Art. 62 
 
           Modifiche alla disciplina del silenzio assenso 
 
  1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma
2, e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale
a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi  restando
gli   effetti   comunque   intervenuti    del    silenzio    assenso,
l'amministrazione e' tenuta, su richiesta del privato, a  rilasciare,
in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei  termini  del
procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento  della  domanda
ai sensi del presente  articolo.  Decorsi  inutilmente  dieci  giorni
dalla richiesta, l'attestazione e' sostituita  da  una  dichiarazione
del privato ai sensi dell'articolo  47  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20, della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  20  (Silenzio  assenso).  -  1.  Fatta   salva
          l'applicazione  dell'articolo  19,  nei   procedimenti   ad
          istanza  di  parte  per  il   rilascio   di   provvedimenti
          amministrativi il silenzio dell'amministrazione  competente
          equivale a provvedimento  di  accoglimento  della  domanda,
          senza necessita' di ulteriori  istanze  o  diffide,  se  la
          medesima amministrazione non comunica all'interessato,  nel
          termine  di  cui  all'articolo  2,  commi   2   o   3,   il
          provvedimento di diniego, ovvero non procede ai  sensi  del
          comma 2. Tali termini decorrono dalla data  di  ricevimento
          della domanda del privato. 
                2. L'amministrazione competente  puo'  indire,  entro
          trenta giorni dalla presentazione dell'istanza  di  cui  al
          comma 1, una conferenza di servizi ai sensi  del  capo  IV,
          anche tenendo conto delle situazioni giuridiche  soggettive
          dei controinteressati. 
                2-bis.    Nei    casi    in    cui    il     silenzio
          dell'amministrazione   equivale    a    provvedimento    di
          accoglimento ai sensi  del  comma  1,  fermi  restando  gli
          effetti  comunque   intervenuti   del   silenzio   assenso,
          l'amministrazione e' tenuta, su richiesta  del  privato,  a
          rilasciare, in via  telematica,  un'attestazione  circa  il
          decorso   dei   termini   del   procedimento   e   pertanto
          dell'intervenuto accoglimento della domanda  ai  sensi  del
          presente articolo. Decorsi inutilmente dieci  giorni  dalla
          richiesta,   l'attestazione   e'    sostituita    da    una
          dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                3. Nei casi in cui il  silenzio  dell'amministrazione
          equivale ad accoglimento della  domanda,  l'amministrazione
          competente  puo'  assumere   determinazioni   in   via   di
          autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies 21-nonies. 
                4. Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  agli  atti   e   procedimenti   riguardanti   il
          patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela
          dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica
          sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e  la  cittadinanza,  la
          salute e  la  pubblica  incolumita',  ai  casi  in  cui  la
          normativa comunitaria impone  l'adozione  di  provvedimenti
          amministrativi formali, ai casi in cui la  legge  qualifica
          il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,
          nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu'
          decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
          con i Ministri competenti. 
                5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis. 
                5-bis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa); 
                «Art.47  (Dichiarazioni  sostitutive   dell'atto   di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».