((Art. 49 bis 
 
Cambiamento della sede del soggetto  sottoposto  a  verifica  per  il
               rilascio della comunicazione antimafia 
 
  1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,
di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 86: 
  1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. I legali  rappresentati  degli  organismi  societari  hanno
l'obbligo di comunicare al prefetto e ai soggetti di cui all'articolo
83, commi 1 e 2,  nelle  more  dell'emanazione  della  documentazione
antimafia,  l'intervenuto  cambiamento   della   sede   dell'impresa,
trasmettendo gli atti dai quali esso risulta»; 
  2) al comma 4, le parole: «dell'obbligo di cui  al  comma  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «degli  obblighi  di  cui  ai  commi  3  e
3-bis»; 
  b) all'articolo 87, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Il mutamento della sede legale o della sede secondaria  con
rappresentanza del soggetto sottoposto a  verifica,  successivo  alla
richiesta della pubblica amministrazione interessata, non comporta il
cambiamento della competenza del  prefetto  cui  spetta  il  rilascio
della comunicazione antimafia, come determinata ai  sensi  del  comma
2».))