Art. 88 
 
Verbali, relazioni e certificazioni  delle  prove  nucleari  (decreto
           legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 45) 
 
  1. Per ogni prova nucleare il titolare  dell'autorizzazione  o  del
nulla osta misura e registra i dati secondo  le  specifiche  definite
con la procedura di cui all'articolo 87; copia  di  tali  dati  e  il
relativo verbale di prova sono trasmessi all'ISIN  al  termine  della
prova stessa. 
  2. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta predispone  una
relazione che contiene le modalita'  e  l'esito  di  ciascuna  prova.
Copia della relazione e' trasmessa dallo stesso all'ISIN. 
  3. L'ISIN ha comunque la facolta' di assistere con propri ispettori
all'esecuzione delle prove nucleari e  in  tal  caso  il  verbale  e'
redatto   in   contraddittorio.   L'ISIN   rilascia    al    titolare
dell'autorizzazione  o  del  nulla   osta   apposite   certificazioni
dell'esito dei singoli gruppi di prove nucleari. 
  4. Nei casi in cui le modalita' di esecuzione di una prova nucleare
non sono conformi a quelle previste dalle specifiche tecniche e  alle
prescrizioni  aggiuntive  di  cui  all'articolo  87,  comma  5  e   6
l'ispettore dell'ISIN presente sul posto ha facolta' di sospendere lo
svolgimento della prova stessa,  previa  contestazione  e  invito  al
titolare ad adeguare le modalita' di  esecuzione  a  quelle  previste
dalle specifiche approvate.