ART. 46 
 
                        (Garanzie di origine) 
 
  1. La garanzia di origine ha il solo scopo di dimostrare ai clienti
finali  la  quantita'  di  energia  da  fonti  rinnovabili  nel   mix
energetico di un fornitore  di  energia  nonche'  quella  fornita  ai
consumatori  in  base  a  contratti  di  energia  prodotta  da  fonti
rinnovabili. 
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  il   GSE   provvede
all'emissione,  alla  gestione  del  registro,  al  trasferimento   e
all'annullamento elettronico delle garanzie di origine e assicura che
le stesse siano precise, affidabili, a prova di frode e conformi alla
norma CEN - EN 16325. Ogni garanzia di  origine  corrisponde  ad  una
quantita' standard di 1 MWh prodotto da fonti  rinnovabili  e  indica
almeno: 
    a) se riguarda: 
      1) l'energia elettrica; 
      2) il gas, incluso il biometano; 
      3) l'idrogeno; 
      4) i prodotti usati per il riscaldamento o il raffrescamento; 
    b) la fonte energetica utilizzata per produrre l'energia; 
    c) la data di inizio e di fine della produzione; 
    d)  la  denominazione,  l'ubicazione,  il  tipo  e   la   potenza
dell'impianto di produzione; 
    e)  se  l'impianto  ha  beneficiato   di   regimi   di   sostegno
all'investimento e se l'unita' energetica ha beneficiato di regimi di
sostegno; 
    f) la data di entrata in esercizio dell'impianto; 
    g) la data di rilascio. 
  3. Per le garanzie d'origine provenienti  da  impianti  di  potenza
inferiore a 50 kW possono essere indicate informazioni  semplificate.
Le garanzie di origine contengono  altresi'  l'informazione  rispetto
all'impiego della produzione di energia da fonti rinnovabili e,  piu'
in particolare, se la stessa e' immessa in una rete, ivi  incluse  le
reti di teleriscaldamento, o se contestualmente autoconsumata. 
  4. Per ogni unita' di energia prodotta non puo'  essere  rilasciata
piu' di una garanzia di origine e la  stessa  unita'  di  energia  da
fonti rinnovabili e' tenuta in  considerazione  una  sola  volta.  Le
garanzie di origine sono valide  per  dodici  mesi  dalla  produzione
della relativa unita' energetica e, se non annullate, scadono al piu'
tardi decorsi diciotto mesi. In tal  caso,  le  garanzie  di  origine
scadute sono conteggiate nell'ambito  della  determinazione  del  mix
energetico residuale nazionale. 
  5. La garanzia di origine e' rilasciata al produttore di energia da
fonti rinnovabili, ad eccezione  dei  casi  in  cui  tale  produttore
riceve  un  sostegno  economico  nell'ambito  di  un  meccanismo   di
incentivazione che non  tiene  conto  del  valore  di  mercato  della
garanzia  di  origine.  In  ogni  caso  la  garanzia  di  origine  e'
riconosciuta al produttore quando: 
    a) il sostegno economico e' concesso mediante  una  procedura  di
gara o un sistema di titoli negoziabili; o 
    b) il valore di mercato delle garanzie di  origine  e'  preso  in
considerazione nella determinazione del livello di sostegno economico
nell'ambito dei meccanismi di incentivazione. 
  6. In attuazione del principio di cui al comma 5: 
    a) nei casi in cui il produttore  riceva  un  sostegno  economico
nell'ambito di un meccanismo di incentivazione che prevede il  ritiro
dell'energia elettrica da parte  del  GSE  e,  conseguentemente,  che
l'energia elettrica prodotta non sia piu'  nella  disponibilita'  del
medesimo  produttore,  le  garanzie  di   origine   sono   emesse   e
contestualmente  trasferite  a  titolo  gratuito  al  GSE  e  vengono
considerate nella disponibilita'  di  quest'ultimo  che  provvede  ad
assegnarle mediante procedure concorrenziali; 
    b) in relazione alle disposizioni relative all'integrazione della
produzione di biometano nella rete del gas in attuazione delle misure
previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il GSE rilascia
le garanzie di origine al produttore, ovvero  le  valorizza  per  suo
conto  nel  caso  in  cui  il   produttore   opti   per   il   ritiro
onnicomprensivo del biometano immesso in rete; 
    c) con riferimento, agli  impianti  di  produzione  di  biometano
incentivati ai sensi decreto del Ministero dello sviluppo economico 2
marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale,  del
19 marzo  2018,  n.  65,  le  garanzie  di  origine  sono  emesse  al
produttore e contestualmente trasferite a titolo gratuito  al  GSE  e
vengono considerate nella disponibilita' di quest'ultimo che provvede
ad assegnarle mediante procedure concorrenziali definite in  analogia
alle disposizioni vigenti per il settore elettrico; 
    d) in relazione alla produzione di energia da  fonti  rinnovabili
per il riscaldamento o il raffrescamento il GSE rilascia le  garanzie
di origine al produttore in coerenza con le disposizioni di cui comma
5, anche in relazione alla produzione da fonti rinnovabili realizzata
da interventi  che  beneficiano  dei  certificati  bianchi.  Per  gli
impianti  riconosciuti  come  operanti  in  cogenerazione   ad   alto
rendimento che beneficiano del  riconoscimento  dei  premi  stabiliti
all'articolo 8, comma 8, del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 6 luglio 2012, recante  "Attuazione  dell'articolo  24  del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della
produzione di energia  elettrica  da  impianti  a  fonti  rinnovabili
diversi dai fotovoltaici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159
del 10 luglio 2012, le garanzie di origine sono emesse al  produttore
e contestualmente trasferite a  titolo  gratuito  al  GSE  e  vengono
considerate nella disponibilita'  di  quest'ultimo  che  provvede  ad
assegnarle mediante procedure  concorrenziali  definite  in  analogia
alle disposizioni vigenti per il settore elettrico.  Nell'ambito  del
provvedimento  di  cui  all'articolo  10  possono  essere   stabilite
dimensioni di impianto e condizioni per il rilascio della garanzia di
origine al produttore. 
  7. I produttori possono valorizzare economicamente le  garanzie  di
origine  all'interno  della  piattaforma  di  scambio  organizzata  e
gestita dal GME di cui all'articolo  5  del  decreto  legislativo  16
marzo 1999, n. 79. 
  8. In relazione alla  produzione  di  energia  elettrica  da  fonti
rinnovabili, la  garanzia  di  origine  puo'  essere  rilasciata,  su
indicazione del produttore, direttamente all'acquirente che  acquista
l'energia  nell'ambito  di  accordi  di  compravendita   di   energia
elettrica da fonti rinnovabili  di  lungo  termine.  Se  l'acquirente
coincide con un consumatore finale di energia elettrica, la  garanzia
di origine e' immediatamente annullata a seguito del rilascio. 
  >9. In conformita' alle previsioni  di  cui  ai  precedenti  commi,
secondo modalita' definite con decreto del Ministro della transizione
ecologica, su proposta dell'ARERA, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono: 
    a) definite le modalita' di attuazione del  presente  articolo  e
aggiornate le modalita' di rilascio,  riconoscimento  e  annullamento
della garanzia di  origine  da  fonti  rinnovabili  nonche'  le  loro
modalita' di utilizzo da parte dei fornitori di  energia  nell'ambito
dell'energia fornita ai consumatori in base a contratti conclusi  con
riferimento al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili; 
    b) definite modalita' per l'utilizzo dei proventi derivanti dalla
vendita, da parte del GSE, delle garanzie di  origine  nella  propria
disponibilita', anche prevedendo  un  versamento  alla  Cassa  per  i
servizi energetici e  ambientali  ai  fini  di  una  riduzione  delle
componenti tariffarie  che  alimentano  i  rispettivi  meccanismi  di
incentivazione; 
    c)  definite  le  modalita'  con  le  quali  e'   verificata   la
precisione, affidabilita' o autenticita' delle  garanzie  di  origine
rilasciate da altri Stati Membri, prevedendo che, in caso di  rifiuto
nel riconoscimento, tale rifiuto sia tempestivamente notificato  alla
Commissione europea. 
  10. A decorrere dalla data di entrata in vigore  del  provvedimento
di cui al comma 1 e' abrogato l'articolo 34 del  decreto  legislativo
n. 28 del 2011. 
 
          Note all'art. 46: 
              - Il decreto del Ministero dello sviluppo economico del
          2 marzo 2018, e' riportato nelle note all'art. 11. 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 8, del decreto
          del  Ministro  dello  sviluppo  economico  6  luglio   2012
          (Attuazione dell'art. 24 del decreto  legislativo  3  marzo
          2011, n. 28, recante  incentivazione  della  produzione  di
          energia elettrica da impianti a fonti  rinnovabili  diversi
          dai fotovoltaici) pubblicato nella G.U.R.I. 10 luglio 2012,
          n. 159: 
                «Art. 8 (Disposizioni  specifiche  per  gli  impianti
          alimentati da biomassa, biogas, e bioliquidi  sostenibili).
          - 1. Per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili,
          l'accesso  ai  meccanismi  di  incentivazione  di  cui   al
          presente decreto e' subordinato al rispetto e alla verifica
          dei  criteri  di  sostenibilita',  da  effettuarsi  con  le
          modalita' di cui all' articolo 38 del  decreto  legislativo
          n. 28 del 2011. 
                2.   Restano   ferme   la   funzione   di   controllo
          dell'amministrazione  pubblica  competente   sull'effettiva
          tipologia di rifiuti, biomasse o  biogas  di  alimentazione
          dell'impianto e la funzione di segnalazione al GSE ai sensi
          dell'articolo 42, commi 2 e 4, del decreto  legislativo  n.
          28 del 2011. 
                3. Ai soli  fini  della  verifica  del  possesso  dei
          requisiti per l'accesso ai meccanismi incentivanti  di  cui
          al presente decreto, qualora venga utilizzata materia prima
          classificata  come  rifiuto,  il  produttore   di   energia
          elettrica e' tenuto a fornire al GSE, qualora richiesto dal
          GSE,  le  informazioni  derivanti  dall'applicazione  dell'
          articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006  e
          successive  modificazioni,  e   ogni   ulteriore   elemento
          necessario per verificare la natura dei rifiuti utilizzati. 
                4. Per gli impianti alimentati a biomasse e a biogas,
          al  fine  di  determinare  la   tariffa   incentivante   di
          riferimento,  il  GSE  identifica,  sulla  base  di  quanto
          riportato   nell'autorizzazione    alla    costruzione    e
          all'esercizio dell'impianto e dichiarato dal produttore con
          le modalita' di cui in allegato 3, da quali delle tipologie
          di seguito elencate e' alimentato l'impianto: 
                  a) prodotti di origine biologica; 
                  b) sottoprodotti di origine biologica di  cui  alla
          Tabella 1-A; 
                  c) rifiuti per i quali la  frazione  biodegradabile
          e' determinata forfettariamente con  le  modalita'  di  cui
          all'Allegato 2; 
                  d)   rifiuti   non    provenienti    da    raccolta
          differenziata diversi dalla lettera c). 
                5. Nei casi in cui l'autorizzazione di cui al comma 4
          non  indichi  in  modo  esplicito  che   l'impianto   viene
          alimentato da una sola delle tipologie ivi indicate, il GSE
          procede all'individuazione della  tariffa  incentivante  di
          riferimento secondo le modalita' di seguito indicate: 
                  a) nel caso in  cui  l'autorizzazione  preveda  che
          l'impianto possa  utilizzare  piu'  di  una  tipologia  fra
          quelle di cui al comma 4, attribuisce all'intera produzione
          la  tariffa  incentivante  di  minor  valore   fra   quelle
          riferibili alle tipologie utilizzate; 
                  b) nel  caso  in  cui  l'autorizzazione  non  rechi
          esplicita   indicazione   delle   tipologie   di   biomasse
          utilizzate, attribuisce la tariffa  incentivante  di  minor
          valore   fra   quelle   delle   possibili   tipologie    di
          alimentazione dell'impianto; 
                  c) per i soli  impianti  a  biomasse  e  biogas  di
          potenza non superiore a  1  MW  e  nel  solo  caso  in  cui
          dall'autorizzazione risulti che per l'alimentazione vengono
          utilizzate biomasse della tipologia di cui alla lettera  b)
          del comma 4, congiuntamente  a  biomasse  rientranti  nella
          tipologia di cui alla lettera a), con  una  percentuale  di
          queste  ultime  non  superiore  al  30%  in  peso,  il  GSE
          attribuisce all'intera produzione la  tariffa  incentivante
          di cui alla lettera b) del medesimo comma 4. 
                6. Alla  tariffa  di  riferimento  per  gli  impianti
          alimentati da biomasse di cui al comma 4, lettere a) e  b),
          di potenza non inferiore a 1 MW e  non  superiore  a  5  MW
          ovvero di potenza superiore a 1 MW per impianti oggetto  di
          intervento di  rifacimento,  qualora  siano  rispettate  le
          condizioni di seguito riportate, possono essere aggiunti  e
          tra loro cumulati i premi di seguito indicati: 
                  a) l'esercizio  degli  impianti  da'  luogo  a  una
          riduzione delle emissioni di gas a effetto  serra  rispetto
          ai valori obiettivo indicati nel decreto di cui al comma 9:
          10 euro/MWh 
                  b) gli impianti  sono  alimentati  da  biomasse  da
          filiera ricomprese fra le  tipologie  indicate  in  Tabella
          1-B: 20 euro/MWh. 
                7. Alla  tariffa  di  riferimento  per  gli  impianti
          alimentati da biomasse di cui al comma 4, lettere a) e  b),
          di qualsiasi potenza, anche oggetto di rifacimento,  spetta
          un  incremento  di  30  euro/MWh   qualora   gli   impianti
          soddisfino i requisiti di emissione  in  atmosfera  di  cui
          all' Allegato 5. 
                8. Alla tariffa di riferimento  per  gli  impianti  a
          biomasse,  biogas  e  bioliquidi  sostenibili  operanti  in
          cogenerazione ad alto rendimento, spetta  un  premio  cosi'
          differenziato: 
                  a)  40  euro/MWh,  per  impianti  alimentati  dalle
          tipologie di cui al comma 4, lettera a),  e  da  bioliquidi
          sostenibili; 
                  b) 40 euro/MWh, per impianti a biomasse di  cui  al
          comma 4, lettera  b),  qualora  il  calore  cogenerato  sia
          utilizzato per teleriscaldamento; 
                  c) 10 euro/MWh per gli altri impianti. 
                9.  Entro  90  giorni  dall'entrata  in  vigore   del
          presente  decreto  l'ENEA  in  accordo  con   il   Comitato
          Termotecnico Italiano  (CTI)  provvede  a  predisporre  una
          procedura per il calcolo dell'impatto  dei  gas  a  effetto
          serra conseguente all'utilizzo di biomasse in  impianti  di
          produzione di energia elettrica,  tenuto  conto  di  quanto
          previsto dalla  UNI/TS  11435,  dalla  comunicazione  della
          Commissione europea COM(2010)11 del 25 febbraio 2010  e  in
          linea con quanto previsto per i bioliquidi sostenibili  dal
          decreto legislativo  21  marzo  2005,  n.  66,  cosi'  come
          integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55.  Con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello
          sviluppo  economico  e  con  il  Ministro  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali e'  approvata  la  suddetta
          procedura e sono stabiliti, ai fini di quanto  previsto  al
          comma 11, i valori obiettivo di riduzione  delle  emissioni
          di gas ad effetto serra, nonche' le modalita' con le  quali
          e' verificato e comunicato al GSE il rispetto dei  suddetti
          valori. 
                10. Ai fini di quanto disposto al presente  articolo,
          la verifica dei requisiti di provenienza  e  tracciabilita'
          della materia prima, da effettuarsi ai sensi  dell'articolo
          42, comma 2, del decreto legislativo n.  28  del  2011,  e'
          eseguita dal Ministero delle politiche agricole  alimentari
          e  forestali,  avvalendosi  di  AGEA.  Per   gli   impianti
          alimentati da biomasse e biogas con le modalita' di cui  al
          comma 5, lettera c), il Ministero delle politiche  agricole
          alimentari e forestali, avvalendosi di AGEA, predispone una
          procedura semplificata, che preveda comunque  la  verifica,
          con  riferimento  all'anno  solare,  delle   quantita'   di
          prodotto e sottoprodotto impiegate  dal  produttore,  anche
          tramite l'effettuazione di controlli a campione.  Con  tale
          procedura vengono definiti anche le modalita' dei controlli
          in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari  e
          forestali ai sensi del presente  articolo  e  dell'articolo
          26, e il relativo costo, a carico dei produttori elettrici. 
                11. In riferimento ai premi di cui ai commi 6 e 7, il
          GSE eroga l'incentivo minimo spettante  e  corrisponde  gli
          incrementi   previsti   a   conguaglio,   a   seguito    di
          comunicazione di  esito  positivo  dei  controlli  e  delle
          verifiche  effettuate  dai  soggetti  e  con  le  modalita'
          indicate ai commi 9 e 10, primo periodo, e al comma 12. 
                12.  Ai  fini  dell'accesso  al  premio  per  ridotte
          emissioni in atmosfera di cui al comma 7 e all'allegato  5,
          con uno dei decreti previsti dall' articolo 281,  comma  5,
          del decreto  legislativo  n.  152  del  2006  e  successive
          modifiche e integrazioni sono stabilite le modalita' con le
          quali le competenti Agenzie regionali e provinciali per  la
          protezione dell'ambiente verificano e comunicano al GSE  il
          rispetto delle condizioni per l'accesso al suddetto premio,
          nonche'  il  relativo  costo,  a  carico   dei   produttori
          elettrici. Nell'ambito di tale provvedimento  sono  inoltre
          stabilite le caratteristiche e le  prestazioni  minime  del
          Sistema di Analisi di Emissioni (SAE) di  cui  al  punto  4
          dell'allegato 5. 
                13. Il GSE eroga il premio di  cui  al  comma  8,  da
          applicare alla  sola  produzione  netta  riconosciuta  come
          energia elettrica cogenerata, con periodicita'  compatibile
          con la verifica, da parte  del  GSE  stesso,  del  rispetto
          delle condizioni stabilite dal decreto del  Ministro  dello
          sviluppo economico 4 agosto 2011.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5  del  citato  decreto
          legislativo n. 79 del 1999: 
                «Art. 5 (Funzioni di gestore del mercato).  -  1.  La
          gestione economica del mercato elettrico e' affidata ad  un
          gestore del mercato. Il gestore del mercato e' una societa'
          per  azioni,  costituita  dal   gestore   della   rete   di
          trasmissione  nazionale  entro  nove  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. Esso  organizza  il
          mercato stesso secondo criteri di neutralita', trasparenza,
          obiettivita',  nonche'  di  concorrenza   tra   produttori,
          assicurando altresi' la gestione economica  di  un'adeguata
          disponibilita' della riserva di potenza. La disciplina  del
          mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un  anno
          dalla data della propria  costituzione,  e'  approvata  con
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato,   sentita   l'Autorita'   per   l'energia
          elettrica e il gas.  Essa,  in  particolare,  prevede,  nel
          rispetto dei predetti criteri, i compiti  del  gestore  del
          mercato  in  ordine  al  bilanciamento  della   domanda   e
          dell'offerta e gli obblighi di produttori e importatori  di
          energia elettrica che non si avvalgono di  quanto  disposto
          dall'articolo 6. 
                2. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto si applica il dispacciamento passante. Entro il  1°
          gennaio 2001 l'ordine di entrata in funzione  delle  unita'
          di produzione di energia  elettrica  nonche'  la  selezione
          degli impianti di riserva e di tutti  i  servizi  ausiliari
          offerti e' determinato, salvo quanto previsto dall'articolo
          11, secondo il dispacciamento di  merito  economico.  Dalla
          data in cui questo viene applicato, il gestore del  mercato
          assume la gestione delle offerte di acquisto e  di  vendita
          dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi. 
                3. L'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas  e'
          competente, ai  sensi  dell'articolo  20,  comma  4,  della
          direttiva 96/92/CE, anche per le controversie in materia di
          accesso  alle  reti  di  interconnessione  e  di  contratti
          d'importazione ed esportazione.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 34 del  citato  decreto
          legislativo n. 28 del 2011: 
                «Art.  34  (Garanzia  di  origine   dell'elettricita'
          prodotta da fonti  rinnovabili).  -  1.  Con  le  modalita'
          previste dall'articolo 1, comma  5,  del  decreto-legge  18
          giugno 2007, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2007, n. 125, sono aggiornate  le  modalita'
          di rilascio, riconoscimento e utilizzo  della  garanzia  di
          origine   dell'elettricita'   da   fonti   rinnovabili   in
          conformita'  alle  disposizioni  dell'articolo   15   della
          direttiva 2009/28/CE. 
                2. La garanzia di  origine  di  cui  al  comma  1  ha
          esclusivamente lo  scopo  di  consentire  ai  fornitori  di
          energia elettrica di provare ai clienti finali la  quota  o
          la quantita' di energia da fonti  rinnovabili  nel  proprio
          mix energetico. 
                3. Il rilascio, il riconoscimento o l'utilizzo  della
          garanzia di origine di cui al comma 1 non ha alcun  rilievo
          ai fini: 
                  a) del riconoscimento dei  meccanismi  di  sostegno
          per  la  produzione   di   energia   elettrica   da   fonti
          rinnovabili; 
                  b) del riconoscimento della  provenienza  da  fonti
          rinnovabili dell'elettricita' munita di garanzia di origine
          ai fini dell'applicazione dei meccanismi di sostegno; 
                  c)  dell'utilizzo  di  trasferimenti  statistici  e
          progetti comuni; 
                  d) della determinazione del grado di raggiungimento
          degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili. 
                4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo  a
          quello di entrata in vigore del decreto di cui al comma  1,
          i  fornitori  di  energia  elettrica   possono   utilizzare
          esclusivamente la garanzia di origine di  cui  al  medesimo
          comma 1 per  provare  ai  clienti  finali  la  quota  o  la
          quantita' di energia da fonti rinnovabili nel  proprio  mix
          energetico. A decorrere dalla  medesima  data  e'  abrogato
          l'articolo 11 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,  n.
          387.».