Art. 63 
 
                       Annullamento d'ufficio 
 
  1. All'articolo 21-nonies, comma 1 ((e comma 2-bis)), della legge 7
agosto 1990,  n.  241,  la  parola  «diciotto»  e'  sostituita  dalla
seguente: «dodici». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  21-nonies,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241  (Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.21-nonies  (Annullamento  d'ufficio).  -  1.  Il
          provvedimento   amministrativo   illegittimo    ai    sensi
          dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al  medesimo
          articolo  21-octies,  comma  2,   puo'   essere   annullato
          d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse  pubblico,
          entro un termine  ragionevole,  comunque  non  superiore  a
          dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti  di
          autorizzazione o di  attribuzione  di  vantaggi  economici,
          inclusi i casi in cui il provvedimento si  sia  formato  ai
          sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei
          destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo  ha
          emanato, ovvero  da  altro  organo  previsto  dalla  legge.
          Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione  e
          al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 
                2. E' fatta salva la possibilita'  di  convalida  del
          provvedimento  annullabile,  sussistendone  le  ragioni  di
          interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 
                2-bis.  I  provvedimenti  amministrativi   conseguiti
          sulla  base  di  false  rappresentazioni  dei  fatti  o  di
          dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto  di
          notorieta'  false  o  mendaci  per  effetto   di   condotte
          costituenti  reato,  accertate  con  sentenza  passata   in
          giudicato, possono  essere  annullati  dall'amministrazione
          anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al
          comma 1, fatta salva l'applicazione delle  sanzioni  penali
          nonche' delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445.».