((Art. 48 bis Ulteriori disposizioni in materia di documentazione antimafia 1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: «europei o» sono sostituite dalle seguenti: «europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi»; b) all'articolo 91, comma 1-bis, la parola: «5.000» e' sostituita dalla seguente: «25.000».))