ART. 61 
 
         (Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo) 
 
  1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 9-bis: 
      1) il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  "L'organo  di
governo  individua  un  soggetto  nell'ambito  delle  figure  apicali
dell'amministrazione o una unita'  organizzativa  cui  attribuire  il
potere sostitutivo in caso di inerzia."; 
      2)  al  terzo  periodo,  dopo  le  parole  "l'indicazione   del
soggetto" sono inserite le seguenti: "o dell'unita' organizzativa"; 
    b) il comma 9-ter e' sostituito  dal  seguente:  "9-ter.  Decorso
inutilmente il termine per la conclusione del procedimento  o  quello
superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unita' organizzativa
di cui al comma 9-bis, d'ufficio  o  su  richiesta  dell'interessato,
esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla meta' di
quello originariamente previsto, conclude il procedimento  attraverso
le strutture competenti o con la nomina di un commissario.".