ART. 46
(Garanzie di origine)
1. La garanzia di origine ha il solo scopo di dimostrare ai clienti
finali la quantita' di energia da fonti rinnovabili nel mix
energetico di un fornitore di energia nonche' quella fornita ai
consumatori in base a contratti di energia prodotta da fonti
rinnovabili.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE provvede
all'emissione, alla gestione del registro, al trasferimento e
all'annullamento elettronico delle garanzie di origine e assicura che
le stesse siano precise, affidabili, a prova di frode e conformi alla
norma CEN - EN 16325. Ogni garanzia di origine corrisponde ad una
quantita' standard di 1 MWh prodotto da fonti rinnovabili e indica
almeno:
a) se riguarda:
1) l'energia elettrica;
2) il gas, incluso il biometano;
3) l'idrogeno;
4) i prodotti usati per il riscaldamento o il raffrescamento;
b) la fonte energetica utilizzata per produrre l'energia;
c) la data di inizio e di fine della produzione;
d) la denominazione, l'ubicazione, il tipo e la potenza
dell'impianto di produzione;
e) se l'impianto ha beneficiato di regimi di sostegno
all'investimento e se l'unita' energetica ha beneficiato di regimi di
sostegno;
f) la data di entrata in esercizio dell'impianto;
g) la data di rilascio.
3. Per le garanzie d'origine provenienti da impianti di potenza
inferiore a 50 kW possono essere indicate informazioni semplificate.
Le garanzie di origine contengono altresi' l'informazione rispetto
all'impiego della produzione di energia da fonti rinnovabili e, piu'
in particolare, se la stessa e' immessa in una rete, ivi incluse le
reti di teleriscaldamento, o se contestualmente autoconsumata.
4. Per ogni unita' di energia prodotta non puo' essere rilasciata
piu' di una garanzia di origine e la stessa unita' di energia da
fonti rinnovabili e' tenuta in considerazione una sola volta. Le
garanzie di origine sono valide per dodici mesi dalla produzione
della relativa unita' energetica e, se non annullate, scadono al piu'
tardi decorsi diciotto mesi. In tal caso, le garanzie di origine
scadute sono conteggiate nell'ambito della determinazione del mix
energetico residuale nazionale.
5. La garanzia di origine e' rilasciata al produttore di energia da
fonti rinnovabili, ad eccezione dei casi in cui tale produttore
riceve un sostegno economico nell'ambito di un meccanismo di
incentivazione che non tiene conto del valore di mercato della
garanzia di origine. In ogni caso la garanzia di origine e'
riconosciuta al produttore quando:
a) il sostegno economico e' concesso mediante una procedura di
gara o un sistema di titoli negoziabili; o
b) il valore di mercato delle garanzie di origine e' preso in
considerazione nella determinazione del livello di sostegno economico
nell'ambito dei meccanismi di incentivazione.
6. In attuazione del principio di cui al comma 5:
a) nei casi in cui il produttore riceva un sostegno economico
nell'ambito di un meccanismo di incentivazione che prevede il ritiro
dell'energia elettrica da parte del GSE e, conseguentemente, che
l'energia elettrica prodotta non sia piu' nella disponibilita' del
medesimo produttore, le garanzie di origine sono emesse e
contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE e vengono
considerate nella disponibilita' di quest'ultimo che provvede ad
assegnarle mediante procedure concorrenziali;
b) in relazione alle disposizioni relative all'integrazione della
produzione di biometano nella rete del gas in attuazione delle misure
previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il GSE rilascia
le garanzie di origine al produttore, ovvero le valorizza per suo
conto nel caso in cui il produttore opti per il ritiro
onnicomprensivo del biometano immesso in rete;
c) con riferimento, agli impianti di produzione di biometano
incentivati ai sensi decreto del Ministero dello sviluppo economico 2
marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del
19 marzo 2018, n. 65, le garanzie di origine sono emesse al
produttore e contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE e
vengono considerate nella disponibilita' di quest'ultimo che provvede
ad assegnarle mediante procedure concorrenziali definite in analogia
alle disposizioni vigenti per il settore elettrico;
d) in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili
per il riscaldamento o il raffrescamento il GSE rilascia le garanzie
di origine al produttore in coerenza con le disposizioni di cui comma
5, anche in relazione alla produzione da fonti rinnovabili realizzata
da interventi che beneficiano dei certificati bianchi. Per gli
impianti riconosciuti come operanti in cogenerazione ad alto
rendimento che beneficiano del riconoscimento dei premi stabiliti
all'articolo 8, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 6 luglio 2012, recante "Attuazione dell'articolo 24 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della
produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili
diversi dai fotovoltaici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159
del 10 luglio 2012, le garanzie di origine sono emesse al produttore
e contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE e vengono
considerate nella disponibilita' di quest'ultimo che provvede ad
assegnarle mediante procedure concorrenziali definite in analogia
alle disposizioni vigenti per il settore elettrico. Nell'ambito del
provvedimento di cui all'articolo 10 possono essere stabilite
dimensioni di impianto e condizioni per il rilascio della garanzia di
origine al produttore.
7. I produttori possono valorizzare economicamente le garanzie di
origine all'interno della piattaforma di scambio organizzata e
gestita dal GME di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79.
8. In relazione alla produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, la garanzia di origine puo' essere rilasciata, su
indicazione del produttore, direttamente all'acquirente che acquista
l'energia nell'ambito di accordi di compravendita di energia
elettrica da fonti rinnovabili di lungo termine. Se l'acquirente
coincide con un consumatore finale di energia elettrica, la garanzia
di origine e' immediatamente annullata a seguito del rilascio.
>9. In conformita' alle previsioni di cui ai precedenti commi,
secondo modalita' definite con decreto del Ministro della transizione
ecologica, su proposta dell'ARERA, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono:
a) definite le modalita' di attuazione del presente articolo e
aggiornate le modalita' di rilascio, riconoscimento e annullamento
della garanzia di origine da fonti rinnovabili nonche' le loro
modalita' di utilizzo da parte dei fornitori di energia nell'ambito
dell'energia fornita ai consumatori in base a contratti conclusi con
riferimento al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili;
b) definite modalita' per l'utilizzo dei proventi derivanti dalla
vendita, da parte del GSE, delle garanzie di origine nella propria
disponibilita', anche prevedendo un versamento alla Cassa per i
servizi energetici e ambientali ai fini di una riduzione delle
componenti tariffarie che alimentano i rispettivi meccanismi di
incentivazione;
c) definite le modalita' con le quali e' verificata la
precisione, affidabilita' o autenticita' delle garanzie di origine
rilasciate da altri Stati Membri, prevedendo che, in caso di rifiuto
nel riconoscimento, tale rifiuto sia tempestivamente notificato alla
Commissione europea.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento
di cui al comma 1 e' abrogato l'articolo 34 del decreto legislativo
n. 28 del 2011.
Note all'art. 46:
- Il decreto del Ministero dello sviluppo economico del
2 marzo 2018, e' riportato nelle note all'art. 11.
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 8, del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012
(Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di
energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi
dai fotovoltaici) pubblicato nella G.U.R.I. 10 luglio 2012,
n. 159:
«Art. 8 (Disposizioni specifiche per gli impianti
alimentati da biomassa, biogas, e bioliquidi sostenibili).
- 1. Per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili,
l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al
presente decreto e' subordinato al rispetto e alla verifica
dei criteri di sostenibilita', da effettuarsi con le
modalita' di cui all' articolo 38 del decreto legislativo
n. 28 del 2011.
2. Restano ferme la funzione di controllo
dell'amministrazione pubblica competente sull'effettiva
tipologia di rifiuti, biomasse o biogas di alimentazione
dell'impianto e la funzione di segnalazione al GSE ai sensi
dell'articolo 42, commi 2 e 4, del decreto legislativo n.
28 del 2011.
3. Ai soli fini della verifica del possesso dei
requisiti per l'accesso ai meccanismi incentivanti di cui
al presente decreto, qualora venga utilizzata materia prima
classificata come rifiuto, il produttore di energia
elettrica e' tenuto a fornire al GSE, qualora richiesto dal
GSE, le informazioni derivanti dall'applicazione dell'
articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
successive modificazioni, e ogni ulteriore elemento
necessario per verificare la natura dei rifiuti utilizzati.
4. Per gli impianti alimentati a biomasse e a biogas,
al fine di determinare la tariffa incentivante di
riferimento, il GSE identifica, sulla base di quanto
riportato nell'autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio dell'impianto e dichiarato dal produttore con
le modalita' di cui in allegato 3, da quali delle tipologie
di seguito elencate e' alimentato l'impianto:
a) prodotti di origine biologica;
b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla
Tabella 1-A;
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile
e' determinata forfettariamente con le modalita' di cui
all'Allegato 2;
d) rifiuti non provenienti da raccolta
differenziata diversi dalla lettera c).
5. Nei casi in cui l'autorizzazione di cui al comma 4
non indichi in modo esplicito che l'impianto viene
alimentato da una sola delle tipologie ivi indicate, il GSE
procede all'individuazione della tariffa incentivante di
riferimento secondo le modalita' di seguito indicate:
a) nel caso in cui l'autorizzazione preveda che
l'impianto possa utilizzare piu' di una tipologia fra
quelle di cui al comma 4, attribuisce all'intera produzione
la tariffa incentivante di minor valore fra quelle
riferibili alle tipologie utilizzate;
b) nel caso in cui l'autorizzazione non rechi
esplicita indicazione delle tipologie di biomasse
utilizzate, attribuisce la tariffa incentivante di minor
valore fra quelle delle possibili tipologie di
alimentazione dell'impianto;
c) per i soli impianti a biomasse e biogas di
potenza non superiore a 1 MW e nel solo caso in cui
dall'autorizzazione risulti che per l'alimentazione vengono
utilizzate biomasse della tipologia di cui alla lettera b)
del comma 4, congiuntamente a biomasse rientranti nella
tipologia di cui alla lettera a), con una percentuale di
queste ultime non superiore al 30% in peso, il GSE
attribuisce all'intera produzione la tariffa incentivante
di cui alla lettera b) del medesimo comma 4.
6. Alla tariffa di riferimento per gli impianti
alimentati da biomasse di cui al comma 4, lettere a) e b),
di potenza non inferiore a 1 MW e non superiore a 5 MW
ovvero di potenza superiore a 1 MW per impianti oggetto di
intervento di rifacimento, qualora siano rispettate le
condizioni di seguito riportate, possono essere aggiunti e
tra loro cumulati i premi di seguito indicati:
a) l'esercizio degli impianti da' luogo a una
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto
ai valori obiettivo indicati nel decreto di cui al comma 9:
10 euro/MWh
b) gli impianti sono alimentati da biomasse da
filiera ricomprese fra le tipologie indicate in Tabella
1-B: 20 euro/MWh.
7. Alla tariffa di riferimento per gli impianti
alimentati da biomasse di cui al comma 4, lettere a) e b),
di qualsiasi potenza, anche oggetto di rifacimento, spetta
un incremento di 30 euro/MWh qualora gli impianti
soddisfino i requisiti di emissione in atmosfera di cui
all' Allegato 5.
8. Alla tariffa di riferimento per gli impianti a
biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili operanti in
cogenerazione ad alto rendimento, spetta un premio cosi'
differenziato:
a) 40 euro/MWh, per impianti alimentati dalle
tipologie di cui al comma 4, lettera a), e da bioliquidi
sostenibili;
b) 40 euro/MWh, per impianti a biomasse di cui al
comma 4, lettera b), qualora il calore cogenerato sia
utilizzato per teleriscaldamento;
c) 10 euro/MWh per gli altri impianti.
9. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto l'ENEA in accordo con il Comitato
Termotecnico Italiano (CTI) provvede a predisporre una
procedura per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto
serra conseguente all'utilizzo di biomasse in impianti di
produzione di energia elettrica, tenuto conto di quanto
previsto dalla UNI/TS 11435, dalla comunicazione della
Commissione europea COM(2010)11 del 25 febbraio 2010 e in
linea con quanto previsto per i bioliquidi sostenibili dal
decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, cosi' come
integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e' approvata la suddetta
procedura e sono stabiliti, ai fini di quanto previsto al
comma 11, i valori obiettivo di riduzione delle emissioni
di gas ad effetto serra, nonche' le modalita' con le quali
e' verificato e comunicato al GSE il rispetto dei suddetti
valori.
10. Ai fini di quanto disposto al presente articolo,
la verifica dei requisiti di provenienza e tracciabilita'
della materia prima, da effettuarsi ai sensi dell'articolo
42, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011, e'
eseguita dal Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, avvalendosi di AGEA. Per gli impianti
alimentati da biomasse e biogas con le modalita' di cui al
comma 5, lettera c), il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, avvalendosi di AGEA, predispone una
procedura semplificata, che preveda comunque la verifica,
con riferimento all'anno solare, delle quantita' di
prodotto e sottoprodotto impiegate dal produttore, anche
tramite l'effettuazione di controlli a campione. Con tale
procedura vengono definiti anche le modalita' dei controlli
in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali ai sensi del presente articolo e dell'articolo
26, e il relativo costo, a carico dei produttori elettrici.
11. In riferimento ai premi di cui ai commi 6 e 7, il
GSE eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde gli
incrementi previsti a conguaglio, a seguito di
comunicazione di esito positivo dei controlli e delle
verifiche effettuate dai soggetti e con le modalita'
indicate ai commi 9 e 10, primo periodo, e al comma 12.
12. Ai fini dell'accesso al premio per ridotte
emissioni in atmosfera di cui al comma 7 e all'allegato 5,
con uno dei decreti previsti dall' articolo 281, comma 5,
del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive
modifiche e integrazioni sono stabilite le modalita' con le
quali le competenti Agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente verificano e comunicano al GSE il
rispetto delle condizioni per l'accesso al suddetto premio,
nonche' il relativo costo, a carico dei produttori
elettrici. Nell'ambito di tale provvedimento sono inoltre
stabilite le caratteristiche e le prestazioni minime del
Sistema di Analisi di Emissioni (SAE) di cui al punto 4
dell'allegato 5.
13. Il GSE eroga il premio di cui al comma 8, da
applicare alla sola produzione netta riconosciuta come
energia elettrica cogenerata, con periodicita' compatibile
con la verifica, da parte del GSE stesso, del rispetto
delle condizioni stabilite dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 4 agosto 2011.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo n. 79 del 1999:
«Art. 5 (Funzioni di gestore del mercato). - 1. La
gestione economica del mercato elettrico e' affidata ad un
gestore del mercato. Il gestore del mercato e' una societa'
per azioni, costituita dal gestore della rete di
trasmissione nazionale entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Esso organizza il
mercato stesso secondo criteri di neutralita', trasparenza,
obiettivita', nonche' di concorrenza tra produttori,
assicurando altresi' la gestione economica di un'adeguata
disponibilita' della riserva di potenza. La disciplina del
mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un anno
dalla data della propria costituzione, e' approvata con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas. Essa, in particolare, prevede, nel
rispetto dei predetti criteri, i compiti del gestore del
mercato in ordine al bilanciamento della domanda e
dell'offerta e gli obblighi di produttori e importatori di
energia elettrica che non si avvalgono di quanto disposto
dall'articolo 6.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto si applica il dispacciamento passante. Entro il 1°
gennaio 2001 l'ordine di entrata in funzione delle unita'
di produzione di energia elettrica nonche' la selezione
degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari
offerti e' determinato, salvo quanto previsto dall'articolo
11, secondo il dispacciamento di merito economico. Dalla
data in cui questo viene applicato, il gestore del mercato
assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita
dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e'
competente, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della
direttiva 96/92/CE, anche per le controversie in materia di
accesso alle reti di interconnessione e di contratti
d'importazione ed esportazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 34 del citato decreto
legislativo n. 28 del 2011:
«Art. 34 (Garanzia di origine dell'elettricita'
prodotta da fonti rinnovabili). - 1. Con le modalita'
previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18
giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 125, sono aggiornate le modalita'
di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia di
origine dell'elettricita' da fonti rinnovabili in
conformita' alle disposizioni dell'articolo 15 della
direttiva 2009/28/CE.
2. La garanzia di origine di cui al comma 1 ha
esclusivamente lo scopo di consentire ai fornitori di
energia elettrica di provare ai clienti finali la quota o
la quantita' di energia da fonti rinnovabili nel proprio
mix energetico.
3. Il rilascio, il riconoscimento o l'utilizzo della
garanzia di origine di cui al comma 1 non ha alcun rilievo
ai fini:
a) del riconoscimento dei meccanismi di sostegno
per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili;
b) del riconoscimento della provenienza da fonti
rinnovabili dell'elettricita' munita di garanzia di origine
ai fini dell'applicazione dei meccanismi di sostegno;
c) dell'utilizzo di trasferimenti statistici e
progetti comuni;
d) della determinazione del grado di raggiungimento
degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili.
4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1,
i fornitori di energia elettrica possono utilizzare
esclusivamente la garanzia di origine di cui al medesimo
comma 1 per provare ai clienti finali la quota o la
quantita' di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix
energetico. A decorrere dalla medesima data e' abrogato
l'articolo 11 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387.».