Art. 98 
 
Autorizzazione per la disattivazione degli impianti nucleari (decreto
  legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 55). 
 
  1. L'esecuzione delle operazioni di disattivazione di  un  impianto
nucleare sono autorizzate dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,
sentiti i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dell'interno, del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  della
salute, la Regione o la Provincia autonoma interessata e  l'ISIN,  su
istanza del titolare della licenza. 
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1  e'  rilasciata  per  singole
fasi,  se  tale  suddivisione  e'  necessaria  ed   e'   giustificata
nell'ambito di  un  piano  globale  di  disattivazione,  da  allegare
all'istanza di autorizzazione relativa alla prima fase. 
  3. Per ciascuna  fase,  copia  dell'istanza  di  autorizzazione  e'
inviata alle amministrazioni di cui al comma 1 e all'ISIN,  corredata
dalle seguenti documentazione e informazioni: 
    a) piano delle operazioni da eseguire; 
    b) descrizione dello stato dell'impianto; 
    c) inventario delle materie radioattive presenti; 
    d) indicazione dello stato dell'impianto stesso al termine  della
fase; 
    e) analisi di sicurezza concernenti le operazioni da eseguire; 
    f) stato dell'impianto a fine operazioni; 
    g) indicazione della destinazione dei  materiali  radioattivi  di
risulta; 
    h) stima degli effetti sull'ambiente esterno; 
    i) programma  di  radioprotezione  anche  per  l'eventualita'  di
un'emergenza. 
  4. Nel piano di cui al comma  3,  lettera  a),  il  titolare  della
licenza di esercizio propone altresi' i momenti a partire  dai  quali
vengono meno i presupposti tecnici  per  l'osservanza  delle  singole
disposizioni del presente  decreto  e  delle  prescrizioni  attinenti
all'esercizio dell'impianto.