Art. 48
Contraddittorio nel procedimento di rilascio dell'interdittiva
antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 92:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Procedimento di
rilascio delle informazioni antimafia»;
2) il comma 2-bis e' sostituito dai seguenti:
«2-bis. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti
delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i
presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva
ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui
all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di
celerita' del procedimento, ne da' tempestiva comunicazione al
soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei
tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione e'
assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare
osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonche'
per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalita'
previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono
formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi
informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare
procedimenti amministrativi o attivita' processuali in corso, ovvero
l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle
infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con
decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui
all'articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si
conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta
comunicazione.
2-ter. Al termine della procedura in contraddittorio di cui
al comma 2-bis, il prefetto, ove non proceda al rilascio
dell'informazione antimafia liberatoria:
a) dispone l'applicazione delle misure di cui all'articolo
94-bis, dandone comunicazione, entro cinque giorni, all'interessato
secondo le modalita' stabilite dall'articolo 76, comma 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli elementi sintomatici
dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a
situazioni di agevolazione occasionale;
b) adotta l'informazione antimafia interdittiva, procedendo
alla comunicazione all'interessato entro il termine e con le
modalita' di cui alla lettera a), nel caso di sussistenza di
tentativi di infiltrazione mafiosa. Il prefetto, adottata
l'informazione antimafia interdittiva ai sensi della presente
lettera, verifica altresi' la sussistenza dei presupposti per
l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso positivo, ne informa
tempestivamente il Presidente dell'Autorita' nazionale
anticorruzione.
2-quater. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di
cui al comma 2-bis e la conclusione della procedura in
contraddittorio, il cambiamento di sede, di denominazione, della
ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di
amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi
sociali, della rappresentanza legale della societa' nonche' della
titolarita' delle imprese individuali ovvero delle quote societarie,
il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi
variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e
patrimoniale delle societa' e imprese interessate dai tentativi di
infiltrazione mafiosa, possono essere oggetto di valutazione ai fini
dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia.»;
b) all'articolo 93, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Il prefetto competente all'adozione dell'informazione,
sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite nel
corso dell'accesso, puo' invitare in sede di audizione personale i
soggetti interessati a produrre ogni informazione ritenuta utile,
anche allegando elementi documentali, qualora non ricorrano
particolari esigenze di celerita' del procedimento ovvero esigenze di
tutela di informazioni che, se disvelate, sono suscettibili di
pregiudicare procedimenti amministrativi o attivita' processuali in
corso, ovvero l'esito di altri procedimenti amministrativi
finalizzati alla prevenzione delle infiltrazione mafiose.».