Art. 94 
 
Reattori di  ricerca  (decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.230,
                            articolo 51) 
 
  1. Per  gli  impianti  con  reattore  di  ricerca  di  potenza  non
superiore a  100  chilowatt  termici  non  si  applica  la  procedura
prevista dagli articoli 81 e 82. 
  2. Il Ministero dello sviluppo economico, prima del rilascio  della
autorizzazione o del nulla osta, richiede il parere dell'ISIN. 
  3. Per i reattori di  ricerca  di  potenza  maggiore  si  applicano
integralmente le disposizioni previste dal presente Titolo.