ART. 62 
 
          (Modifiche alla disciplina del silenzio assenso) 
 
  1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma
2, e' inserito il seguente: "2-bis.  Nei  casi  in  cui  il  silenzio
dell'amministrazione equivale  a  provvedimento  di  accoglimento  ai
sensi del comma 1, fermi restando gli  effetti  comunque  intervenuti
del silenzio assenso, l'amministrazione e' tenuta, su  richiesta  del
privato, a rilasciare, in via telematica,  un'attestazione  circa  il
decorso dei termini  del  procedimento  e  pertanto  dell'intervenuto
accoglimento della domanda ai sensi del  presente  articolo.  Decorsi
inutilmente  dieci  giorni   dalla   richiesta,   l'attestazione   e'
sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.".