Art. 97 Sorveglianza locale della radioattivita' ambientale (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 54) 1. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta e l'esercente sono tenuti alla sorveglianza permanente degli scarichi radioattivi e del grado di radioattivita' dell'atmosfera, delle acque, del suolo e degli alimenti nelle zone sorvegliate e nelle zone limitrofe all'impianto, e ad assumere le determinazioni eventualmente necessarie. 2. Gli esiti della sorveglianza e le determinazioni di cui al comma 1 sono comunicati periodicamente all'ISIN, con modalita' stabilite nei provvedimenti autorizzativi.