Art. 82 
 
                               Tariffe 
 
  1.  Le  tariffe  dei  compensi  dovuti  per  gli  accertamenti  dei
requisiti  previsti  ai  fini  dell'iscrizione  delle  varieta'   nel
Registro di cui all'articolo 11, di quelli dovuti per  le  operazioni
di controllo e di certificazione dei materiali di  moltiplicazione  e
delle piante da frutto di cui agli articoli 19, 20, 23, 24,  27,  29,
31, 37, 43, 45, 54, di quelli dovuti per le operazioni  di  controllo
per la qualificazione volontaria di cui agli articoli 73, 75, 76, 77,
nonche' di quelli dovuti per la stampa e il rilascio delle  etichette
della  qualificazione  volontaria  di  cui  all'articolo   79,   sono
stabilite dal  Ministero,  in  misura  corrispondente  al  costo  del
servizio effettivo. 
  2. Le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni,  con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
del  presente  decreto,  sono  determinate   le   tariffe   per   gli
accertamenti dei requisiti previsti  ai  fini  dell'iscrizione  delle
varieta' e le relative modalita'  di  versamento  al  bilancio  dello
Stato, per la successiva riassegnazione, ai sensi  dell'articolo  30,
commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e finanze, ad apposito capitolo dello stato di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali per il finanziamento delle attivita' di iscrizione  di  cui
all'articolo 11. 
  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono  determinate  le  tariffe  e  le
relative modalita'  di  versamento  per  le  attivita'  di  ispezione
ufficiale di cui agli articoli 19, 20, 23, 24, 27, 29,  31,  37,  43,
45, 54, 73, 75, 76, 77 e per le attivita' di  stampa  e  di  rilascio
delle etichette della qualificazione volontaria di  cui  all'articolo
79, per il finanziamento delle predette attivita'. 
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede,  con  propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 82: 
              - Il testo dell'art. 30 della citata legge 24  dicembre
          2012, n. 234, cosi' recita: 
                «Art.  30  (Contenuti  della  legge  di   delegazione
          europea  e  della  legge  europea).  -  1.  La   legge   di
          delegazione europea e la legge europea, di cui all'art. 29,
          assicurano  il   periodico   adeguamento   dell'ordinamento
          nazionale all'ordinamento dell'Unione europea. 
                2.  La  legge  di  delegazione   europea,   al   fine
          dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, reca: 
                  a) disposizioni per il conferimento al  Governo  di
          delega  legislativa  volta  esclusivamente   all'attuazione
          delle  direttive  europee  e  delle  decisioni  quadro   da
          recepire nell'ordinamento  nazionale,  esclusa  ogni  altra
          disposizione di delegazione  legislativa  non  direttamente
          riconducibile  al  recepimento   degli   atti   legislativi
          europei; 
                  b) disposizioni per il conferimento al  Governo  di
          delega  legislativa,  diretta  a  modificare   o   abrogare
          disposizioni  statali  vigenti,  limitatamente   a   quanto
          indispensabile     per     garantire     la     conformita'
          dell'ordinamento nazionale ai pareri  motivati  indirizzati
          all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 258
          del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea  o  al
          dispositivo  di  sentenze  di  condanna  per  inadempimento
          emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea; 
                  c)  disposizioni  che  autorizzano  il  Governo   a
          recepire in via regolamentare le direttive, sulla  base  di
          quanto previsto dall'art. 35; 
                  d) delega legislativa al Governo per la  disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea, secondo quanto disposto dall'art. 33; 
                  e) delega legislativa al Governo limitata a  quanto
          necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non
          direttamente applicabili contenute in regolamenti europei; 
                  f) disposizioni che, nelle  materie  di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province   autonome,
          conferiscono delega al Governo per l'emanazione di  decreti
          legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
          disposizioni dell'Unione europea recepite dalle  regioni  e
          dalle province autonome; 
                  g)  disposizioni   che   individuano   i   principi
          fondamentali  nel  rispetto  dei  quali  le  regioni  e  le
          province  autonome   esercitano   la   propria   competenza
          normativa per recepire o per assicurare  l'applicazione  di
          atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'art. 117,
          terzo comma, della Costituzione; 
                  h) disposizioni che, nell'ambito  del  conferimento
          della delega legislativa per il recepimento o  l'attuazione
          degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il
          Governo a  emanare  testi  unici  per  il  riordino  e  per
          l'armonizzazione di  normative  di  settore,  nel  rispetto
          delle competenze delle regioni e delle province autonome; 
                  i) delega legislativa al Governo per l'adozione  di
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi dell'art. 31, commi 5 e 6. 
                3. La legge europea reca: 
                  a)  disposizioni  modificative  o   abrogative   di
          disposizioni statali vigenti in contrasto con gli  obblighi
          indicati all'art. 1; 
                  b)  disposizioni  modificative  o   abrogative   di
          disposizioni   statali   vigenti   oggetto   di   procedure
          d'infrazione  avviate   dalla   Commissione   europea   nei
          confronti della Repubblica italiana  o  di  sentenze  della
          Corte di giustizia dell'Unione europea; 
                  c) disposizioni necessarie per  dare  attuazione  o
          per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea; 
                  d) disposizioni occorrenti per dare  esecuzione  ai
          trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
          esterne dell'Unione europea; 
                  e) disposizioni emanate nell'esercizio  del  potere
          sostitutivo  di  cui  all'art.  117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
          limiti di cui all'art. 41, comma 1, della presente legge. 
                4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli  da
          eseguire   da   parte   di   uffici   pubblici,   ai   fini
          dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione  europea  di
          cui  alla  legge  di  delegazione  europea  per  l'anno  di
          riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
          sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio'  non
          risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea,
          secondo tariffe determinate sulla base del costo  effettivo
          del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo  sono
          predeterminate e pubbliche. 
                5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate  ai
          sensi del comma 4  sono  attribuite,  nei  limiti  previsti
          dalla  legislazione  vigente,  alle   amministrazioni   che
          effettuano  le  prestazioni   e   i   controlli,   mediante
          riassegnazione ai sensi del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».