Art. 81 Sanzioni amministrative 1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo. 2. A chiunque, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 9, fornisce indicazioni false in merito ai fatti in base ai quali la varieta' e' stata registrata si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000. 3. A chiunque omette di comunicare il ritiro o il rigetto della domanda di rilascio di privativa vegetale di cui all'articolo 14, comma 6, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000. 4. A chiunque produce o commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto senza essere iscritti al RUOP si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000. 5. Al fornitore registrato che non si rende personalmente disponibile, o non delega un'altra persona a mantenere i rapporti con il Servizio fitosanitario nazionale come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera a), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. 6. Al fornitore registrato che non procede alle ispezioni visive o agli accertamenti di cui all'articolo 17, comma 4, lettera b), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000. 7. Al fornitore registrato che non consente agli incaricati del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 17, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000. 8. Al fornitore registrato che non e' in possesso di una scheda descrittiva di ogni varieta', cosi' come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera d), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. 9. Al fornitore registrato che non predispone un appropriato piano di controllo dei punti critici, come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera e), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000. 10. Al fornitore registrato che non registra le informazioni del sistema di tracciabilita', come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera f), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. 11. Al fornitore registrato che non conserva le registrazioni relative alle attivita' svolte, come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera g), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. 12. Al fornitore registrato che non da' attuazione a tutte le misure prescritte dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera i), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000. 13. Al fornitore registrato che non garantisce l'identificabilita' dei lotti durante la produzione, come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera l), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. 14. Al fornitore registrato che non registra le operazioni commerciali come previsto dall'articolo 17, comma 5, e dall'articolo 18, comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. 15. A chiunque produce o commercializza piantine di piante ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive senza essere registrato nel RUOP, in base a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000. 16. A chiunque produce o commercializza piantine di piante ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive senza rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 18, comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. 17. Al fornitore, la cui attivita' rientra tra quelle previste dall'articolo 18, comma 4, che non mantiene la tracciabilita' delle operazioni relative alla commercializzazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. 18. A chiunque non tiene distinti materiali di moltiplicazione di categorie diverse, come previsto dall'articolo 20, comma 5, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. 19. Ai soggetti riconosciuti come Centri per la Conservazione per la Premoltiplicazione che non rispettano gli obblighi di cui all'articolo 22, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. 20. Ai soggetti riconosciuti come Centri per la Premoltiplicazione che non rispettano gli obblighi di cui all'articolo 35, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. 21. A chiunque produce o commercializza materiali di moltiplicazioni di piante da frutto o piante da frutto senza rispettare le condizioni per i materiali CAC previste dagli articoli 47 e 48 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000. 22. A chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto senza rispettare le condizioni di commercializzazione di cui all'articolo 56, commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000. 23. A chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto senza rispettare le condizioni di etichettatura di cui all'articolo 57, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000. 24. A chiunque commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive non conformi alle prescrizioni stabilite dall'articolo 62, comma 1, lettera a), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000. 25. A chiunque commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive, a eccezione delle sementi, prive del documento di commercializzazione conforme alle prescrizioni stabilite dall'articolo 62, comma 1, lettera b), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. 26. A chiunque commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive senza riferimento alla denominazione di una varieta' ufficialmente iscritta, come previsto dall'articolo 62, comma 1, lettera c), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000. 27. A chiunque produce o commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive utilizzando una denominazione di varieta' non conforme a quanto previsto dall'articolo 62, comma 1, lettera c), si applica con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000. 28. A chiunque commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive con documento di commercializzazione non conforme alle prescrizioni stabilite dall'articolo 62, comma 2, si applicala sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000. 29. A chiunque commercializza piantine di piante ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive al dettaglio, ad un consumatore finale non professionista, privi delle indicazioni di cui all'articolo 62, comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. 30. A chiunque non identifica i lotti e le partite conformemente all'articolo 63, commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. 31. Al fornitore che non appone le etichette secondo le modalita' di cui all'articolo 79, comma 7, si applicala sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. 32. I Servizi fitosanitari delle regioni e delle province autonome sono competenti ad irrogare le sanzioni. 33. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 81: - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.