Art. 81 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, per  le  violazioni  delle
disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  le  sanzioni
amministrative di cui al presente articolo. 
  2. A chiunque, all'atto della presentazione della  domanda  di  cui
all'articolo 9, fornisce indicazioni false in merito ai fatti in base
ai quali la varieta' e'  stata  registrata  si  applica  la  sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 1.500 a
euro 9.000. 
  3. A chiunque omette di comunicare il ritiro  o  il  rigetto  della
domanda di rilascio di privativa vegetale  di  cui  all'articolo  14,
comma 6,  si  applica  la  sanzione  amministrativa  consistente  nel
pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000. 
  4. A chiunque produce o commercializza materiali di moltiplicazione
di piante da frutto o piante da frutto senza essere iscritti al  RUOP
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
euro 2.500 a euro 15.000. 
  5.  Al  fornitore  registrato  che  non  si   rende   personalmente
disponibile, o non delega un'altra persona a mantenere i rapporti con
il Servizio fitosanitario nazionale come previsto  dall'articolo  17,
comma 4, lettera  a),  si  applica  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. 
  6. Al fornitore registrato che non procede alle ispezioni visive  o
agli accertamenti di cui all'articolo 17, comma  4,  lettera  b),  si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
3.000 a euro 18.000. 
  7. Al fornitore registrato che non  consente  agli  incaricati  del
Servizio  fitosanitario  regionale  competente  per   territorio   lo
svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 17, comma 4,  lettera
c), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma
da euro 3.000 a euro 18.000. 
  8. Al fornitore registrato che non e' in  possesso  di  una  scheda
descrittiva di ogni varieta', cosi' come previsto  dall'articolo  17,
comma 4, lettera  d),  si  applica  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. 
  9. Al fornitore registrato che non predispone un appropriato  piano
di controllo dei punti critici, come previsto dall'articolo 17, comma
4, lettera e), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 3.000 a euro 18.000. 
  10. Al fornitore registrato che non registra  le  informazioni  del
sistema di tracciabilita', come previsto dall'articolo 17,  comma  4,
lettera f), si applica la sanzione amministrativa  del  pagamento  di
una somma da euro 1.000 a euro 6.000. 
  11. Al fornitore  registrato  che  non  conserva  le  registrazioni
relative alle attivita' svolte, come previsto dall'articolo 17, comma
4, lettera g), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.000 a euro 6.000. 
  12. Al fornitore registrato che  non  da'  attuazione  a  tutte  le
misure prescritte dal Servizio fitosanitario regionale competente per
territorio, come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera  i),  si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
4.000 a euro 24.000. 
  13. Al fornitore registrato che non garantisce  l'identificabilita'
dei lotti durante la  produzione,  come  previsto  dall'articolo  17,
comma 4, lettera  l),  si  applica  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. 
  14.  Al  fornitore  registrato  che  non  registra  le   operazioni
commerciali come previsto dall'articolo 17, comma 5, e  dall'articolo
18, comma 3, si applica la sanzione amministrativa del  pagamento  di
una somma da euro 1.000 a euro 6.000. 
  15. A chiunque produce o commercializza piantine di piante ortive o
materiali di moltiplicazione di piante ortive senza essere registrato
nel RUOP, in base a quanto previsto dall'articolo  18,  comma  1,  si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
2.500 a euro 15.000. 
  16. A chiunque produce o commercializza piantine di piante ortive o
materiali di moltiplicazione di piante ortive  senza  rispettare  gli
obblighi previsti dall'articolo 18, comma 2, si applica  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. 
  17. Al fornitore, la cui  attivita'  rientra  tra  quelle  previste
dall'articolo 18, comma 4, che non mantiene la  tracciabilita'  delle
operazioni relative alla commercializzazione, si applica la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. 
  18. A chiunque non tiene distinti materiali di  moltiplicazione  di
categorie diverse,  come  previsto  dall'articolo  20,  comma  5,  si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
500 a euro 3.000. 
  19. Ai soggetti riconosciuti come Centri per la  Conservazione  per
la  Premoltiplicazione  che  non  rispettano  gli  obblighi  di   cui
all'articolo 22, comma 1, si applica la sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. 
  20. Ai soggetti riconosciuti come Centri per la  Premoltiplicazione
che non rispettano gli obblighi di cui all'articolo 35, comma  1,  si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.000 a euro 6.000. 
  21.   A   chiunque   produce   o   commercializza   materiali    di
moltiplicazioni  di  piante  da  frutto  o  piante  da  frutto  senza
rispettare le condizioni per i materiali CAC previste dagli  articoli
47 e 48 si applica la sanzione amministrativa del  pagamento  di  una
somma da euro 2.000 a euro 12.000. 
  22. A  chiunque  commercializza  materiali  di  moltiplicazione  di
piante da frutto o piante da frutto senza rispettare le condizioni di
commercializzazione di cui all'articolo 56, commi 1 e 2,  si  applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a
euro 12.000. 
  23. A  chiunque  commercializza  materiali  di  moltiplicazione  di
piante da frutto o piante da frutto senza rispettare le condizioni di
etichettatura  di  cui  all'articolo  57,  si  applica  la   sanzione
amministrativa del pagamento di  una  somma  da  euro  2.000  a  euro
12.000. 
  24. A  chiunque  commercializza  piantine  ortive  o  materiali  di
moltiplicazione di  piante  ortive  non  conformi  alle  prescrizioni
stabilite dall'articolo 62,  comma  1,  lettera  a),  si  applica  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro  1.500  a
euro 9.000. 
  25. A  chiunque  commercializza  piantine  ortive  o  materiali  di
moltiplicazione di piante ortive, a eccezione  delle  sementi,  prive
del  documento  di  commercializzazione  conforme  alle  prescrizioni
stabilite dall'articolo 62,  comma  1,  lettera  b),  si  applica  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro  1.000  a
euro 6.000. 
  26. A  chiunque  commercializza  piantine  ortive  o  materiali  di
moltiplicazione di piante ortive senza riferimento alla denominazione
di una varieta' ufficialmente iscritta, come  previsto  dall'articolo
62, comma 1, lettera c), si applica la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000. 
  27. A chiunque produce o commercializza piantine ortive o materiali
di moltiplicazione di piante ortive utilizzando una denominazione  di
varieta' non conforme a quanto previsto dall'articolo  62,  comma  1,
lettera c), si applica con la sanzione amministrativa  del  pagamento
di una somma da euro 2.500 a euro 15.000. 
  28. A  chiunque  commercializza  piantine  ortive  o  materiali  di
moltiplicazione di piante ortive con documento di commercializzazione
non conforme alle prescrizioni stabilite dall'articolo 62,  comma  2,
si applicala sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da
euro 2.000 a euro 12.000. 
  29. A chiunque commercializza piantine di piante ortive o materiali
di moltiplicazione di piante ortive al dettaglio, ad  un  consumatore
finale  non  professionista,   privi   delle   indicazioni   di   cui
all'articolo 62, comma 3, si applica la sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. 
  30. A chiunque non identifica i lotti e  le  partite  conformemente
all'articolo 63, commi 1 e 2, si applica la  sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. 
  31. Al fornitore che non appone le etichette secondo  le  modalita'
di cui all'articolo 79, comma 7, si applicala sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. 
  32. I Servizi fitosanitari delle regioni e delle province  autonome
sono competenti ad irrogare le sanzioni. 
  33. Per quanto non espressamente previsto dal presente  decreto  si
applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 
          Note all'art. 81: 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O.