Art. 124 
 
                Disposizioni oggetto di negoziazione 
 
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  12,  comma   2,   lettera   m),   del
decreto-legge, e tenuto conto  che  per  il  personale  di  ruolo  e'
previsto un trattamento economico pari a quello in godimento da parte
dei   dipendenti   della   Banca   d'Italia   sulla   scorta    della
equiparabilita'   delle   funzioni   svolte   e   del   livello    di
responsabilita' rivestito, possono essere oggetto  di  revisione  per
effetto della  negoziazione  con  le  rappresentanze  del  personale,
compatibilmente alle esigenze di funzionamento  dell'Agenzia  e  alle
funzioni  di  tutela  della  sicurezza  nazionale  e   dell'interesse
nazionale nello spazio cibernetico,  le  disposizioni  contenute  nel
presente regolamento in materia di: 
  a) articolazione dell'orario di lavoro, di cui agli articoli da  19
a 32; 
  b) tipologie e criteri per la concessione di congedi e aspettative,
di cui agli articoli da 33 a 48; 
  c) modalita' per la formazione professionale, di  cui  all'articolo
49. 
  2. Potra' altresi' essere oggetto di  negoziazione  il  sistema  di
welfare aziendale. 
 
          Note all'art. 124: 
              - Per il testo dell'articolo 12, comma  2,  lettera  m)
          del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 si rinvia alle note
          alle premesse.