Art. 48 
 
Contraddittorio  nel  procedimento  di   rilascio   dell'interdittiva
                              antimafia 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 92: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Procedimento  di
rilascio delle informazioni antimafia»; 
      2) il comma 2-bis e' sostituito dai seguenti: 
        «2-bis. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli  esiti
delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti  i
presupposti per l'adozione dell'informazione  antimafia  interdittiva
ovvero  per  procedere   all'applicazione   delle   misure   di   cui
all'articolo  94-bis,  e  non  ricorrano  particolari   esigenze   di
celerita'  del  procedimento,  ne  da'  tempestiva  comunicazione  al
soggetto  interessato,  indicando  gli   elementi   sintomatici   dei
tentativi  di  infiltrazione  mafiosa.  Con  tale  comunicazione   e'
assegnato un termine non superiore  a  venti  giorni  per  presentare
osservazioni scritte, eventualmente corredate da  documenti,  nonche'
per  richiedere  l'audizione,  da  effettuare  secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non  possono
formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi
informativi  il  cui   disvelamento   sia   idoneo   a   pregiudicare
procedimenti amministrativi o attivita' processuali in corso,  ovvero
l'esito di altri  accertamenti  finalizzati  alla  prevenzione  delle
infiltrazioni  mafiose.  La  predetta  comunicazione  sospende,   con
decorrenza  dalla  relativa  data  di  invio,  il  termine   di   cui
all'articolo  92,  comma  2.  La  procedura  del  contraddittorio  si
conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta
comunicazione. 
        2-ter. Al termine della procedura in contraddittorio  di  cui
al  comma  2-bis,  il  prefetto,  ove   non   proceda   al   rilascio
dell'informazione antimafia liberatoria: 
          a) dispone l'applicazione delle misure di cui  all'articolo
94-bis, dandone comunicazione, entro cinque  giorni,  all'interessato
secondo le modalita' stabilite dall'articolo 76, comma 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli  elementi  sintomatici
dei  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa  siano   riconducibili   a
situazioni di agevolazione occasionale; 
          b) adotta l'informazione antimafia interdittiva, procedendo
alla  comunicazione  all'interessato  entro  il  termine  e  con   le
modalita' di  cui  alla  lettera  a),  nel  caso  di  sussistenza  di
tentativi   di   infiltrazione   mafiosa.   Il   prefetto,   adottata
l'informazione  antimafia  interdittiva  ai  sensi   della   presente
lettera,  verifica  altresi'  la  sussistenza  dei  presupposti   per
l'applicazione delle misure di cui all'articolo  32,  comma  10,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso  positivo,  ne  informa
tempestivamente    il     Presidente     dell'Autorita'     nazionale
anticorruzione. 
        2-quater. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di
cui  al  comma  2-bis   e   la   conclusione   della   procedura   in
contraddittorio, il cambiamento  di  sede,  di  denominazione,  della
ragione o dell'oggetto sociale, della composizione  degli  organi  di
amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli  organi
sociali, della rappresentanza legale  della  societa'  nonche'  della
titolarita' delle imprese individuali ovvero delle quote  societarie,
il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque  qualsiasi
variazione  dell'assetto   sociale,   organizzativo,   gestionale   e
patrimoniale delle societa' e imprese interessate  dai  tentativi  di
infiltrazione mafiosa, possono essere oggetto di valutazione ai  fini
dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia.»; 
    b) all'articolo 93, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7.  Il  prefetto  competente  all'adozione  dell'informazione,
sulla base della documentazione e delle  informazioni  acquisite  nel
corso dell'accesso, puo' invitare in sede di  audizione  personale  i
soggetti interessati a produrre  ogni  informazione  ritenuta  utile,
anche  allegando  elementi   documentali,   qualora   non   ricorrano
particolari esigenze di celerita' del procedimento ovvero esigenze di
tutela di  informazioni  che,  se  disvelate,  sono  suscettibili  di
pregiudicare procedimenti amministrativi o attivita'  processuali  in
corso,  ovvero   l'esito   di   altri   procedimenti   amministrativi
finalizzati alla prevenzione delle infiltrazione mafiose.».