Art. 96 
 
Depositi temporanei e occasionali (decreto legislativo 17 marzo 1995,
                         n.230, articolo 53) 
 
  1. Il deposito temporaneo e occasionale di materie fissili speciali
o di combustibili nucleari non irradiati,  purche'  conservati  negli
imballaggi di trasporto e nelle quantita' autorizzate per le  singole
spedizioni, puo' essere costituito per non oltre trenta giorni con il
nulla osta del prefetto che lo rilascia secondo le procedure  di  cui
all'articolo 50, ferme tutte le disposizioni di  cui  alla  legge  31
dicembre 1962, n. 1860, sull'obbligo della garanzia  finanziaria  per
la responsabilita' civile di cui agli articoli  19,  20  e  21  della
stessa legge. Per i depositi di zona portuale e aeroportuale il nulla
osta e'  rilasciato  dal  comando  di  porto,  sentito  il  dirigente
dell'ufficio di sanita'  marittima,  aerea  e  di  frontiera,  o  dal
direttore della circoscrizione aeroportuale. 
  2.  Del  deposito  temporaneo  e  occasionale  e'  data  preventiva
comunicazione all'ISIN e al Comando provinciale dei vigili del  fuoco
e nei casi di deposito in zona  portuale  o  aeroportuale,  anche  al
Prefetto. 
  3. La sosta tecnica in corso di trasporto effettuata per non  oltre
ventiquattro ore non  e'  soggetta  alle  disposizioni  del  presente
articolo. 
 
          Note all'art. 96: 
              - Il testo degli articoli 19,  20  e  21  della  citata
          legge 31 dicembre 1962, n. 1860, cosi' recita: 
              «Art. 19. 
              Il   limite    massimo    delle    indennita'    dovute
          dall'esercente di un impianto nucleare per danni causati da
          un incidente nucleare e' fissato in lire 7.500 milioni. 
              Se per effetto di un  incidente  nucleare  la  garanzia
          della responsabilita' civile possa considerarsi  diminuita,
          l'esercente e' tenuto a ricostituirla nella  misura  e  nei
          termini fissati dal Ministro per l'industria, il  commercio
          e l'artigianato. In difetto, l'autorizzazione  e'  revocata
          di diritto. Qualora un  incidente  nucleare  produca  danni
          risarcibili ai sensi della presente legge, il  cui  importo
          ecceda    l'ammontare    della     garanzia     finanziaria
          dell'esercente, il risarcimento per la parte eccedente e' a
          carico dello Stato fino alla  concorrenza  di  lire  43.750
          milioni. 
              Qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili
          ai sensi  della  presente  legge,  il  cui  importo  ecceda
          l'ammontare della garanzia finanziaria dell'esercente e  di
          quella  come  sopra  prevista  a  carico  dello  Stato,  il
          risarcimento per la parte eccedente, fino alla  concorrenza
          di lire 75.000 milioni e' a carico delle  parti  contraenti
          delle convenzioni sulla responsabilita'  civile  nel  campo
          dell'energia nucleare ratificate e rese  esecutive  con  la
          legge 12 febbraio 1974, n. 109, alle condizioni  e  con  le
          modalita' stabilite nelle suddette convenzioni.». 
              «Art. 20. 
              Gli interessi e le spese liquidati da un  tribunale  in
          una causa di risarcimento in base alla presente  legge  non
          fanno parte del risarcimento dovuto ai sensi della presente
          legge e debbono essere corrisposti  oltre  l'ammontare  del
          risarcimento suddetto. 
              Qualora il danno sia imputabile a colpa dell'esercente,
          lo Stato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'esercente
          stesso per le somme corrisposte a titolo di risarcimento ai
          sensi della presente legge. Nell'esercizio della rivalsa il
          credito dello Stato ha privilegio rispetto al credito degli
          assicuratori e di ogni altro soggetto che abbia prestato la
          garanzia finanziaria.». 
              «Art. 21. 
              Per i trasporti in transito nel  territorio  nazionale,
          il trasporto non puo' essere autorizzato se non e'  fornita
          la prova dell'esistenza di valida garanzia finanziaria  per
          un ammontare almeno pari a quello indicato  nel  precedente
          articolo 19.».