esito di ciascuna prova. Copia della relazione e' trasmessa dallo stesso all'ISIN. 3. L'ISIN ha comunque la facolta' di assistere con propri ispettori all'esecuzione delle prove nucleari e in tal caso il verbale e' redatto in contraddittorio. L'ISIN rilascia al titolare dell'autorizzazione o del nulla osta apposite certificazioni dell'esito dei singoli gruppi di prove nucleari. 4. Nei casi in cui le modalita' di esecuzione di una prova nucleare non sono conformi a quelle previste dalle specifiche tecniche e alle prescrizioni aggiuntive di cui all'articolo 87, comma 5 e 6 l'ispettore dell'ISIN presente sul posto ha facolta' di sospendere lo svolgimento della prova stessa, previa contestazione e invito al titolare ad adeguare le modalita' di esecuzione a quelle previste dalle specifiche approvate.