Art. 92 
 
Collegio  dei  delegati   alla   sicurezza   dell'impianto   (decreto
           legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 49) 
 
  1. Per gli impianti di cui all'articolo 7,  comma  1,  numeri  66),
67), 68), 69) e 116) deve essere costituito un Collegio dei  delegati
alla sicurezza dell'impianto. 
  2. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla  osta  e'  tenuto  a
sottoporre  all'approvazione  dell'ISIN  la  composizione  di   detto
Collegio. 
  3. Il Collegio e' composto da almeno quattro membri prescelti fra i
tecnici che sovraintendono a servizi essenziali per il  funzionamento
dell'impianto, di esso fa parte l'esperto di radioprotezione  di  cui
all'articolo 128. Il Collegio ha funzioni consultive, con i  seguenti
compiti: 
    a) esprimere parere  preventivo  su  ogni  progetto  di  modifica
dell'impianto o di sue parti; 
    b) esprimere parere preventivo su ogni proposta di modifica  alle
procedure di esercizio dell'impianto; 
    c) esprimere parere preventivo su programmi di esperienze,  prove
e operazioni di carattere straordinario da eseguire sull'impianto; 
    d)  rivedere   periodicamente   lo   svolgimento   dell'esercizio
dell'impianto, esprimendo il proprio parere  unitamente  a  eventuali
raccomandazioni relative alla sicurezza e protezione; 
    e) elaborare il piano di emergenza interna dell'impianto, incluso
nel manuale di  istruzioni  per  le  situazioni  eccezionali  di  cui
all'articolo 90, e provvedere a sue eventuali  modifiche  successive,
d'intesa col comando provinciale dei vigili del fuoco; 
    f) assistere  il  direttore  responsabile  di  turno  o  il  capo
impianto nella adozione delle misure che si  rendono  necessarie  per
fronteggiare qualsiasi evento o  anormalita'  che  possa  far  temere
l'insorgere di un pericolo per la pubblica  incolumita'  o  di  danno
alle cose. 
  4. Nel caso previsto dalla lettera f), assiste  alle  riunioni  del
Collegio di sicurezza dell'impianto  un  esperto  nucleare  designato
dall'ISIN,  negli  altri  casi  tale  esperto  ha  la   facolta'   di
intervenire alle riunioni. Alle riunioni del  Collegio  di  sicurezza
dell'impianto possono inoltre partecipare  funzionari  rappresentanti
delle amministrazioni interessate. 
  5. Tra i componenti del Collegio di sicurezza  sono  designati  due
tecnici incaricati di svolgere le funzioni  di  collegamento  con  le
autorita' competenti per  gli  adempimenti  relativi  allo  stato  di
emergenza nucleare di cui al Titolo XIV.