((Art. 49 bis
Cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il
rilascio della comunicazione antimafia
1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 86:
1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. I legali rappresentati degli organismi societari hanno
l'obbligo di comunicare al prefetto e ai soggetti di cui all'articolo
83, commi 1 e 2, nelle more dell'emanazione della documentazione
antimafia, l'intervenuto cambiamento della sede dell'impresa,
trasmettendo gli atti dai quali esso risulta»;
2) al comma 4, le parole: «dell'obbligo di cui al comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «degli obblighi di cui ai commi 3 e
3-bis»;
b) all'articolo 87, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il mutamento della sede legale o della sede secondaria con
rappresentanza del soggetto sottoposto a verifica, successivo alla
richiesta della pubblica amministrazione interessata, non comporta il
cambiamento della competenza del prefetto cui spetta il rilascio
della comunicazione antimafia, come determinata ai sensi del comma
2».))