((Art. 63 bis 
 
Modifiche all'articolo 3 della legge 20 novembre  2017,  n.  168,  in
  materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute  aventi
  a oggetto terreni a uso civico 
 
  1. All'articolo 3 della  legge  20  novembre  2017,  n.  168,  sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e  permute
aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio  civico
in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che
i predetti terreni: 
  a) abbiano irreversibilmente perso la  conformazione  fisica  o  la
destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per
oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore  della
legge 8 agosto 1985, n. 431, e le eventuali  opere  realizzate  siano
state autorizzate dall'amministrazione comunale; 
  b) siano stati utilizzati in conformita' ai  vigenti  strumenti  di
pianificazione urbanistica; 
  c) non  siano  stati  trasformati  in  assenza  dell'autorizzazione
paesaggistica o in difformita' da essa. 
  8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute di cui
al comma 8-bis  hanno  a  oggetto  terreni  di  superficie  e  valore
ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei
comuni, delle regioni e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. I trasferimenti dei  diritti  e  le  permute  comportano  la
demanializzazione dei terreni di cui al periodo precedente e  a  essi
si applica l'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42. 
  8-quater. I terreni dai quali sono  trasferiti  i  diritti  di  uso
civico ai sensi di quanto disposto  dai  commi  8-bis  e  8-ter  sono
sdemanializzati e su di essi e' mantenuto il vincolo  paesaggistico».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  articolo  3  della
          legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di  domini
          collettivi), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Beni collettivi). - 1. Sono beni collettivi: 
                  a) le terre  di  originaria  proprieta'  collettiva
          della generalita'  degli  abitanti  del  territorio  di  un
          comune o di una frazione, imputate o possedute  da  comuni,
          frazioni od associazioni agrarie comunque denominate; 
                  b) le terre,  con  le  costruzioni  di  pertinenza,
          assegnate in proprieta'  collettiva  agli  abitanti  di  un
          comune o di una frazione, a seguito della liquidazione  dei
          diritti di uso civico  e  di  qualsiasi  altro  diritto  di
          promiscuo  godimento  esercitato  su  terre   di   soggetti
          pubblici e privati; 
                  c)  le  terre  derivanti:  da  scioglimento   delle
          promiscuita' di cui all'articolo 8 della  legge  16  giugno
          1927, n. 1766;  da  conciliazioni  nelle  materie  regolate
          dalla predetta legge n. 1766 del 1927;  dallo  scioglimento
          di associazioni agrarie; dall'acquisto di  terre  ai  sensi
          dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766  del  1927  e
          dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971,  n.  1102;  da
          operazioni e provvedimenti di liquidazione o da  estinzione
          di usi civici; da permuta o da donazione; 
                  d) le terre di proprieta' di  soggetti  pubblici  o
          privati,  sulle  quali  i  residenti  del  comune  o  della
          frazione esercitano usi civici non ancora liquidati; 
                  e)  le  terre   collettive   comunque   denominate,
          appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari
          del luogo, nonche' le terre collettive  disciplinate  dagli
          articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n.  991,  10  e  11
          della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3  della  legge  31
          gennaio 1994, n. 97; 
                  f) i corpi idrici sui quali i residenti del  comune
          o della frazione esercitano usi civici. 
                2. I beni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e
          f),   costituiscono   il   patrimonio   antico    dell'ente
          collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico. 
                3. Il regime giuridico dei beni di  cui  al  comma  1
          resta  quello  dell'inalienabilita',  dell'indivisibilita',
          dell'inusucapibilita'   e   della   perpetua   destinazione
          agro-silvo-pastorale. 
                4. Limitatamente alle proprieta'  collettive  di  cui
          all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' fatto
          salvo quanto previsto dall'articolo 11, terzo comma,  della
          legge 3 dicembre 1971, n. 1102. 
                5. L'utilizzazione  del  demanio  civico  avviene  in
          conformita' alla sua destinazione e secondo le regole d'uso
          stabilite dal dominio collettivo. 
                6. Con l'imposizione del vincolo paesaggistico  sulle
          zone gravate da usi civici di cui all'articolo  142,  comma
          1,  lettera  h),  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della
          collettivita' generale alla conservazione degli usi  civici
          per  contribuire  alla  salvaguardia  dell'ambiente  e  del
          paesaggio. Tale vincolo e' mantenuto sulle terre  anche  in
          caso di liquidazione degli usi civici. 
                7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge, le regioni esercitano  le  competenze
          ad esse attribuite dall'articolo 3, comma  1,  lettera  b),
          numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
          Decorso tale termine, ai  relativi  adempimenti  provvedono
          con atti propri gli enti esponenziali  delle  collettivita'
          titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza.
          I provvedimenti degli enti esponenziali adottati  ai  sensi
          del presente comma sono resi  esecutivi  con  deliberazione
          delle Giunte regionali. Il comma 2  dell'articolo  3  della
          legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' abrogato. 
                8. Negli eventuali procedimenti  di  assegnazione  di
          terre definite quali beni collettivi ai sensi del  presente
          articolo,  gli  enti   esponenziali   delle   collettivita'
          titolari conferiscono  priorita'  ai  giovani  agricoltori,
          come  definiti  dalle  disposizioni   dell'Unione   europea
          vigenti in materia. 
                8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento  e
          di Bolzano possono autorizzare trasferimenti di diritti  di
          uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso  civico
          appartenenti al demanio  civico  in  caso  di  accertata  e
          irreversibile trasformazione, a condizione che  i  predetti
          terreni: 
                  a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione
          fisica o la  destinazione  funzionale  di  terreni  agrari,
          boschivi o pascolativi per oggettiva  trasformazione  prima
          della data di entrata in vigore della legge 8 agosto  1985,
          n.  431,  e  le  eventuali  opere  realizzate  siano  state
          autorizzate dall'amministrazione comunale; 
                  b) siano stati utilizzati in conformita' ai vigenti
          strumenti di pianificazione urbanistica; 
                  c)  non  siano   stati   trasformati   in   assenza
          dell'autorizzazione paesaggistica o in difformita' da essa. 
                8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e  le
          permute di cui al comma 8-bis hanno a  oggetto  terreni  di
          superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono
          al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle
          province autonome di Trento e di Bolzano.  I  trasferimenti
          dei diritti e le permute  comportano  la  demanializzazione
          dei terreni di cui  al  periodo  precedente  e  a  essi  si
          applica l'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
              8-quater. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti
          di uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-bis e
          8-ter sono sdemanializzati e su di  essi  e'  mantenuto  il
          vincolo paesaggistico.».  
              -  Il  testo  della  legge  8  agosto  1985,   n.   431
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la
          tutela delle  zone  di  particolare  interesse  ambientale.
          Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 24 luglio 1977, n.  616),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1985, n. 197.   
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 142 del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
          culturali e del paesaggio); 
                «Art. 142  (Aree  tutelate  per  legge).  -  1.  Sono
          comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti  alle
          disposizioni di questo Titolo: 
                  a) i territori  costieri  compresi  in  una  fascia
          della profondita' di 300 metri  dalla  linea  di  battigia,
          anche per i terreni elevati sul mare; 
                  b) i territori contermini ai laghi compresi in  una
          fascia della  profondita'  di  300  metri  dalla  linea  di
          battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 
                  c) i fiumi, i torrenti, i  corsi  d'acqua  iscritti
          negli elenchi previsti dal testo unico  delle  disposizioni
          di legge sulle acque ed impianti elettrici,  approvato  con
          regio decreto 11 dicembre 1933,  n.  1775,  e  le  relative
          sponde o piedi degli argini per una  fascia  di  150  metri
          ciascuna; 
                  d) le montagne per la parte eccedente  1.600  metri
          sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul
          livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 
                  e) i ghiacciai e i circhi glaciali; 
                  f) i parchi e le  riserve  nazionali  o  regionali,
          nonche' i territori di protezione esterna dei parchi; 
                  g) i territori coperti  da  foreste  e  da  boschi,
          ancorche'  percorsi  o  danneggiati  dal  fuoco,  e  quelli
          sottoposti  a  vincolo  di  rimboschimento,  come  definiti
          dall'articolo 2, commi 2 e 6, del  decreto  legislativo  18
          maggio 2001, n. 227; 
                  h) le aree assegnate alle universita' agrarie e  le
          zone gravate da usi civici; 
                  i) le zone umide incluse nell'elenco  previsto  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo  1976,  n.
          448; 
                  l) i vulcani; 
                  m) le zone di interesse archeologico. 
              (omissis).».