Art. 97 
 
Sorveglianza  locale   della   radioattivita'   ambientale   (decreto
           legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 54) 
 
  1. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta  e  l'esercente
sono tenuti alla sorveglianza permanente degli scarichi radioattivi e
del grado di radioattivita' dell'atmosfera, delle acque, del suolo  e
degli  alimenti  nelle  zone  sorvegliate  e  nelle  zone   limitrofe
all'impianto,  e  ad   assumere   le   determinazioni   eventualmente
necessarie. 
  2. Gli esiti della sorveglianza e le determinazioni di cui al comma
1 sono comunicati periodicamente all'ISIN,  con  modalita'  stabilite
nei provvedimenti autorizzativi.