Art. 91 Personale tenuto a non allontanarsi in qualsiasi evenienza (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 48). 1. Dal momento in cui il combustibile nucleare e' presente nell'impianto, e' assicurata in ogni caso, ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, la permanenza del personale indispensabile che non puo' abbandonare il posto di lavoro senza preavviso e senza avvenuta sostituzione. 2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, d'intesa con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, sentito l'ISIN, stabilisce per ciascun impianto il numero e la qualifica degli addetti soggetti all'obbligo di cui al comma 1. 3. In ottemperanza al decreto di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta, con ordine di servizio affisso nel luogo di lavoro, stabilisce i turni nominativi del personale indispensabile, ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, per le varie condizioni di funzionamento. 4. Copia dell'ordine di servizio e delle eventuali variazioni e' comunicata al Prefetto, all'ISIN nonche' all'Ispettorato del lavoro e agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio.