Art. 47 
 
  Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende 
 
  1. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Nel
caso in cui risultino applicate le misure previste  dall'((articolo))
94-bis, il ((tribunale)) valuta se adottare in loro  sostituzione  il
provvedimento di cui al comma 2, ((lettera b) ))»; 
    b) al comma 6, secondo periodo, le parole «Il tribunale,  sentiti
il procuratore  distrettuale  competente  e»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «Il  tribunale,  sentiti   il   procuratore   distrettuale
competente, il prefetto  che  ha  adottato  l'informazione  antimafia
interdittiva nonche'»; 
    c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:  «7.  Il  provvedimento
che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o
il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo  sospende  il
termine di cui all'articolo 92, comma 2, nonche' gli effetti  di  cui
all'articolo  94.  Lo  stesso  provvedimento  e'   comunicato   dalla
cancelleria del tribunale ((al prefetto della  provincia  in  cui  ha
sede)) legale l'impresa, ai fini dell'aggiornamento della banca  dati
nazionale unica della documentazione antimafia  di  cui  all'articolo
96, ed e' valutato anche ai fini dell'applicazione  delle  misure  di
cui all'articolo 94-bis nei successivi cinque anni.».