((Art. 49 bis Cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia 1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 86: 1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. I legali rappresentati degli organismi societari hanno l'obbligo di comunicare al prefetto e ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, nelle more dell'emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuto cambiamento della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta»; 2) al comma 4, le parole: «dell'obbligo di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «degli obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis»; b) all'articolo 87, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Il mutamento della sede legale o della sede secondaria con rappresentanza del soggetto sottoposto a verifica, successivo alla richiesta della pubblica amministrazione interessata, non comporta il cambiamento della competenza del prefetto cui spetta il rilascio della comunicazione antimafia, come determinata ai sensi del comma 2».))