Art. 47
Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende
1. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel
caso in cui risultino applicate le misure previste dall'art. 94-bis,
il Tribunale valuta se adottare in loro sostituzione il provvedimento
di cui al comma 2 lett. b).).»;
b) al comma 6, secondo periodo, le parole «Il tribunale, sentiti
il procuratore distrettuale competente e» sono sostituite dalle
seguenti: «Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale
competente, il prefetto che ha adottato l'informazione antimafia
interdittiva nonche'»;
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Il provvedimento
che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o
il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il
termine di cui all'articolo 92, comma 2, nonche' gli effetti di cui
all'articolo 94. Lo stesso provvedimento e' comunicato dalla
cancelleria del tribunale al prefetto dove ha sede legale l'impresa,
ai fini dell'aggiornamento della banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia di cui all'articolo 96, ed e' valutato anche
ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis nei
successivi cinque anni.».