Art. 92 Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 49) 1. Per gli impianti di cui all'articolo 7, comma 1, numeri 66), 67), 68), 69) e 116) deve essere costituito un Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto. 2. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta e' tenuto a sottoporre all'approvazione dell'ISIN la composizione di detto Collegio. 3. Il Collegio e' composto da almeno quattro membri prescelti fra i tecnici che sovraintendono a servizi essenziali per il funzionamento dell'impianto, di esso fa parte l'esperto di radioprotezione di cui all'articolo 128. Il Collegio ha funzioni consultive, con i seguenti compiti: a) esprimere parere preventivo su ogni progetto di modifica dell'impianto o di sue parti; b) esprimere parere preventivo su ogni proposta di modifica alle procedure di esercizio dell'impianto; c) esprimere parere preventivo su programmi di esperienze, prove e operazioni di carattere straordinario da eseguire sull'impianto; d) rivedere periodicamente lo svolgimento dell'esercizio dell'impianto, esprimendo il proprio parere unitamente a eventuali raccomandazioni relative alla sicurezza e protezione; e) elaborare il piano di emergenza interna dell'impianto, incluso nel manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali di cui all'articolo 90, e provvedere a sue eventuali modifiche successive, d'intesa col comando provinciale dei vigili del fuoco; f) assistere il direttore responsabile di turno o il capo impianto nella adozione delle misure che si rendono necessarie per fronteggiare qualsiasi evento o anormalita' che possa far temere l'insorgere di un pericolo per la pubblica incolumita' o di danno alle cose. 4. Nel caso previsto dalla lettera f), assiste alle riunioni del Collegio di sicurezza dell'impianto un esperto nucleare designato dall'ISIN, negli altri casi tale esperto ha la facolta' di intervenire alle riunioni. Alle riunioni del Collegio di sicurezza dell'impianto possono inoltre partecipare funzionari rappresentanti delle amministrazioni interessate. 5. Tra i componenti del Collegio di sicurezza sono designati due tecnici incaricati di svolgere le funzioni di collegamento con le autorita' competenti per gli adempimenti relativi allo stato di emergenza nucleare di cui al Titolo XIV.