ART. 46 (Garanzie di origine) 1. La garanzia di origine ha il solo scopo di dimostrare ai clienti finali la quantita' di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia nonche' quella fornita ai consumatori in base a contratti di energia prodotta da fonti rinnovabili. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE provvede all'emissione, alla gestione del registro, al trasferimento e all'annullamento elettronico delle garanzie di origine e assicura che le stesse siano precise, affidabili, a prova di frode e conformi alla norma CEN - EN 16325. Ogni garanzia di origine corrisponde ad una quantita' standard di 1 MWh prodotto da fonti rinnovabili e indica almeno: a) se riguarda: 1) l'energia elettrica; 2) il gas, incluso il biometano; 3) l'idrogeno; 4) i prodotti usati per il riscaldamento o il raffrescamento; b) la fonte energetica utilizzata per produrre l'energia; c) la data di inizio e di fine della produzione; d) la denominazione, l'ubicazione, il tipo e la potenza dell'impianto di produzione; e) se l'impianto ha beneficiato di regimi di sostegno all'investimento e se l'unita' energetica ha beneficiato di regimi di sostegno; f) la data di entrata in esercizio dell'impianto; g) la data di rilascio. 3. Per le garanzie d'origine provenienti da impianti di potenza inferiore a 50 kW possono essere indicate informazioni semplificate. Le garanzie di origine contengono altresi' l'informazione rispetto all'impiego della produzione di energia da fonti rinnovabili e, piu' in particolare, se la stessa e' immessa in una rete, ivi incluse le reti di teleriscaldamento, o se contestualmente autoconsumata. 4. Per ogni unita' di energia prodotta non puo' essere rilasciata piu' di una garanzia di origine e la stessa unita' di energia da fonti rinnovabili e' tenuta in considerazione una sola volta. Le garanzie di origine sono valide per dodici mesi dalla produzione della relativa unita' energetica e, se non annullate, scadono al piu' tardi decorsi diciotto mesi. In tal caso, le garanzie di origine scadute sono conteggiate nell'ambito della determinazione del mix energetico residuale nazionale. 5. La garanzia di origine e' rilasciata al produttore di energia da fonti rinnovabili, ad eccezione dei casi in cui tale produttore riceve un sostegno economico nell'ambito di un meccanismo di incentivazione che non tiene conto del valore di mercato della garanzia di origine. In ogni caso la garanzia di origine e' riconosciuta al produttore quando: a) il sostegno economico e' concesso mediante una procedura di gara o un sistema di titoli negoziabili; o b) il valore di mercato delle garanzie di origine e' preso in considerazione nella determinazione del livello di sostegno economico nell'ambito dei meccanismi di incentivazione. 6. In attuazione del principio di cui al comma 5: a) nei casi in cui il produttore riceva un sostegno economico nell'ambito di un meccanismo di incentivazione che prevede il ritiro dell'energia elettrica da parte del GSE e, conseguentemente, che l'energia elettrica prodotta non sia piu' nella disponibilita' del medesimo produttore, le garanzie di origine sono emesse e contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE e vengono considerate nella disponibilita' di quest'ultimo che provvede ad assegnarle mediante procedure concorrenziali; b) in relazione alle disposizioni relative all'integrazione della produzione di biometano nella rete del gas in attuazione delle misure previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il GSE rilascia le garanzie di origine al produttore, ovvero le valorizza per suo conto nel caso in cui il produttore opti per il ritiro onnicomprensivo del biometano immesso in rete; c) con riferimento, agli impianti di produzione di biometano incentivati ai sensi decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 19 marzo 2018, n. 65, le garanzie di origine sono emesse al produttore e contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE e vengono considerate nella disponibilita' di quest'ultimo che provvede ad assegnarle mediante procedure concorrenziali definite in analogia alle disposizioni vigenti per il settore elettrico; d) in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento o il raffrescamento il GSE rilascia le garanzie di origine al produttore in coerenza con le disposizioni di cui comma 5, anche in relazione alla produzione da fonti rinnovabili realizzata da interventi che beneficiano dei certificati bianchi. Per gli impianti riconosciuti come operanti in cogenerazione ad alto rendimento che beneficiano del riconoscimento dei premi stabiliti all'articolo 8, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, recante "Attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le garanzie di origine sono emesse al produttore e contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE e vengono considerate nella disponibilita' di quest'ultimo che provvede ad assegnarle mediante procedure concorrenziali definite in analogia alle disposizioni vigenti per il settore elettrico. Nell'ambito del provvedimento di cui all'articolo 10 possono essere stabilite dimensioni di impianto e condizioni per il rilascio della garanzia di origine al produttore. 7. I produttori possono valorizzare economicamente le garanzie di origine all'interno della piattaforma di scambio organizzata e gestita dal GME di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 8. In relazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la garanzia di origine puo' essere rilasciata, su indicazione del produttore, direttamente all'acquirente che acquista l'energia nell'ambito di accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili di lungo termine. Se l'acquirente coincide con un consumatore finale di energia elettrica, la garanzia di origine e' immediatamente annullata a seguito del rilascio. >9. In conformita' alle previsioni di cui ai precedenti commi, secondo modalita' definite con decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta dell'ARERA, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono: a) definite le modalita' di attuazione del presente articolo e aggiornate le modalita' di rilascio, riconoscimento e annullamento della garanzia di origine da fonti rinnovabili nonche' le loro modalita' di utilizzo da parte dei fornitori di energia nell'ambito dell'energia fornita ai consumatori in base a contratti conclusi con riferimento al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili; b) definite modalita' per l'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita, da parte del GSE, delle garanzie di origine nella propria disponibilita', anche prevedendo un versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai fini di una riduzione delle componenti tariffarie che alimentano i rispettivi meccanismi di incentivazione; c) definite le modalita' con le quali e' verificata la precisione, affidabilita' o autenticita' delle garanzie di origine rilasciate da altri Stati Membri, prevedendo che, in caso di rifiuto nel riconoscimento, tale rifiuto sia tempestivamente notificato alla Commissione europea. 10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1 e' abrogato l'articolo 34 del decreto legislativo n. 28 del 2011.
Note all'art. 46: - Il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, e' riportato nelle note all'art. 11. - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 (Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici) pubblicato nella G.U.R.I. 10 luglio 2012, n. 159: «Art. 8 (Disposizioni specifiche per gli impianti alimentati da biomassa, biogas, e bioliquidi sostenibili). - 1. Per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto e' subordinato al rispetto e alla verifica dei criteri di sostenibilita', da effettuarsi con le modalita' di cui all' articolo 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011. 2. Restano ferme la funzione di controllo dell'amministrazione pubblica competente sull'effettiva tipologia di rifiuti, biomasse o biogas di alimentazione dell'impianto e la funzione di segnalazione al GSE ai sensi dell'articolo 42, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011. 3. Ai soli fini della verifica del possesso dei requisiti per l'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto, qualora venga utilizzata materia prima classificata come rifiuto, il produttore di energia elettrica e' tenuto a fornire al GSE, qualora richiesto dal GSE, le informazioni derivanti dall'applicazione dell' articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, e ogni ulteriore elemento necessario per verificare la natura dei rifiuti utilizzati. 4. Per gli impianti alimentati a biomasse e a biogas, al fine di determinare la tariffa incentivante di riferimento, il GSE identifica, sulla base di quanto riportato nell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e dichiarato dal produttore con le modalita' di cui in allegato 3, da quali delle tipologie di seguito elencate e' alimentato l'impianto: a) prodotti di origine biologica; b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A; c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile e' determinata forfettariamente con le modalita' di cui all'Allegato 2; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi dalla lettera c). 5. Nei casi in cui l'autorizzazione di cui al comma 4 non indichi in modo esplicito che l'impianto viene alimentato da una sola delle tipologie ivi indicate, il GSE procede all'individuazione della tariffa incentivante di riferimento secondo le modalita' di seguito indicate: a) nel caso in cui l'autorizzazione preveda che l'impianto possa utilizzare piu' di una tipologia fra quelle di cui al comma 4, attribuisce all'intera produzione la tariffa incentivante di minor valore fra quelle riferibili alle tipologie utilizzate; b) nel caso in cui l'autorizzazione non rechi esplicita indicazione delle tipologie di biomasse utilizzate, attribuisce la tariffa incentivante di minor valore fra quelle delle possibili tipologie di alimentazione dell'impianto; c) per i soli impianti a biomasse e biogas di potenza non superiore a 1 MW e nel solo caso in cui dall'autorizzazione risulti che per l'alimentazione vengono utilizzate biomasse della tipologia di cui alla lettera b) del comma 4, congiuntamente a biomasse rientranti nella tipologia di cui alla lettera a), con una percentuale di queste ultime non superiore al 30% in peso, il GSE attribuisce all'intera produzione la tariffa incentivante di cui alla lettera b) del medesimo comma 4. 6. Alla tariffa di riferimento per gli impianti alimentati da biomasse di cui al comma 4, lettere a) e b), di potenza non inferiore a 1 MW e non superiore a 5 MW ovvero di potenza superiore a 1 MW per impianti oggetto di intervento di rifacimento, qualora siano rispettate le condizioni di seguito riportate, possono essere aggiunti e tra loro cumulati i premi di seguito indicati: a) l'esercizio degli impianti da' luogo a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai valori obiettivo indicati nel decreto di cui al comma 9: 10 euro/MWh b) gli impianti sono alimentati da biomasse da filiera ricomprese fra le tipologie indicate in Tabella 1-B: 20 euro/MWh. 7. Alla tariffa di riferimento per gli impianti alimentati da biomasse di cui al comma 4, lettere a) e b), di qualsiasi potenza, anche oggetto di rifacimento, spetta un incremento di 30 euro/MWh qualora gli impianti soddisfino i requisiti di emissione in atmosfera di cui all' Allegato 5. 8. Alla tariffa di riferimento per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili operanti in cogenerazione ad alto rendimento, spetta un premio cosi' differenziato: a) 40 euro/MWh, per impianti alimentati dalle tipologie di cui al comma 4, lettera a), e da bioliquidi sostenibili; b) 40 euro/MWh, per impianti a biomasse di cui al comma 4, lettera b), qualora il calore cogenerato sia utilizzato per teleriscaldamento; c) 10 euro/MWh per gli altri impianti. 9. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto l'ENEA in accordo con il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) provvede a predisporre una procedura per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra conseguente all'utilizzo di biomasse in impianti di produzione di energia elettrica, tenuto conto di quanto previsto dalla UNI/TS 11435, dalla comunicazione della Commissione europea COM(2010)11 del 25 febbraio 2010 e in linea con quanto previsto per i bioliquidi sostenibili dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, cosi' come integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e' approvata la suddetta procedura e sono stabiliti, ai fini di quanto previsto al comma 11, i valori obiettivo di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, nonche' le modalita' con le quali e' verificato e comunicato al GSE il rispetto dei suddetti valori. 10. Ai fini di quanto disposto al presente articolo, la verifica dei requisiti di provenienza e tracciabilita' della materia prima, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011, e' eseguita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi di AGEA. Per gli impianti alimentati da biomasse e biogas con le modalita' di cui al comma 5, lettera c), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi di AGEA, predispone una procedura semplificata, che preveda comunque la verifica, con riferimento all'anno solare, delle quantita' di prodotto e sottoprodotto impiegate dal produttore, anche tramite l'effettuazione di controlli a campione. Con tale procedura vengono definiti anche le modalita' dei controlli in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del presente articolo e dell'articolo 26, e il relativo costo, a carico dei produttori elettrici. 11. In riferimento ai premi di cui ai commi 6 e 7, il GSE eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde gli incrementi previsti a conguaglio, a seguito di comunicazione di esito positivo dei controlli e delle verifiche effettuate dai soggetti e con le modalita' indicate ai commi 9 e 10, primo periodo, e al comma 12. 12. Ai fini dell'accesso al premio per ridotte emissioni in atmosfera di cui al comma 7 e all'allegato 5, con uno dei decreti previsti dall' articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni sono stabilite le modalita' con le quali le competenti Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente verificano e comunicano al GSE il rispetto delle condizioni per l'accesso al suddetto premio, nonche' il relativo costo, a carico dei produttori elettrici. Nell'ambito di tale provvedimento sono inoltre stabilite le caratteristiche e le prestazioni minime del Sistema di Analisi di Emissioni (SAE) di cui al punto 4 dell'allegato 5. 13. Il GSE eroga il premio di cui al comma 8, da applicare alla sola produzione netta riconosciuta come energia elettrica cogenerata, con periodicita' compatibile con la verifica, da parte del GSE stesso, del rispetto delle condizioni stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011.». - Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 79 del 1999: «Art. 5 (Funzioni di gestore del mercato). - 1. La gestione economica del mercato elettrico e' affidata ad un gestore del mercato. Il gestore del mercato e' una societa' per azioni, costituita dal gestore della rete di trasmissione nazionale entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Esso organizza il mercato stesso secondo criteri di neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche' di concorrenza tra produttori, assicurando altresi' la gestione economica di un'adeguata disponibilita' della riserva di potenza. La disciplina del mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un anno dalla data della propria costituzione, e' approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Essa, in particolare, prevede, nel rispetto dei predetti criteri, i compiti del gestore del mercato in ordine al bilanciamento della domanda e dell'offerta e gli obblighi di produttori e importatori di energia elettrica che non si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 6. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica il dispacciamento passante. Entro il 1° gennaio 2001 l'ordine di entrata in funzione delle unita' di produzione di energia elettrica nonche' la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti e' determinato, salvo quanto previsto dall'articolo 11, secondo il dispacciamento di merito economico. Dalla data in cui questo viene applicato, il gestore del mercato assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi. 3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' competente, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della direttiva 96/92/CE, anche per le controversie in materia di accesso alle reti di interconnessione e di contratti d'importazione ed esportazione.". - Si riporta il testo dell'art. 34 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011: «Art. 34 (Garanzia di origine dell'elettricita' prodotta da fonti rinnovabili). - 1. Con le modalita' previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, sono aggiornate le modalita' di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia di origine dell'elettricita' da fonti rinnovabili in conformita' alle disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE. 2. La garanzia di origine di cui al comma 1 ha esclusivamente lo scopo di consentire ai fornitori di energia elettrica di provare ai clienti finali la quota o la quantita' di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico. 3. Il rilascio, il riconoscimento o l'utilizzo della garanzia di origine di cui al comma 1 non ha alcun rilievo ai fini: a) del riconoscimento dei meccanismi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; b) del riconoscimento della provenienza da fonti rinnovabili dell'elettricita' munita di garanzia di origine ai fini dell'applicazione dei meccanismi di sostegno; c) dell'utilizzo di trasferimenti statistici e progetti comuni; d) della determinazione del grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili. 4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i fornitori di energia elettrica possono utilizzare esclusivamente la garanzia di origine di cui al medesimo comma 1 per provare ai clienti finali la quota o la quantita' di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico. A decorrere dalla medesima data e' abrogato l'articolo 11 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.».