Art. 124 Disposizioni oggetto di negoziazione 1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera m), del decreto-legge, e tenuto conto che per il personale di ruolo e' previsto un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia sulla scorta della equiparabilita' delle funzioni svolte e del livello di responsabilita' rivestito, possono essere oggetto di revisione per effetto della negoziazione con le rappresentanze del personale, compatibilmente alle esigenze di funzionamento dell'Agenzia e alle funzioni di tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico, le disposizioni contenute nel presente regolamento in materia di: a) articolazione dell'orario di lavoro, di cui agli articoli da 19 a 32; b) tipologie e criteri per la concessione di congedi e aspettative, di cui agli articoli da 33 a 48; c) modalita' per la formazione professionale, di cui all'articolo 49. 2. Potra' altresi' essere oggetto di negoziazione il sistema di welfare aziendale.
Note all'art. 124: - Per il testo dell'articolo 12, comma 2, lettera m) del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 si rinvia alle note alle premesse.