ART. 47
(Sistemi di qualificazione degli installatori e soggetti abilitati
all'attestazione della prestazione energetica degli edifici)
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, il
comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. La qualifica professionale per l'attivita' di installazione e
di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a
biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici,
di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, e'
conseguita automaticamente con il possesso dei requisiti tecnico
professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), a-bis),
b), o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante "Regolamento
concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attivita' di
installazione degli impianti all'interno degli edifici",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008.
1-bis. A decorrere dal 4 agosto 2013, il requisito
tecnico-professionale del possesso di un titolo o attestato
conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di
formazione professionale, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37, si intende rispettato quando il titolo o l'attestato
di formazione professionale sono rilasciati nel rispetto delle
modalita' di cui al presente articolo e dei criteri di cui
all'Allegato 4. Ai fini della presente disposizione, il previo
periodo di formazione alle dirette dipendenze di una impresa del
settore e' individuato in due anni.".
Note all'art. 47:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto
legislativo n. 28 del 2011:
«Art. 15 (Sistemi di qualificazione degli
installatori). - 1. La qualifica professionale per
l'attivita' di installazione e di manutenzione
straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di
sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di
sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore,
e' conseguita automaticamente con il possesso dei requisiti
tecnico professionali di cui, alternativamente, alle
lettere a), a-bis), b), o d) dell'articolo 4, comma 1, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37, recante "Regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attivita' di installazione degli
impianti all'interno degli edifici", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008.
1-bis. A decorrere dal 4 agosto 2013, il requisito
tecnico-professionale del possesso di un titolo o attestato
conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia
di formazione professionale, di cui all'articolo 4, comma
1, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, si intende rispettato
quando il titolo o l'attestato di formazione professionale
sono rilasciati nel rispetto delle modalita' di cui al
presente articolo e dei criteri di cui all'Allegato 4. Ai
fini della presente disposizione, il previo periodo di
formazione alle dirette dipendenze di una impresa del
settore e' individuato in due anni.
2. Entro il 31 dicembre 2016, le regioni e le
province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano
un programma di formazione per gli installatori di impianti
a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di
fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Le regioni e
province autonome possono riconoscere ai soggetti
partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i
periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione
tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.
3. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le
Province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano
un programma di formazione per gli installatori di impianti
a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di
fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri
di cui all'allegato 4 e l'omogeneita' a livello nazionale,
ovvero nel caso in cui le Regioni e le Province autonome
non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l'ENEA mette a
disposizione programmi di formazione per il rilascio
dell'attestato di formazione. Le Regioni e le Province
autonome possono altresi' stipulare accordi con l'ENEA e
con la scuola di specializzazione in discipline ambientali,
di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio
1992, n. 157, e successive modificazioni, per il supporto
nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 3.
5. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica derivanti dalle attivita' di formazione di
cui ai commi 3 e 4 sono posti a carico dei soggetti
partecipanti alle medesime attivita'.
6. Il riconoscimento della qualificazione rilasciata
da un altro Stato membro e' effettuato sulla base di
principi e dei criteri di cui al decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, nel rispetto dell'allegato 4.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di
qualificazione di cui al presente articolo sono inseriti
nella visura camerale delle imprese dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti
per territorio, che li ricevono dai soggetti che li
rilasciano. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.
37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248
del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attivita' di installazione degli impianti
all'interno degli edifici) pubblicato nella G.U.R.I. 12
marzo 2008, n. 61.
«Art. 4 (Requisiti tecnico-professionali). - 1. I
requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno
dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica
conseguito presso una universita' statale o legalmente
riconosciuta;
a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle
linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai
percorsi relativi alle figure nazionali definite
dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 7 settembre 2011; (5)
b) diploma o qualifica conseguita al termine di
scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione
relativa al settore delle attivita' di cui all'articolo 1,
presso un istituto statale o legalmente riconosciuto,
seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni
continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del
settore. Il periodo di inserimento per le attivita' di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della
legislazione vigente in materia di formazione
professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno
quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore. Il periodo di inserimento per le
attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di
due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette
dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attivita'
cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore
per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello
computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come
operaio qualificato, in qualita' di operaio installatore
con qualifica di specializzato nelle attivita' di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
(omissis).».