Art. 47 
 
  Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende 
 
  1. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Nel
caso in cui risultino applicate le misure previste dall'art.  94-bis,
il Tribunale valuta se adottare in loro sostituzione il provvedimento
di cui al comma 2 lett. b).).»; 
    b) al comma 6, secondo periodo, le parole «Il tribunale,  sentiti
il procuratore  distrettuale  competente  e»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «Il  tribunale,  sentiti   il   procuratore   distrettuale
competente, il prefetto  che  ha  adottato  l'informazione  antimafia
interdittiva nonche'»; 
    c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:  «7.  Il  provvedimento
che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o
il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo  sospende  il
termine di cui all'articolo 92, comma 2, nonche' gli effetti  di  cui
all'articolo  94.  Lo  stesso  provvedimento  e'   comunicato   dalla
cancelleria del tribunale al prefetto dove ha sede legale  l'impresa,
ai fini dell'aggiornamento della banca  dati  nazionale  unica  della
documentazione antimafia di cui all'articolo 96, ed e' valutato anche
ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis nei
successivi cinque anni.».