Art. 49 
 
                      Prevenzione collaborativa 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo
94, e' inserito il seguente: 
    «Art. 94-bis (Misure amministrative di prevenzione  collaborativa
applicabili in caso di agevolazione occasionale). - 1.  Il  prefetto,
quando  accerta  che  i  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa   sono
riconducibili a situazioni  di  agevolazione  occasionale,  prescrive
all'impresa, societa' o associazione interessata,  con  provvedimento
motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non
superiore a dodici mesi, di una o piu' delle seguenti misure: 
      a) adottare  ed  efficacemente  attuare  misure  organizzative,
anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231,  atte  a  rimuovere  e  prevenire  le  cause  di
agevolazione occasionale; 
      b)  comunicare  al  gruppo  interforze  istituito   presso   la
prefettura competente per il luogo di sede  legale  o  di  residenza,
entro quindici giorni dal loro compimento, gli atti di  disposizione,
di  acquisto  o  di  pagamento  effettuati,  gli  atti  di  pagamento
ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o
di gestione fiduciaria ricevuti, di valore ((non  inferiore  a  5.000
euro)) o di valore  superiore  stabilito  dal  prefetto,  sentito  il
predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della persona ((o
al patrimonio e al volume di affari)) dell'impresa; 
      c) per le societa' di capitali  o  di  persone,  comunicare  al
gruppo   interforze   ((i   finanziamenti,   in   qualsiasi    forma,
eventualmente erogati)) da parte dei soci o di terzi; 
      d) comunicare al gruppo interforze i contratti di  associazione
in partecipazione stipulati; 
      e) utilizzare un conto corrente  dedicato,  anche  in  via  non
esclusiva, per gli atti  di  pagamento  e  riscossione  di  cui  alla
lettera b), nonche' per i  finanziamenti  di  cui  alla  lettera  c),
osservando, per i pagamenti previsti dall'articolo 3, comma 2,  della
legge 13 agosto 2010, n. 136,  le  modalita'  indicate  nella  stessa
norma. 
    2. Il prefetto, in aggiunta alle misure di cui al comma  1,  puo'
nominare, anche d'ufficio, uno o piu' esperti, in numero comunque non
superiore a tre, individuati nell'albo di cui all'articolo 35,  comma
2-bis, con il compito di svolgere funzioni  di  supporto  finalizzate
all'attuazione  delle  misure  di  prevenzione  collaborativa.   Agli
esperti di cui al primo periodo spetta un  compenso,  ((determinato))
con il decreto di nomina, non superiore al 50  per  cento  di  quello
liquidabile sulla base dei  criteri  stabiliti  dal  decreto  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010,  n.  14.  Gli
oneri  relativi  al  pagamento  di  tale  compenso  sono   a   carico
dell'impresa, societa' o associazione. 
    3. Le misure di  cui  al  presente  articolo  cessano  di  essere
applicate se il tribunale dispone il  controllo  giudiziario  di  cui
all'articolo 34-bis,  comma  2,  lettera  b).  Del  periodo  di  loro
esecuzione puo' tenersi conto  ai  fini  della  determinazione  della
durata del controllo giudiziario. 
    4. Alla scadenza del termine di durata delle  misure  di  cui  al
presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi
formulate dal gruppo  interforze,  il  venir  meno  dell'agevolazione
occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione  mafiosa,
rilascia  un'informazione  antimafia  liberatoria  ed   effettua   le
conseguenti  iscrizioni  nella  banca  dati  nazionale  unica   della
documentazione antimafia. 
    5. Le misure  di  cui  al  presente  articolo  sono  annotate  in
un'apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 96, a cui e'
precluso l'accesso ai  soggetti  privati  sottoscrittori  di  accordi
conclusi  ai  sensi  dell'articolo  83-bis,  e  sono  comunicate  dal
prefetto  alla   cancelleria   del   ((tribunale))   competente   per
l'applicazione delle misure di prevenzione.». 
  2. ((Le disposizioni dell'articolo 94-bis  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dal comma  1
del  presente  articolo,  si  applicano   anche))   ai   procedimenti
amministrativi per i quali,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, e'  stato  effettuato  l'accesso  alla  banca  dati
nazionale unica della documentazione antimafia e non e' stata  ancora
rilasciata l'informazione antimafia. 
  ((2-bis. Le misure adottate ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere
in ogni momento revocate o modificate e  non  impediscono  l'adozione
dell'informativa antimafia interdittiva.»))