Art. 91 
 
Personale tenuto a non allontanarsi in qualsiasi  evenienza  (decreto
  legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 48). 
 
  1.  Dal  momento  in  cui  il  combustibile  nucleare  e'  presente
nell'impianto, e' assicurata in ogni caso, ai  fini  della  sicurezza
nucleare e della protezione sanitaria, la  permanenza  del  personale
indispensabile che non puo' abbandonare  il  posto  di  lavoro  senza
preavviso e senza avvenuta sostituzione. 
  2. Il Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  proprio  decreto,
d'intesa con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e  della
salute, sentito l'ISIN, stabilisce per ciascun impianto il  numero  e
la qualifica degli addetti soggetti all'obbligo di cui al comma 1. 
  3. In ottemperanza al decreto  di  cui  al  comma  2,  il  titolare
dell'autorizzazione o del nulla osta, con ordine di servizio  affisso
nel luogo di lavoro, stabilisce  i  turni  nominativi  del  personale
indispensabile, ai fini della sicurezza nucleare e  della  protezione
sanitaria, per le varie condizioni di funzionamento. 
  4. Copia dell'ordine di servizio e delle  eventuali  variazioni  e'
comunicata al Prefetto, all'ISIN nonche' all'Ispettorato del lavoro e
agli  organi  del  servizio  sanitario   nazionale   competenti   per
territorio.